mercoledì 8 febbraio 2017

Le controversie in tema di revisione prezzi.

 Le controversie in tema di revisione prezzi.

Il principio della fissità del prezzo contrattuale è derogato dall'istituto della revisione dei prezzi che consente l'aggiornamento degli stessi qualora si verifichino determinati presupposti.
Le domande di revisione devono a pena di decadenza essere presentate prima della firma del certificato di collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 2 del DLCPS 1501/1947.
Il meccanismo revisionale oggetto di continue modifiche che tendono a limitarne l'applicazione.
Nella normativa statale relativa all'appalto di opere pubbliche vige il principio secondo cui per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 c.c., ex art. 26, comma 3, L. 11 febbraio 1994, n. 109, sostanzialmente recepito dall'art. 133, D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163,
Per la giurisprudenza costituzionale tale principio possiede i caratteri sostanziali identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e in quanto tale, è idoneo a vincolare la potestà legislativa primaria anche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, perché l'istituto della revisione prezzi risponde ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano valutazioni politiche e riflessi finanziari che non tollerano discipline differenziate nel territorio
È stato, pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, L. Prov. Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8
che reintroduce l'istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici mediante il recepimento del contenuto dell'art. 1664 c.c. Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 447, in Foro amm. CDS, 2006, 12, 3274. 

L’art. 133, comma 2, D.L.vo 163/2006, conferma il divieto di procedere a revisione prezzi.
Rimane la possibilità per l'amministrazione di prevedere il prezzo chiuso.
Esso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
L’art. 133, comma 2, D.L.vo 163/2006, riprende il meccanismo delle compensazioni disposto dall’art. 1, comma 500, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito condizioni economiche che hanno determinato l’aumento del prezzo di alcuni materiali fra cui l’acciaio. F. MARTINOTTI, Revisione dei prezzi: ritorno al passato, in Urb. App., 2005, 521.
Il meccanismo consente, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'anno di presentazione dell'offerta, di fare luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni - contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale di rilevazione - nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. E. LORIA, Consiglio dei lavori: pareri compartecipati, in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 92.
L’art. 244, D. L.vo 163/2006, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi.

La giurisprudenza conferma che, trattandosi di procedimenti istituiti a tutela dell'economicità della gestione delle pubbliche risorse, preordinati alla eventuale riduzione unilaterale ed autoritativa dei prezzi corrisposti cui è estranea ogni finalità di garanzia del sinallagma contrattuale in favore dei privati contraenti, l’eventuale ricorso volto a conseguirne la revisione va proposto dinanzi al giudice amministrativo, rientrando nella sua giurisdizione esclusiva. Trib. Bari, sez. II, 2 marzo 2007, n. 592.


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