lunedì 6 febbraio 2017

Ricorsi alla Corte di giustizia avverso gli atti della Comunità Europea.

Il sistema di tutela. Ricorsi alla Corte di giustizia avverso gli atti della Comunità Europea.

Le persone fisiche e giuridiche possono impugnare i regolamenti e le decisioni di cui sono destinatarie presso la Corte di Giustizia della Comunità, ai sensi dell'art. 263 ( ex 230 TCE) del Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007.
Qualora il ricorso risulti fondato la Corte, con sentenza, dichiara nullo o pronuncia l'annullamento dell'atto ed impone all'organo in questione di adottare i provvedimenti atti a ripristinare la situazione preesistente all’emanazione dell'atto, ai sensi dell'art. 266 ( ex 233 TCE) del Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007.
Principio quest'ultimo di portata dirompente se attuato completamente nel sistema italiano degli atti amministrativi.

4.1. Avverso gli atti degli Stati membri.

Nel caso di contrasto delle norme della legislazione nazionale con la legislazione comunitaria ,questo può essere fatto rilevare dal cittadino di uno degli stati membri ricorrendo direttamente alla Corte di Giustizia della Comunità per ottenere una sentenza interpretativa che vincoli il giudice nazionale, ai sensi dell'art. 267 ( ex 234 TCE) del Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007.
Il ricorrente può porre la questione direttamente al giudice ordinario o amministrativo competente e proporre a quest'ultimo di ricorrere al procedimento pregiudiziale .
Il giudice, qualora ritenga sussistente il contrasto fra le norme della legislazione nazionale con le norme del diritto comunitario, sospende il processo e chiede un parere sulla questione alla Corte di Giustizia della Comunità, che decide con sentenza .
Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. L'interessato può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale, art. 299 ( ex 256 TCE) del Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007.
In particolare la giurisprudenza della Corte ha affermato che nel caso di direttive comunitarie che appaiono dal punto di vista del contenuto sufficientemente precise, ma che non sono state recepite nel diritto nazionale o siano state recepite in modo adeguato, i singoli possono farle valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali chiedendone l'applicazione .
La magistratura nazionale può quindi applicare direttamente al caso concreto quanto fissato dalla direttiva ancora prima che il legislatore nazionale abbia provveduto al recepimento, ad esempio,  in tema di direttive sull'esclusione da gare di appalto di offerte anormalmente basse. Corte Lussennburgo 22 giugno 1989, n.103 ,in Riv.Giur.Ed., 1990,201. 

5) Ricorsi alla Commissione.

Il contrasto fra la legislazione dello stato membro e norme comunitarie può essere fatto valere tramite ricorso alla commissione .
Questa non è un organo giurisdizionale, ma esecutivo, che ha peraltro la possibilità di intervenire presso lo stato membro affinché elimini il contrasto .
In caso di mancata adesione dello stato interessato la stessa Commissione può adire direttamente alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 258 ( ex 226 TCE) del Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007.
Il ricorso può essere presentato da chiunque, purchè sia redatto per iscritto ,riguardi una disposizione di diritto comunitario, indichi lo stato membro e l'ente o l'impresa che operi in detto stato che non hanno rispettato il diritto comunitario,specifichi i rimedi amministrativi o giurisdizionali già esperiti, presenti i documenti giustificativi o produca i mezzi di prova a sostegno del ricorso ,richieda specificatamente il tipo di intervento che si desidera ottenere.
Sostanzialmente si tratta di un ricorso amministrativo, poichè diretto ad una autorità amministrativa e non giurisdizionale, teso a sollecitare il potere di vigilanza della Commissione sull'osservanza del diritto comunitario.
Esso si esplica attraverso l'intervento della stessa Commissione presso lo stato membro per ottenere la eliminazione del contrasto.
Non vi è alcun dovere della Commissione di emettere un provvedimento espresso ,anche se è prevista l'informazione al ricorrente sulle varie fasi del ricorso e sulle eventuali azioni intraprese fino all'eventuale ricorso che la stessa Commissione può promuovere presso la Corte di Giustizia.


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