Il
sistema di tutela. Ricorsi alla Corte di giustizia avverso gli atti della
Comunità Europea.
Le persone
fisiche e giuridiche possono impugnare i regolamenti e le decisioni di cui sono
destinatarie presso la Corte di Giustizia della Comunità, ai sensi dell'art.
263 ( ex 230 TCE) del Trattato di
Lisbona 13 dicembre 2007.
Qualora
il ricorso risulti fondato la Corte, con sentenza, dichiara nullo o pronuncia
l'annullamento dell'atto ed impone all'organo in questione di adottare i
provvedimenti atti a ripristinare la situazione preesistente all’emanazione
dell'atto, ai sensi dell'art. 266 ( ex
233 TCE) del Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007.
Principio quest'ultimo di portata
dirompente se attuato completamente nel sistema italiano degli atti
amministrativi.
4.1.
Avverso gli atti degli Stati membri.
Nel caso di
contrasto delle norme della legislazione nazionale con la legislazione
comunitaria ,questo può essere fatto rilevare dal cittadino di uno degli stati
membri ricorrendo direttamente alla Corte di Giustizia della Comunità per
ottenere una sentenza interpretativa che vincoli il giudice nazionale, ai sensi
dell'art. 267 ( ex 234 TCE) del
Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007.
Il
ricorrente può porre la questione direttamente al giudice ordinario o
amministrativo competente e proporre a quest'ultimo di ricorrere al
procedimento pregiudiziale .
Il
giudice, qualora ritenga sussistente il contrasto fra le norme della
legislazione nazionale con le norme del diritto comunitario, sospende il
processo e chiede un parere sulla questione alla Corte di Giustizia della
Comunità, che decide con sentenza .
Gli atti del Consiglio, della
Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone
che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione forzata è regolata
dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa
viene effettuata. L'interessato può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola
direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale, art. 299 ( ex 256 TCE) del Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007.
In particolare la
giurisprudenza della Corte ha affermato che nel caso di direttive comunitarie
che appaiono dal punto di vista del contenuto sufficientemente precise, ma che
non sono state recepite nel diritto nazionale o siano state recepite in modo
adeguato, i singoli possono farle valere direttamente dinanzi ai giudici
nazionali chiedendone l'applicazione .
La
magistratura nazionale può quindi applicare direttamente al caso concreto
quanto fissato dalla direttiva ancora prima che il legislatore nazionale abbia
provveduto al recepimento, ad esempio, in
tema di direttive sull'esclusione da gare di appalto di offerte anormalmente
basse. Corte Lussennburgo 22 giugno 1989, n.103 ,in Riv.Giur.Ed., 1990,201.
5)
Ricorsi alla Commissione.
Il
contrasto fra la legislazione dello stato membro e norme comunitarie può essere
fatto valere tramite ricorso alla commissione .
Questa
non è un organo giurisdizionale, ma esecutivo, che ha peraltro la possibilità
di intervenire presso lo stato membro affinché elimini il contrasto .
In caso di
mancata adesione dello stato interessato la stessa Commissione può adire
direttamente alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 258 ( ex 226 TCE) del Trattato di Lisbona 13
dicembre 2007.
Il
ricorso può essere presentato da chiunque, purchè sia redatto per iscritto
,riguardi una disposizione di diritto comunitario, indichi lo stato membro e
l'ente o l'impresa che operi in detto stato che non hanno rispettato il diritto
comunitario,specifichi i rimedi amministrativi o giurisdizionali già esperiti,
presenti i documenti giustificativi o produca i mezzi di prova a sostegno del
ricorso ,richieda specificatamente il tipo di intervento che si desidera
ottenere.
Sostanzialmente
si tratta di un ricorso amministrativo, poichè diretto ad una autorità amministrativa
e non giurisdizionale, teso a sollecitare il potere di vigilanza della
Commissione sull'osservanza del diritto comunitario.
Esso
si esplica attraverso l'intervento della stessa Commissione presso lo stato
membro per ottenere la eliminazione del contrasto.
Non
vi è alcun dovere della Commissione di emettere un provvedimento espresso
,anche se è prevista l'informazione al ricorrente sulle varie fasi del ricorso
e sulle eventuali azioni intraprese fino all'eventuale ricorso che la stessa
Commissione può promuovere presso la Corte di Giustizia.
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