La tutela
dei beni pubblici.
E’ ammessa una
doppia tutela a difesa dell’amministrazione per la gestione dei beni pubblici.
Quella
amministrativa, prevista dall'art. 378 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F,
attribuisce al sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio volto
alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle
strade comunali soggette ad uso pubblico.
Il
legittimo esercizio di detto potere ha quali presupposti necessari e
sufficienti la sussistenza dell'uso pubblico, l'avvenuta turbativa del medesimo
debitamente accertata ed infine l'urgenza di provvedere in via cautelare al
fine di evitare l'aggravarsi del pregiudizio per il pubblico interesse.
L'esigenza di
immediatezza della tutela impone alla p.a. di non lasciare decorrere un
notevole lasso di tempo, tale da permettere il consolidamento della lesione,
con il quale il ricorso all'autotutela possessoria sarebbe precluso. T.A.R. Lombardia
Brescia, 3 giugno 2003, n. 821, in Foro amm. TAR, 2003, 1871.
Il potere di
ordinanza conferito dall'art. 378, l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F al prefetto
o al sindaco - ove trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei
comuni - in base al quale è possibile ordinare la riduzione in pristino ove si
riscontri esservi stata alterazione dello stato delle cose, non è semplicemente
espressione di un potere di autotutela possessoria perché il bene sia
immediatamente reintegrato nel godimento della collettività
Si tratta
piuttosto di un potere autoritativo qualificato in relazione all'interesse
pubblico al ripristino della disponibilità del bene per l'esecuzione di opera
pubblica.
L'esercizio del
potere di autotutela possessoria non incontra limiti temporali, neppure in via
analogica nel termine di un anno di cui all'art. 1168 c.c., disciplinante la
tutela possessoria privatistica, data l'eterogeneità dei due istituti, l'uno
relativo ad una potestà amministrativa volta a perseguire interessi pubblici,
l'altro concernente una forma speciale di tutela giurisdizionale di interessi
privati. T.A.R. Abruzzo
Pescara, 17 ottobre 2005, n. 580.
La
giurisprudenza ha precisato che il D.L.vo 267/2000 che ha riservato alla
competenza gestionale dei dirigenti gli atti in materia edilizia non ha
sottratto al sindaco funzioni allo stesso attribuite da leggi specifiche, fra
le quali rientrano quelle in materia di fruibilità di strade e intese ad
ordinare la riduzione in pristino di situazioni che alterino lo stato delle
cose, come previsto dall'art. 378 l. n. 2248 del 1865 all. F. T.A.R. Lombardia
Milano, sez. II, 18 gennaio 2005, n. 161.
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6.
La giurisdizione amministrativa
esclusiva.
Tutti i ricorsi
contro i provvedimenti che affermano la demanialità del bene o la sua
sdemanializzazione o contro quelli che fissano che esso è di interesse pubblico
sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo.
L’art. 133, D.L.vo 2 luglio
2010, n.104, cod. ‘proc. amm., afferma che sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione
delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e
quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore
delle acque pubbliche.
Sono soggetti
alla giustizia amministrativa, inoltre, le controversie sul provvedimento di
concessione amministrativa che regola l’esercizio del diritto di terzi su beni
demaniali.
La
giurisprudenza ribadisce che sono soggetti alla giurisdizione amministrativa
anche i provvedimenti di carattere generale che disciplinano le modalità di
rilascio delle concessioni qualora siano lesivi in via diretta e attuale di un
interesse specifico e concreto, senza che sia necessaria l'intermediazione di
una ulteriore attività applicativa da parte dell'amministrazione. Nella
fattispecie, la determinazione regionale contenente criteri guida per
l'affidamento in concessione di aree del demanio marittimo è stata ritenuta
impugnabile nella parte in cui ha dettato nuove regole in materia di
subingresso e variazione dell'assetto societario, modificando quindi la
disciplina delle concessioni in essere. T.A.R. Sardegna,
sez. I, 21 gennaio 2005, n. 71, in Foro Amm. TAR, 2005, f. 1,
264.
7.
La giurisdizione ordinaria.
Rientrano
nella giurisdizione ordinaria le controversie relative al riconoscimento della
demanialità del bene oggetto di vertenza, quelle inerenti ai rapporti
obbligatori tra amministrazione e privati e le controversie sulle indennità
relative a concessioni rilasciate dalla pubblica amministrazione.
La controversia
che si risolva essenzialmente nell'accertamento del carattere demaniale o meno
del suolo stesso è di pertinenza del g.o., in quanto la posizione che fa valere
il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile è di diritto
soggettivo.
La
giurisprudenza afferma che deve sussistere il doppio requisito soggettivo ed
oggettivo della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale
pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà
dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva
ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio affinché un bene - non
appartenente al demanio necessario - possa rivestire il carattere pubblico
proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico
servizio, ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. Cass. civ., sez.
un., 28 giugno 2006, n. 14865.
Le azioni a
tutela della proprietà e del possesso rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Ad esempio nelle
controversie relative a provvedimenti comunali di classificazione delle strade,
laddove il ricorrente contesti la proprietà pubblica della strada, la domanda
assume il contenuto di una vera e propria azione di rivendicazione o di
accertamento negativo di servitù che rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario. T.A.R. Piemonte
Torino, sez. I, 15 febbraio 2006, n. 908, in Foro Amm. TAR, 2006, n. 2,
452.
L’esercizio
delle azioni possessorie da parte della pubblica amministrazione contro i terzi
è alternativo all'utilizzo dell'autotutela possessoria iuris publici. Su
dette controversie è competente l’autorità giudiziaria ordinaria. Cass. civ., sez.
un., 1 febbraio 2005, n. 1864.
Resta ferma la
giurisdizione del giudice ordinario per le controversie in tema di canoni,
indennità e altri corrispettivi col limite della giurisdizione amministrativa
quando il canone è determinato sulla scorta di scelte discrezionali
dell’amministrazione.
La giurisdizione
del g.o. non può essere esclusa quando esistono norme, regolamenti o atti
generali emanati dalla p.a. i quali, per la determinazione del canone nel caso
concreto, dettano criteri la cui applicazione presuppone non scelte
discrezionali, ma apprezzamenti di ordine tecnico Cons. St., sez.
VI, 20 luglio 2004, n. 5239, in Dir. Trasp., 2005, 1095.
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