lunedì 6 febbraio 2017

La disapplicazione delle norme contrastanti col diritto comunitario.

 La disapplicazione delle norme contrastanti col diritto comunitario.

La Corte costituzionale è stata in un primo tempo orientata ad escludere la prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale ritenendo che le norme interne siano sullo stesso piano di quelle comunitarie. Corte cost. 14/1964.
La Corte costituzionale solo successivamente ha affermato la supremazia del dritto comunitario sul diritto interno.
E’ cambiata l’interpretazione data all’art. 11 cost. che attribuisce alle norme internazionali recepimento immediato nel nostro sistema giuridico. F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, 2004, I, 51.
La Corte consente di attribuire rango costituzionale anche alle norme comunitarie senza la necessità di una norma costituzionale di adeguamento, parificandole alle norme internazionali. Corte cost. 183/1973.
Successivamente la Corte conferma che le disposizioni della CEE sono immediatamente applicabili; esse entrano e permangono in vigore nel territorio italiano, senza che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria dello Stato che fa parte di un ordinamento giuridico distinto.
L'effetto connesso con la loro vigenza è quello di impedire che la norma interna incompatibile venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale.
Il giudice italiano, accertato che la normativa scaturente dalla fonte comunitaria regola il caso sottoposto al suo esame, deve applicarla con esclusivo riferimento al sistema dell'ente sovranazionale.
Le confliggenti statuizioni della legge interna non possono costituire ostacolo al riconoscimento della "forza e valore" che il trattato di Roma conferisce al regolamento comunitario nel configurarlo come atto produttivo di regole immediatamente applicabili.
Poiché il regolamento comunitario fissa la disciplina della specie, da ciò discende che l'effetto connesso con la sua vigenza è quello non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale. Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170.
Il testo dell'art. 117, primo comma, cost., mod. art. 2 della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in armonia con le Costituzioni di altri Paesi europei, si collega al quadro dei princìpi che espressamente garantiscono a livello primario l'osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
La norma comporta l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli obblighi internazionali viola per ciò stesso tale parametro costituzionale.
Con l'art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati.
Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti in cui ciò sia permesso dai testi delle norme.

Qualora ciò non sia possibile, ovvero lo stesso giudice dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire la Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma. Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349.

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