La giurisdizione del Tribunale superiore.
4.1.)
La giurisdizione di secondo grado
Il
Tribunale superiore delle acque pubbliche è giudice in grado di appello di
tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale regionale,in tal caso la
composizione del Tribunale superiore è determinata ai sensi dell'art.142 del TU
citato.
La
sentenza deve essere impugnata entro il termine di trenta giorni dalla notifica
dell'estratto da parte del cancelliere,ai sensi dell'art.183 .
Per
il giudizio di appello valgono in quanto compatibili le norme
indicate
per il giudizio davanti al Tribunale regionale ,ai sensi dell'art.190.
4.2)
La giurisdizione sugli interessi
La
giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche è in primo ed in
unico grado sulle materie indicate dal TU.
Il
Tribunale non ha una giurisdizione esclusiva nelle materie demandate che,
attenendo al campo delle concessioni su beni pubblici, ricomprendono posizioni
di diritto soggettivo ed interessi legittimi, a volta di difficile distinzione.
Sono
devoluti, ai sensi dell'art.143 del TU., i ricorsi per incompetenza, eccesso di
potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi
dall'amministrazione in materia di acque pubbliche.
Sono
ricompresi i provvedimenti relativi a
beni del demanio idrico ,quali i progetti,i piani generali regolatori, i
provvedimenti ablatori, relativi alla materia delle acque pubbliche.
Sono
pure ricompresi i provvedimenti emanati sulla base della Legge 183/1989 che
reca norme sulla difesa del suolo,ad esempio in materia di bacini idrografici.
Rientrano
nella giurisdizione del Tribunale superiore:
I
ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti di concessione per le grandi
derivazioni ,salva la competenza del Tribunale regionale per le relative indennità,ai sensi
dell'art.18 del TU.
I
ricorsi avverso i provvedimenti di tutela adottati dal Ministero dei Lavori
Pubblici avverso la sospensione nelle grandi derivazioni, ai sensi dell'art.54
del TU.
I
ricorsi avverso gli atti di costituzione dei consorzi privati obbligatori per l'utilizzazione delle acque pubbliche ,ai
sensi dell'art.63 del TU.
I
ricorsi in materia di diritti esclusivi di pesca attualmente di fatto
soppressi.
I
ricorsi in materia di acque pubbliche sotterranee.
Su
tali ricorsi la giurisdizione è di mera legittimità.
Restano fuori da tale competenza
giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo
strumentalmente inseriti in
procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche.
Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2003, n. 7614.
Il
Tribunale superiore ha la giurisdizione anche nel merito:
Nei
ricorsi avverso provvedimenti relativi ad opere particolari,ad esempio in
materia di chiuse ,previsti dall'art.217 del TU.
Nei
ricorsi avverso i provvedimenti di autotutela che ordinano la riduzione al
primitivo stato dei luoghi ,dopo acclarate manomissioni ,previsti dall'art.221
,salvo il ricorso gerarchico disposto dall'art.379 della Legge 2248/1865 all.F
sui lavori pubblici.
Sui
ricorsi avverso le ordinanze di autotutela per opere dannose previste
dall'art.2 della Legge 523/1904 sulle opere idrauliche.
5)
Il giudizio davanti al Tribunale superiore
L'art.208
del TU. prevede per il giudizio davanti al Tribunale superiore l'applicabilità
,ove compatibile delle leggi sul Consiglio di Stato.
La
definitività del provvedimento amministrativo ,come requisito per
l'ammissibilità dell'impugnazione ,prevista dall'art. 194
del
TU. è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per evidenti motivi di
uguaglianza a seguito della Legge di
riforma del processo amministrativo.
Per gli stessi motivi la Corte ha dichiarato illegittimo l'art.143 del TU. per la mancata previsione del ricorso a seguito del silenzio rigetto da parte dell'amministrazione.
Per gli stessi motivi la Corte ha dichiarato illegittimo l'art.143 del TU. per la mancata previsione del ricorso a seguito del silenzio rigetto da parte dell'amministrazione.
Corte
Cost.31-1-1991 n.42.
L'art.145
del TU dispone un termine per l'impugnazione decorrente dalla data della
notificazione .
La
equivalenza fra conoscenza di diritto e conoscenza di fatto per la decadenza
dell'azione è ammessa dalla giurisprudenza .
Trib.Sup.
Acque 20-9-1984 n.18,in Cons.Stato 1984,II,1082.
L'art.194
prevede il deposito del provvedimento impugnato,o in mancanza dell'atto di
rifiuto accertato con verbale dell'ufficiale giudiziario o del notaio .Il
ricorso,che ha contenuto di citazione a comparire ad udienza fissa, deve essere
depositato almeno cinque giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art.194 del
TU..
La
presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo ,ma ad istanza del
ricorrente può chiedersi la sospensiva degli effetti del provvediemnto impugnato,su
di essa decide con ordinanza il giudice delegato.
L'ordinanza
non è impugnabile secondo la dottrina.
E.Reggio
D'Aci,in Foro Amm.1984,1595.E' da segnalare la sentenza della Corte Cost.1-2-1982 n.8 che ammette il doppio
grado nel giudizio cautelare.
La
principale differenza rispetto al giudizio amministrativo è costituita dal
giudice delegato .
Questo
cura l'istruttoria del processso
richiedendo documenti e memorie
all'amministrazione ,incaricando funzionari tecnici dello Stato per rilievi tecnici ai sensi
dell'art.196 TU.
Le
norme di procedura di cui all'art.180 e segg. del TU dispongono che il giudice delegato ,dopo avere
compiuta l'istruttoria e dopo la
presentazione delle conclusioni all'udienza di spedizione rimette le parti al
Tribunale ,con possibilità di presentare memorie fino a sette giorni prima
della discussione.
La
sentenza emessa dal Tribunale può essere di rigetto se il ricorso è infondato,o
di annullamento dell'atto amministrativo , salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità emanante ,o di
quella eventualmente competente.
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