1) la giurisdizione nel pubblico impiego.
Il T.A.R. ha
avuto giurisdizione esclusiva nelle controversie relative al
rapporto di pubblico impiego,ai sensi dell'art.7
comma 2 della L.1034/1971 che rinvia all'art.29 del T.U. 1054/1924.
La giurisdizione non si estende al merito.
L'espressa indicazione legislativa consente che il
giudice amministrativo conosca in questo particolare tipo di controversie
anche le questioni relative ai diritti che vengono
attratte, stante la difficoltà di delineare una linea di ripartizione della
giurisdizione con il giudice ordinario.
L’art. 63 del D.L.vo 165/2001, dispone una radicale
cambiamento della giurisdizione nel pubblico impiego, trasferendo, colla
privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, al giudice ordinario le
controversie relative al rapporto di lavoro alla dipendenza delle pubbliche
amministrazioni.
Restano sempre devolute al giudice amministrativo,
come precisa l’art. 63 del D.L.vo 165/2001, le controversie in materia delle
procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti nelle pubbliche
amministrazioni, fatta evidente eccezione per i dirigenti nominati direttamente
con rapporto privatistico e per i dirigenti generali.
La giurisdizione del giudice amministrativo viene
conservata in via di eccezione dall’art. 3, del D.L.vo 165/2001, per taluni
rapporti di pubblico impiego e, in tali ipotesi, si tratta di giurisdizione
esclusiva.
La norma precisa che, in deroga alla privatizzazione
del rapporto di pubblico impiego, rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti, dopo l’ultima modifica portata dall’art. 2 del D.L.vo 80/1998: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il
personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia - quest’ultima
a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura - nonché i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287.
Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti.
1.1. La giurisdizione amministrativa. Limiti.
L’art. 63, D.L. vo 165/2001 assegna le controversie
riguardanti i rapporti di lavoro dipendenti da pubbliche amministrazioni alla
giurisdizione del giudice ordinario.
Vengono però previste le seguenti eccezioni:
1) sono escluse da tale giurisdizione, e permangono
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie
riguardanti il personale di diritto pubblico, vale a dire magistrati, militari
e altre categorie previste all’art. 5 del D.L.vo 165/2001;
2) permangono sotto la giurisdizione di
legittimità del giudice amministrativo le controversie inerenti alle procedure
concorsuali, che consistono essenzialmente nell’impugnazione con richiesta di
annullamento di atti ritenuti illegittimi.
L’origine della prima esclusione prevista dal
legislatore è la distinzione fra personale cosiddetto contrattualizzato e
personale cosiddetto non contrattualizzato, ora definito “in regime di diritto
pubblico”.
La centralità riconosciuta al contratto collettivo –
e anche a quello individuale - nella costituzione e regolazione degli aspetti
del rapporto di lavoro, e il mutamento della fonte regolatrice del rapporto,
esclude automaticamente ogni posizione di supremazia dell’amministrazione e, di
conseguenza, ogni presenza di poteri pubblici esercitabili nel rapporto di lavoro.
Esso è ora disciplinato da atti paritetici, vale a dire da quelli che sono
prodotti da un incontro, su un piano di parità, della volontà della pubblica
amministrazione e di quella del singolo soggetto, titolare a sua volta di
posizioni di diritto soggettivo.
Nel nuovo sistema di riparto della
giurisdizione sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, le
controversie relative alla disciplina
del rapporto di lavoro pubblico
contrattualizzato, poiché il legislatore ha inteso concentrare la competenza
presso un unico giudice al fine
di assicurare l'applicazione di
una disciplina tendenzialmente omogenea ai lavoratori pubblici e a
quelli privati, avendo riguardo alla consistenza di diritto soggettivo
delle situazioni giuridiche del dipendente inerenti al
rapporto e alla
facoltà del giudice ordinario di disapplicare tanto gli atti amministrativi
presupposti quanto gli atti di
organizzazione e gestione del lavoro eventualmente coinvolti dalla controversia.
Pertanto, allorquando la domanda introduttiva
del giudizio si
fondi su un petitum
sostanziale riconducibile al rapporto di
lavoro, sussiste la giurisdizione del
giudice ordinario, non rilevando in
contrario che la prospettazione della parte
sia rivolta anche contro
atti prodromici, come è fatto palese
dal disposto dell'art. 68 del D.L.vo n. 29 del 1993, nel
testo sostituito dall'art. 29 del D.L.vo
n. 80 del 1998 (ora trasfuso
nell'art. 63 del D.L.vo n. 165 del
2001), che prevede la giurisdizione
ordinaria ancorché "vengano in
questione atti amministrativi presupposti", e in
considerazione della
circostanza che non sussiste alcuna vis attractiva della giurisdizione
amministrativa a cagione di questo nesso di presupposizione.
