La Commissione europea per i diritti dell’uomo.
La
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata dalla L.
848/1955, introduce a tutela dei cittadini degli stati che l’hanno ratificata
un organo di giurisdizione che è la Commissione europea per i diritti
dell’uomo, che ha sede presso il Consiglio d’Europa BP-431-R6-F67008
Strasburgo. Francia.
La
Commissione può essere adita dopo l’esaurimento delle vie del ricorso interno
ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna
definitiva, come precisa l’art. 26 della legge di ratifica.
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Qualora
la Corte accerti che le vie del ricorso interne non siano esaurite ovvero il
ricorrente non abbia sollevato esplicitamente o anche solamente nella sostanza
le doglianze presentate di fronte alla Corte, ex art. 35, l. 848/1955, il
ricorso è dichiarato irricevibile.
La
decisione è definitiva e non può essere oggetto di ricorsi davanti alla Corte,
compresa la Grande Camera, o ad altri organi.
Il
ricorso, che è presentato secondo formulari predisposti dalla stessa
Commissione (vedi par. 5) e senza il patrocinio legale, ha il compito di
verificare i tempi impiegati dallo Stato membro per amministrare la giustizia.
Non potendo
sostituirsi nell’amministrazione della giustizia, la Commissione valuta i tempi
e, se gli stessi sono ritenuti lesivi del diritto riconosciuto
all’amministrazione della giustizia, lo Stato può essere condannato a pagare un
risarcimento dei danni per l’attesa, qualora i tempi siano superiori di quattro
anni.
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