mercoledì 8 febbraio 2017

L’esecuzione dei lavori. Il pagamento degli interessi legali.


L’art. 133, D. L.vo 163/2006, rispetto all’art. 26 della L. 109/1994, prevede un’estensione dell’obbligo del pagamento degli interessi legali e moratori anche alla rata di saldo. E. LORIA, Consiglio dei lavori: pareri compartecipati, in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 92.
Spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale.
Gli interessi sono dovuti nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l’appaltatore può promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa. 

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