L’art. 133, D.
L.vo 163/2006, rispetto all’art. 26 della L. 109/1994, prevede un’estensione
dell’obbligo del pagamento degli interessi legali e moratori anche alla rata di
saldo. E. LORIA, Consiglio dei lavori: pareri compartecipati, in Guida
Diritto Dossier, 2006, n. 7, 92.
Spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, in caso di ritardo
nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal contratto che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale.
Gli interessi
sono dovuti nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle
infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, l’appaltatore può promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1460 c.c.,
previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa.
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