Le controversie
in tema di revisione prezzi.
Il principio
della fissità del prezzo contrattuale è derogato dall'istituto della revisione
dei prezzi che consente l'aggiornamento degli stessi qualora si verifichino
determinati presupposti.
Le domande di
revisione devono a pena di decadenza essere presentate prima della firma del
certificato di collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 2 del DLCPS 1501/1947.
Il meccanismo
revisionale oggetto di continue modifiche che tendono a limitarne
l'applicazione.
Nella normativa
statale relativa all'appalto di opere pubbliche vige il principio secondo cui
per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 c.c., ex
art. 26, comma 3, L. 11 febbraio 1994, n. 109, sostanzialmente recepito
dall'art. 133, D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163,
Per la
giurisprudenza costituzionale tale principio possiede i caratteri sostanziali
identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e in
quanto tale, è idoneo a vincolare la potestà legislativa primaria anche delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, perché l'istituto della
revisione prezzi risponde ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative
di carattere generale che implicano valutazioni politiche e riflessi finanziari
che non tollerano discipline differenziate nel territorio
È stato,
pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, L. Prov.
Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8
che reintroduce
l'istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici mediante il
recepimento del contenuto dell'art. 1664 c.c. Corte cost., 28
dicembre 2006, n. 447,
in Foro amm. CDS, 2006, 12, 3274.
L’art. 133,
comma 2, D.L.vo 163/2006, conferma il divieto di procedere a revisione prezzi.
Rimane la
possibilità per l'amministrazione di prevedere il prezzo chiuso.
Esso consiste
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e
il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi.
Tale percentuale
è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2 per cento.
L’art. 133, comma 2, D.L.vo 163/2006, riprende il meccanismo delle compensazioni disposto dall’art. 1, comma 500, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito condizioni economiche che hanno determinato l’aumento del prezzo di alcuni materiali fra cui l’acciaio. F. MARTINOTTI, Revisione dei prezzi: ritorno al passato, in Urb. App., 2005, 521.
L’art. 133, comma 2, D.L.vo 163/2006, riprende il meccanismo delle compensazioni disposto dall’art. 1, comma 500, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito condizioni economiche che hanno determinato l’aumento del prezzo di alcuni materiali fra cui l’acciaio. F. MARTINOTTI, Revisione dei prezzi: ritorno al passato, in Urb. App., 2005, 521.
Il meccanismo
consente, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nell'anno di presentazione dell'offerta, di
fare luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento.
La compensazione
è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni - contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto
ministeriale di rilevazione - nelle quantità accertate dal direttore dei
lavori. E. LORIA, Consiglio dei lavori: pareri compartecipati, in Guida
Diritto Dossier, 2006, n. 7, 92.
L’art. 244, D.
L.vo 163/2006, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nonché quelle
relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi.
La
giurisprudenza conferma che, trattandosi di procedimenti istituiti a tutela
dell'economicità della gestione delle pubbliche risorse, preordinati alla
eventuale riduzione unilaterale ed autoritativa dei prezzi corrisposti cui è
estranea ogni finalità di garanzia del sinallagma contrattuale in favore dei
privati contraenti, l’eventuale ricorso volto a conseguirne la revisione va
proposto dinanzi al giudice amministrativo, rientrando nella sua giurisdizione
esclusiva. Trib. Bari, sez.
II, 2 marzo 2007, n. 592.
Nessun commento:
Posta un commento