La disapplicazione delle norme contrastanti col
diritto comunitario.
La
Corte costituzionale è stata in un primo tempo orientata ad escludere la
prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale ritenendo che le norme
interne siano sullo stesso piano di quelle comunitarie. Corte cost. 14/1964.
La
Corte costituzionale solo successivamente ha affermato la supremazia del dritto
comunitario sul diritto interno.
E’
cambiata l’interpretazione data all’art. 11 cost. che attribuisce alle norme
internazionali recepimento immediato nel nostro sistema giuridico. F.
CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, 2004, I, 51.
La
Corte consente di attribuire rango costituzionale anche alle norme comunitarie
senza la necessità di una norma costituzionale di adeguamento, parificandole
alle norme internazionali. Corte cost. 183/1973.
Successivamente
la Corte conferma che le disposizioni della CEE sono immediatamente
applicabili; esse entrano e permangono in vigore nel territorio italiano, senza
che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria
dello Stato che fa parte di un ordinamento giuridico distinto.
L'effetto
connesso con la loro vigenza è quello di impedire che la norma interna
incompatibile venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al
giudice nazionale.
Il
giudice italiano, accertato che la normativa scaturente dalla fonte comunitaria
regola il caso sottoposto al suo esame, deve applicarla con esclusivo
riferimento al sistema dell'ente sovranazionale.
Le
confliggenti statuizioni della legge interna non possono costituire ostacolo al
riconoscimento della "forza e valore" che il trattato di Roma
conferisce al regolamento comunitario nel configurarlo come atto produttivo di
regole immediatamente applicabili.
Poiché
il regolamento comunitario fissa la disciplina della specie, da ciò discende
che l'effetto connesso con la sua vigenza è quello non già di caducare,
nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di
impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia
innanzi al giudice nazionale. Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170.
Il
testo dell'art. 117, primo comma, cost., mod. art. 2 della L. cost. 18 ottobre
2001, n. 3, in armonia con le Costituzioni di altri Paesi europei, si collega
al quadro dei princìpi che espressamente garantiscono a livello primario
l'osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali assunti dallo Stato.
La
norma comporta l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme,
con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU
e dunque con gli obblighi internazionali viola per ciò stesso tale parametro
costituzionale.
Con
l'art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla
norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto
a quegli obblighi internazionali genericamente evocati.
Ne
consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo
conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti in cui ciò sia
permesso dai testi delle norme.
Qualora
ciò non sia possibile, ovvero lo stesso giudice dubiti della compatibilità
della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve
investire la Corte della relativa questione di legittimità costituzionale
rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma. Corte cost., 24 ottobre 2007,
n. 349.
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