La giurisdizione, infatti, è inderogabile per ragioni di connessione e il coordinamento
tra le giurisdizioni su rapporti diversi, ma
interdipendenti può trovare soluzione secondo le regole della
sospensione del procedimento pregiudicato. Cass. Civ., sez. un., 7 marzo 2003,
n. 3508.
Appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario la
controversia originata dal provvedimento
adottato dalla p.a., con il quale venga disposto il passaggio nei ruoli dello Stato, ai sensi della L. 124 del 1999 e delle relative disposizioni di attuazione dettate con D.M.
184 del 1999, del dipendente di un ente
locale in servizio presso istituzioni scolastiche statali e
venga respinta, al riguardo,
l'istanza del medesimo
dipendente tesa alla permanenza nei ruoli dell'ente locale, in virtù della facoltà di opzione
riconosciuta dall'art. 8 della L. 124 del 1999.
Il petitum
sostanziale si identifica nel
diritto alla continuazione del
rapporto in atto
con l'amministrazione locale,
non rilevando in
contrario che la prospettazione della parte
si estenda all'impugnativa di
un atto prodromico, quale, nella specie,
il citato D.M. 184 del 1999. Cass. Civ., sez. un., 6 febbraio 2003, n. 1807.
Diverso è il caso del personale in regime di diritto
pubblico;
qualora, infatti, le particolari funzioni esercitate
da tale personale confermino posizioni di supremazia dell’amministrazione, si
afferma l’esistenza e l’esercizio di poteri pubblici e, quindi, di posizioni di
interesse legittimo, unitamente a posizioni di diritto soggettivo.
La conferma della giurisdizione del giudice
amministrativo sulle controversie concernenti procedure concorsuali si basa
sostanzialmente sul fatto che esiste un potere organizzativo della pubblica
amministrazione nei confronti del quale è solo possibile configurare posizioni
di interesse legittimo.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario,
anche ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 63, D.L.vo 165/2001, le controversie
riguardanti rapporti di lavoro; ne restano, pertanto, escluse le procedure come
i concorsi che hanno il solo scopo di individuare i soggetti con cui
successivamente stipulare il contratto individuale di lavoro.
Con il termine di concorso si definisce ogni
procedura volta ad individuare soggetti con i quali si intende stabilire un
rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con la pubblica amministrazione.
L’art. 35 del D.L. vo 165/2001, oltre alla
possibilità di utilizzare le liste di collocamento, stabilisce l’utilizzo di
“procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta,
che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno” e, al comma 5,
richiama i concorsi pubblici, facendo riferimento allo stato e agli enti autonomi.
Con l’espressione ‘concorso pubblico’ la normativa
sembra, pertanto, definire le particolari procedure selettive con le quali si
intende individuare i soggetti con cui stipulare un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, e la stessa interpretazione vale anche per il principio espresso
nell’art. 97 della costituzione.
L’espressione “procedure selettive”, invece,
comprende, oltre al concorso pubblico con il ruolo sopra descritto, anche le
procedure cosiddette non concorsuali, volte alla formazione di rapporti di
lavoro temporaneo.
Tali procedure e le relative
controversie sembra spettino alla giurisdizione del giudice ordinario. O.
FORLENZA, Sui concorsi decide il giudice
amministrativo, in Guida Dir. Dossier,
2001, n. 5, 121.
Il concorso interno innanzitutto, per sua stessa
natura, presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro che costituisce il
requisito fondamentale della stessa partecipazione al concorso. Non si cercano
quindi nuovi soggetti con cui istituire un rapporto di lavoro, ma si cerca di
individuare, nell’ambito di un rapporto lavorativo già contrattualizzato, i
soggetti nei cui confronti procedere alla novazione di uno degli elementi del
contratto di lavoro già in essere attribuendo una qualifica superiore.
La giurisprudenza ordinaria si è espressa per la
sussistenza della sua giurisdizione. Trib. Roma 11 ottobre 199. Pretura
Catanzaro 17 febbraio 1999.
Contrariamente la giurisprudenza amministrativa ha
ritenuto sussistere la sua giurisdizione sulla questione affermando che l'art.
68 comma 4, D.L.vo 3 febbraio 1993, n.
29, mod. dall'art. 29, D.L.vo 31 marzo
1998, n. 80 - nella parte in cui
prevede che restano devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve
intendersi riferito anche ai c.d. concorsi interni. T.A.R. Puglia sez. II,
Lecce, 6 novembre 1999, n. 750, in Foro
amm., 2000, 1948.
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