lunedì 6 febbraio 2017

Tribunale Regionale delle acque pubbliche.



1) Natura dei Tribunali delle acque pubbliche.


Il t.u. approvato con r. d. 1775/1933 sulle acque pubbliche istituisce un sistema di giurisdizione in detta materia costitutito dai Tribunali regionali e dal Tribunale superiore delle acque publiche .
Le particolarità di tali controversie, caratterizzate dalla necessità di una particolare conoscenza tecnica, ha giustificato la composizione di tali collegi nei quali  sono presenti gli esperti del settore.
La dottrina prevalente attribuisce ai Tribunali regionali la qualità di sezioni specializzate delle Corti d'appello . A. TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa, 2008, 653.

La natura di organo della giurisdizione ordinaria è stata sostenuta anche per il Tribunale superiore.
Tale costruzione consente di risolvere il problema della costituzionalità di questi organi ,in relazione all'obbligo di cui all'art.102 della costituzione di revisione degli organi speciali di giurisdizione. 
M.Conte ,voce Tribunali delle acque pubbliche, in Enc.Dir., 1992,XLV,51.
La peculiarità della materia ha fatto sorgere vari conflitti di giurisdizione.
Conflitti di giurisdizione sono sorti fra il Tribunale superiore ed il giudice amministrativo,stante che questi  giudicano sugli stessi atti amministrativi con la discriminante della materia delle acque pubbliche .
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La giurisdizione di legittimità del tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado ha per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi direttamente incidenti sulla materia delle acque pubbliche.
Sussiste, invece, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo riguardo ai provvedimenti aventi un'incidenza strumentale ed indiretta su tale materia, per cui la controversia che non attiene direttamente al regime delle acque e non concerne la realizzazione, modificazione, sospensione od eliminazione di un'opera idraulica, rientra nella giurisdizione del competente tribunale amministrativo regionale. T.A.R. Emilia Romagna Parma, 6 novembre 2003, n. 581.
In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, la giurisprudenza ha precisato che non rientra nella competenza del giudice specializzato la controversia nella quale, senza mettere in discussione gli interessi pubblici connessi al regime delle acque o il provvedimento amministrativo ad esso attinente, si discuta dei presupposti per l'utilizzazione delle acque nei rapporti interni tra le parti, in relazione alle rispettive posizioni giuridiche derivanti dai titoli di proprietà di ciascuno.
Nella specie la domanda - per la quale la Suprema Corte ha riconosciuto la competenza del giudice ordinario - era intesa ad accertare a quali terreni appartenessero i diritti di utenza e quali soggetti ne fossero proprietari. Cass. civ., sez. I, 1 agosto 2003, n. 11731.
Conflitti di giurisdizione sono sorti tra il Tribunale superiore e i Tribunali regionali sempre in materia di interessi e diritti.
Ad esempio si precisa che in materia di ricorsi avverso indennità di occupazione è competente il Tribunale regionale,trattandosi di diritti, mentre contro la legittimità dei provvedimenti di occupazione ,beninteso in materia di acque, è competente il Tribunale superiore.
Cass.Civ. 11-10-1988 n.5467

2) La giurisdizione sui diritti soggettivi del Tribunale regionale.

La giurisdizione dei tribunali regionali è tassativamente delimitata dall'elencazione contenuta dall'art.140.
Sono devolute le controversie intorno alla demanialità delle acque; circa i limiti dei corsi e dei bacini,loro alveo e sponde;ai diritti relativi alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica .
Cass.Sez.Un.22-12-1987 n.9562,in Foro Amm.,1988,3151.Trib.Sup. Acque 10-5-1984,in Foro Amm.1984,1593.
Sono altresì devolute le controversie riguardanti: la occupazione totale o parziale dei fondi e le relative indennità,da ultimo disciplinate all'art.5 bis della Legge 359/1992 ,in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche ,di bonifica e derivazione o utilizzazione di acque; le indennità per espropriazione dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio marittimo ed idrico ;  gli indenizzi derivanti dai danni derivanti da modifiche fatte dallo Stato per motivi di pubblico interesse in materia di acque pubbliche,ai sensi dell'art.48 del TU. citato ;le controversie relative al riparto provvisorio e definitivo delle spese sostenute dai consorzi obbligatori fra privati per l'utilizzazione delle acque pubbliche ,ai sensi dell'art. 68 del TU. citato.
Il Tribunale regionale è giudice di appello sulle sentenze emesse dal pretore relative ad azioni possessorie  e a denuncia di nuova opera nelle materie di cui al precedente art.140,ai sensi dell'art. 141.
Non sono ammesse le azioni possessorie contro i provvedimenti della pubblica amministrazione confermando che anche per  i Tribunali delle acque si applica il principio di cui all'art.4 della Legge 2248/1865 all. E che vieta al giudice ordinario di sindacare gli atti dell'autorità amministrativa.

3) Il giudizio davanti al Tribunale regionale.

Il TU. 1775/1933 detta, agli artt.147 e segg. ,le norme procedurali davanti al Tribunale regionale richiamando il codice di procedura civile per quanto non espressamente previsto.
L'atto di introduzione al giudizio viene nominato ricorso dall'art.151 ,ma i contenuti indicati sono tipici della citazione 
di cui all'art.163 c.p.c., in quanto si afferma che l'atto deve indicare la citazione a comparire davanti al giudice delegato.
Non è richiesto l'obbligo di un procuratore la cui valutazione è lasciata al giudice delegato.
Vengono dettate norme in tema di notifica, di costituzione delle parti che non differiscono sostanzialmente dal giudizio civile.
Il giudice delegato ha la direzione del processo ,fissa le udienze ed in caso di mancata presenza delle parti per la trattazione può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, a differenza dell'art.309 del c.p.c., salva la possibilità di riassumere ad onere delle parti entro sei mesi.
Il giudice delegato, attraverso il potere di emettere ordinanze , previste dall'art.175 del TU.,dirige il processo , ai sensi dell'art.186 del TU.
Il giudice delegato ha inoltre il potere di ammettere d'ufficio prove testimoniali.

Le indagini tecniche sono condotte dal giudice delegato con l'assistenza del membro tecnico ,salva la possibilità di nomina del consulente tecnico,ai sensi dell'art.167 TU.

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