Le controversie
amministrative.
L’art. 239,
D.L.vo 163/2006, prevede che le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
possano sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice
civile. Cons. St., sez. IV, 27 aprile 1999, n. 743.
Altra
giurisprudenza si è pronunciata per la non ostensibilità, fondandola sul
carattere "riservato", attribuito alle relazioni dal d.l. 3 aprile
1995, n. 101
Se l'importo di ciò che le amministrazioni concedono o cui rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
Se l'importo di ciò che le amministrazioni concedono o cui rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
L’art. 240, D.
L.vo 163/2006, disciplina l’accordo bonario per risolvere le controversie
amministrative in materia di appalti pubblici, qualora a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
dieci per cento dell'importo contrattuale. O. FORLENZA, Commissione a tre
per l’accordo bonario, in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 120.
L’obbligo
dell’appaltatore di formulare le riserve tempestivamente è affermato dall’art.
165 del regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Esse devono essere
presentate alla firma del registro di contabilità.
Se l’appaltatore
non firma il registro di contabilità nel termine perentorio di quindici giorni
intimatogli dall’amministrazione ovvero firma ma non esplica le riserve
scrivendo e firmando il registro di contabilità le corrispondenti domande di
indennità ed indicando con precisione le cifre del presunto suo credito, egli
decade dal diritto di fare valere in qualunque termine e modo le domande che ad
esse si riferiscano.
La
giurisprudenza in vigenza dell’art. 54 del precedente regolamento di
contabilità, R.D. 25 maggio 1895, n. 350, ha precisato che la valutazione della
tempestività delle riserve, nei contratti di appalto di opere pubbliche, non si
esaurisce in un mero accertamento di fatto rivolto alla individuazione
dell'esatto momento in cui l'appaltatore ne ha effettuato l'iscrizione nel
registro di contabilità, dovendosi invece stabilire se il momento della
iscrizione rientri nell'ambito temporale normativamente stabilito, e dovendosi
pertanto compiere un giudizio sul fatto alla stregua della disciplina legale.
Cass. civ. sez. I, 6 dicembre 2000, n. 15485, in Giust. civ. Mass.,
2000, 2551.
L’art. 31, D.M.
19 aprile 2000, n. 145, precisa che la quantificazione della riserva è
effettuata in via definitiva , senza la possibilità di successive integrazioni
o incrementi rispetto all’importo iscritto.
L’art. 32, D.M.
19 aprile 2000, n. 145, precisa che le riserve e le pretese dell'appaltatore,
che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto
della procedura di accordo bonario sono esaminate e valutate dalla stazione
appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo
effettuata ai sensi dell'art. 204, D.P.R. 21 dicembre 1999, n, 554
In carenza di
collaudo l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie
riserve e richieste notificando apposita istanza.
La stazione
appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
405/2
Si discute in
giurisprudenza se siano sottratte all'accesso le relazioni effettuate dal
direttore dei lavori o dall'organo di collaudo sulle riserve avanzate dal
soggetto esecutore di un appalto per lavori pubblici, in particolare dopo che
la legge 1 agosto
2002, n. 166,
modificando l'art. 31 bis
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non prevede più la qualifica di
riservate a tali relazioni. Cons. giust. amm.
Sicilia , sez. giurisd., 27 ottobre 2006, n. 629. La
giurisprudenza del giudice amministrativo non appare univoca sul punto.
In particolare il Consiglio di Stato ha stabilito l'ostensibilità delle relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore. Cons. St., V sez., 15 aprile 2004, n. 2163.
In particolare il Consiglio di Stato ha stabilito l'ostensibilità delle relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore. Cons. St., V sez., 15 aprile 2004, n. 2163.
Il problema è
stato risolto dall'art. 13, comma 5, lett. d, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 che esclude dette relazioni dal diritto d’accesso.
Naturalmente la
giurisprudenza si è confermata al testo legislativo equiparando le relazioni
del direttore dei lavori e del collaudatore ai "pareri legali acquisiti
dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice" anch'essi non
ostensibili, perché riferiti ad un contenzioso potenziale o attuale con
l'appaltatore e investiti dalle stesse esigenze di riservatezza che tutelano le
ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante e vietandone l'accesso
ed ogni altra forma di divulgazione. Cons. St., ad. pl., 13 settembre 2007, n.
11, in Guida Dir., 2007, 40, 112.
Le
determinazioni negative o il silenzio dell’amministrazione sono soggette ad
impugnative entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal
ricevimento della comunicazione dell’amministrazione di cui all'art. 149, comma
3, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come precisa l’art. 33, D.M. 19 aprile
2000, n. 145.
Il silenzio
tenuto dall’amministrazione è, pertanto, illegittimo e può essere impugnato con
il rito speciale previsto dall'art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205. T.A.R. Sicilia
Catania, sez. I, 17 aprile 2003, n. 661, in Foro amm. TAR, 2003, 1395.
Per gli appalti
e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il
responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione,
ex art. 240, comma 5, D. L.vo 163/2006.
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