1)
Natura dei Tribunali delle acque pubbliche.
Il
t.u. approvato con r. d. 1775/1933 sulle acque pubbliche istituisce un sistema
di giurisdizione in detta materia costitutito dai Tribunali regionali e dal
Tribunale superiore delle acque publiche .
Le
particolarità di tali controversie, caratterizzate dalla necessità di una
particolare conoscenza tecnica, ha giustificato la composizione di tali collegi
nei quali sono presenti gli esperti del
settore.
La dottrina
prevalente attribuisce ai Tribunali regionali la qualità di sezioni
specializzate delle Corti d'appello . A. TRAVI, Formulario
annotato della giustizia amministrativa, 2008, 653.
La
natura di organo della giurisdizione ordinaria è stata sostenuta anche per il
Tribunale superiore.
Tale
costruzione consente di risolvere il problema della costituzionalità di questi
organi ,in relazione all'obbligo di cui all'art.102 della costituzione di
revisione degli organi speciali di giurisdizione.
M.Conte
,voce Tribunali delle acque pubbliche, in Enc.Dir., 1992,XLV,51.
La
peculiarità della materia ha fatto sorgere vari conflitti di giurisdizione.
Conflitti
di giurisdizione sono sorti fra il Tribunale superiore ed il giudice
amministrativo,stante che questi
giudicano sugli stessi atti amministrativi con la discriminante della
materia delle acque pubbliche .
Nella specie la domanda - per la
quale la Suprema Corte ha riconosciuto la competenza del giudice ordinario -
era intesa ad accertare a quali terreni appartenessero i diritti di utenza e
quali soggetti ne fossero proprietari. Cass. civ., sez. I, 1 agosto 2003, n.
11731.
Conflitti
di giurisdizione sono sorti tra il Tribunale superiore e i Tribunali regionali
sempre in materia di interessi e diritti.
Ad
esempio si precisa che in materia di ricorsi avverso indennità di occupazione è
competente il Tribunale regionale,trattandosi di diritti, mentre contro la
legittimità dei provvedimenti di occupazione ,beninteso in materia di acque, è
competente il Tribunale superiore.
Cass.Civ.
11-10-1988 n.5467
2)
La giurisdizione sui diritti soggettivi del Tribunale regionale.
La
giurisdizione dei tribunali regionali è tassativamente delimitata
dall'elencazione contenuta dall'art.140.
Sono
devolute le controversie intorno alla demanialità delle acque; circa i limiti
dei corsi e dei bacini,loro alveo e sponde;ai diritti relativi alle derivazioni
o utilizzazioni di acqua pubblica .
Cass.Sez.Un.22-12-1987
n.9562,in Foro Amm.,1988,3151.Trib.Sup. Acque 10-5-1984,in Foro Amm.1984,1593.
Sono
altresì devolute le controversie riguardanti: la occupazione totale o parziale
dei fondi e le relative indennità,da ultimo disciplinate all'art.5 bis della
Legge 359/1992 ,in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere
idrauliche ,di bonifica e derivazione o utilizzazione di acque; le indennità
per espropriazione dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio
marittimo ed idrico ; gli indenizzi
derivanti dai danni derivanti da modifiche fatte dallo Stato per motivi di
pubblico interesse in materia di acque pubbliche,ai sensi dell'art.48 del TU.
citato ;le controversie relative al riparto provvisorio e definitivo delle
spese sostenute dai consorzi obbligatori fra privati per l'utilizzazione delle
acque pubbliche ,ai sensi dell'art. 68 del TU. citato.
Il
Tribunale regionale è giudice di appello sulle sentenze emesse dal pretore
relative ad azioni possessorie e a
denuncia di nuova opera nelle materie di cui al precedente art.140,ai sensi
dell'art. 141.
Non
sono ammesse le azioni possessorie contro i provvedimenti della pubblica
amministrazione confermando che anche per
i Tribunali delle acque si applica il principio di cui all'art.4 della
Legge 2248/1865 all. E che vieta al giudice ordinario di sindacare gli atti
dell'autorità amministrativa.
3)
Il giudizio davanti al Tribunale regionale.
Il
TU. 1775/1933 detta, agli artt.147 e segg. ,le norme procedurali davanti al
Tribunale regionale richiamando il codice di procedura civile per quanto non
espressamente previsto.
L'atto
di introduzione al giudizio viene nominato ricorso dall'art.151 ,ma i contenuti
indicati sono tipici della citazione
di
cui all'art.163 c.p.c., in quanto si afferma che l'atto deve indicare la
citazione a comparire davanti al giudice delegato.
Non
è richiesto l'obbligo di un procuratore la cui valutazione è lasciata al
giudice delegato.
Vengono
dettate norme in tema di notifica, di costituzione delle parti che non
differiscono sostanzialmente dal giudizio civile.
Il
giudice delegato ha la direzione del processo ,fissa le udienze ed in caso di
mancata presenza delle parti per la trattazione può disporre la cancellazione
della causa dal ruolo, a differenza dell'art.309 del c.p.c., salva la
possibilità di riassumere ad onere delle parti entro sei mesi.
Il
giudice delegato, attraverso il potere di emettere ordinanze , previste
dall'art.175 del TU.,dirige il processo , ai sensi dell'art.186 del TU.
Il
giudice delegato ha inoltre il potere di ammettere d'ufficio prove
testimoniali.
Le
indagini tecniche sono condotte dal giudice delegato con l'assistenza del
membro tecnico ,salva la possibilità di nomina del consulente tecnico,ai sensi
dell'art.167 TU.
Nessun commento:
Posta un commento