L’art.
134, D. L.vo 163/2006, ripropone il principio del diritto di recesso della
stazione appaltante.
Il recesso è
un’iniziativa unilaterale della stazione appaltante che scioglie il vincolo
negoziale e che è immediatamente produttiva di effetti non essendo necessaria
alcuna accettazione da parte dell’appaltatore.
L'esercizio del
diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.
Tale
comunicazione non ha però modificato la natura del diritto potestativo della
stazione appaltante. E. LORIA, Consiglio dei lavori: pareri compartecipati,
in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 92.
La stazione
appaltante deve procedere al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere
non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. La norma
ripropone la precedente disposizione legislativa che ha avuto l’avvallo giurisprudenziale
secondo la quale - per determinare il lucro cessante di un'impresa
illegittimamente non dichiarata aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche
- può utilizzarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226, c.c., l'art. 345,
l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, e l'art. 122, D.P.R. 21 dicembre 1999 n.
554, laddove si quantifica nel 10% del valore dell'appalto l'importo da
corrispondere all'appaltatore in caso di recesso facoltativo
dell'amministrazione, quando si determini in modo forfetario ed automatico il
margine di guadagno presunto nell'esecuzione di appalti di lavori pubblici.
L'utile va, pertanto, determinato nella misura del 10% dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso offerto dalla ricorrente, nel
senso che tale percentuale va riferita non all'importo considerato nel bando
come base d'asta, ma al valore risultante dall'applicazione della percentuale
di ribasso offerta dalla impresa che vanta la pretesa al risarcimento. T.A.R. Sicilia
Catania, sez. III, 20 ottobre 2005, n. 1792, in Foro amm. TAR, 2005,
10 3324.
La
risoluzione del contratto è prevista per reati accertati e per grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore.
L’art. 135, D. L.vo 163/2006, consente al responsabile del procedimento di valutare, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
L’art. 135, D. L.vo 163/2006, consente al responsabile del procedimento di valutare, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
Nel
caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto. Nel caso di grave inadempimento l’art. 136, D. L.vo
163/2006, prevede una preventiva contestazione degli addebiti all’appaltatore
da parte del responsabile del procedimento.
Su indicazione
del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.
Successivamente la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, può disporre la risoluzione del contratto.
Successivamente la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, può disporre la risoluzione del contratto.
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