La tutela sul
provvedimento. La giurisdizione amministrativa.
3. La tutela sul provvedimento. La
giurisdizione amministrativa.
L’art. 7,
comma 3,
D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, che approva il
codice del processo amministrativo, afferma che sono
attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni
delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del
danno per lesione di interessi legittimi e degli altri diritti patrimoniali
consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
La
giurisprudenza precedente ha confermato che la
controversia concernente l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria
rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Tali controversie, infatti, sono
connotate da quel collegamento con l'espressione dei poteri autoritativi tipici
e propri della p.a., rispetto ai quali la pubblica amministrazione agisce come
autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al
giudice amministrativo, e che quindi si caratterizzano in un rapporto di species
ad genus rispetto alla sfera tipica della giurisdizione generale di
legittimità
La giurisprudenza ha affermato che deve ritenersi appartenente alla
giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto
l'impugnazione di un provvedimento emesso dall'Ispettorato compartimentale dei
Monopoli di Stato, con cui è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria,
irrogata per violazione delle clausole della concessione relativa alla raccolta
del gioco del lotto. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 23 marzo 2005, n. 1277.
Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
sanzioni relative a materie che rientrano fra quelle indicate dall’art. 133,
D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., come le
controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche
amministrazioni in materia urbanistica e edilizia.
Detta materia si caratterizza per l'estrema ampiezza della formula
adottata, comprendendo tutti gli aspetti dell'uso del territorio, comprese le
ingiunzioni in materia edilizia.
Nella specie la giurisprudenza ha dichiarato la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo in ordine alla opposizione avverso una cartella
esattoriale relativa ad una sanzione irrogata, ex art. 15, L. 1497 del 1939, in un procedimento di condono
edilizio per opere abusive realizzate in area sottoposta a tutela
paesaggistica. Cass. Civ., sez. un., 20 maggio 2003, n. 7897, in Riv. giur. Ed., 2004, I, 75.
Con riguardo all'opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa
di sanzione pecuniaria per infrazione edilizia, la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo prevista dall'art. 16 l. 28 gennaio 1977 n. 10, si
estende ad ogni contestazione dell'intimato inerente all'an o al quantum
della pretesa creditoria e resta ferma anche dopo la nuova disciplina delle
sanzioni amministrative introdotta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Tale
giurisdizione viene, poi, ulteriormente ribadita dall'art. 34, D.L.vo 31 marzo
1998 n. 80 Cass. Civ., sez. un., 12 marzo 2004, n. 5166.
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