lunedì 6 febbraio 2017

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche

La giurisdizione del Tribunale superiore.

4.1.) La giurisdizione di secondo grado

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche è giudice in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale regionale,in tal caso la composizione del Tribunale superiore è determinata ai sensi dell'art.142 del TU citato.
La sentenza deve essere impugnata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'estratto da parte del cancelliere,ai sensi dell'art.183 .
Per il giudizio di appello valgono in quanto compatibili le norme
indicate per il giudizio davanti al Tribunale regionale ,ai sensi dell'art.190.

4.2) La giurisdizione sugli interessi

La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche è in primo ed in unico grado sulle materie indicate dal TU.
Il Tribunale non ha una giurisdizione esclusiva nelle materie demandate che, attenendo al campo delle concessioni su beni pubblici, ricomprendono posizioni di diritto soggettivo ed interessi legittimi, a volta di difficile distinzione.
Sono devoluti, ai sensi dell'art.143 del TU., i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche.
Sono ricompresi i provvedimenti relativi  a beni del demanio idrico ,quali i progetti,i piani generali regolatori, i provvedimenti ablatori, relativi alla materia delle acque pubbliche.
Sono pure ricompresi i provvedimenti emanati sulla base della Legge 183/1989 che reca norme sulla difesa del suolo,ad esempio in materia di bacini idrografici.
Rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore:
I ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti di concessione per le grandi derivazioni ,salva la competenza del Tribunale regionale  per le relative indennità,ai sensi dell'art.18 del TU.
I ricorsi avverso i provvedimenti di tutela adottati dal Ministero dei Lavori Pubblici avverso la sospensione nelle grandi derivazioni, ai sensi dell'art.54 del TU.
I ricorsi avverso gli atti di costituzione dei consorzi privati obbligatori  per l'utilizzazione delle acque pubbliche ,ai sensi dell'art.63 del TU.
I ricorsi in materia di diritti esclusivi di pesca attualmente di fatto soppressi.
I ricorsi in materia di acque pubbliche sotterranee.
Su tali ricorsi la giurisdizione è di mera legittimità.



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La giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al tribunale superiore delle acque pubbliche dall'art. 143, comma 1 lett. a), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche" sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche.
Essi devono disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse o stabilire o modificare la localizzazione di esse od influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.
Restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in   procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2003, n. 7614.
Il Tribunale superiore ha la giurisdizione anche nel merito:
Nei ricorsi avverso provvedimenti relativi ad opere particolari,ad esempio in materia di chiuse ,previsti dall'art.217 del TU.   
Nei ricorsi avverso i provvedimenti di autotutela che ordinano la riduzione al primitivo stato dei luoghi ,dopo acclarate manomissioni ,previsti dall'art.221 ,salvo il ricorso gerarchico disposto dall'art.379 della Legge 2248/1865 all.F sui lavori pubblici.
Sui ricorsi avverso le ordinanze di autotutela per opere dannose previste dall'art.2 della Legge 523/1904 sulle opere idrauliche.

5) Il giudizio davanti al Tribunale superiore

L'art.208 del TU. prevede per il giudizio davanti al Tribunale superiore l'applicabilità ,ove compatibile delle leggi sul Consiglio di Stato.
La definitività del provvedimento amministrativo ,come requisito per l'ammissibilità dell'impugnazione ,prevista dall'art. 194
del TU. è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per evidenti motivi di uguaglianza  a seguito della Legge di riforma del processo amministrativo.
Per gli stessi motivi la Corte ha dichiarato illegittimo l'art.143 del TU. per la mancata previsione del ricorso a seguito del silenzio rigetto da parte dell'amministrazione.
Corte Cost.31-1-1991 n.42.
L'art.145 del TU dispone un termine per l'impugnazione decorrente dalla data della notificazione .
La equivalenza fra conoscenza di diritto e conoscenza di fatto per la decadenza dell'azione è ammessa dalla giurisprudenza .
Trib.Sup. Acque 20-9-1984 n.18,in Cons.Stato 1984,II,1082.
L'art.194 prevede il deposito del provvedimento impugnato,o in mancanza dell'atto di rifiuto accertato con verbale dell'ufficiale giudiziario o del notaio .Il ricorso,che ha contenuto di citazione a comparire ad udienza fissa, deve essere depositato almeno cinque giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art.194 del TU..
La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo ,ma ad istanza del ricorrente può chiedersi la sospensiva degli effetti del provvediemnto impugnato,su di essa decide con ordinanza il giudice delegato.
L'ordinanza non è impugnabile secondo la dottrina.
E.Reggio D'Aci,in Foro Amm.1984,1595.E' da segnalare la sentenza della  Corte Cost.1-2-1982 n.8 che ammette il doppio grado nel giudizio cautelare.
La principale differenza rispetto al giudizio amministrativo è costituita dal giudice delegato .
Questo cura l'istruttoria del processso  richiedendo documenti e memorie  all'amministrazione ,incaricando funzionari tecnici  dello Stato per rilievi tecnici ai sensi dell'art.196 TU.
Le norme di procedura di cui all'art.180 e segg. del TU dispongono   che il giudice delegato ,dopo avere compiuta  l'istruttoria e dopo la presentazione delle conclusioni all'udienza di spedizione rimette le parti al Tribunale ,con possibilità di presentare memorie fino a sette giorni prima della discussione.
La sentenza emessa dal Tribunale può essere di rigetto se il ricorso è infondato,o di annullamento dell'atto amministrativo , salvi gli ulteriori  provvedimenti dell'autorità emanante ,o di quella eventualmente competente.


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