venerdì 10 febbraio 2017

La tutela dei beni pubblici.

La tutela dei beni pubblici.

E’ ammessa una doppia tutela a difesa dell’amministrazione per la gestione dei beni pubblici.
Quella amministrativa, prevista dall'art. 378 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, attribuisce al sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico.
Il legittimo esercizio di detto potere ha quali presupposti necessari e sufficienti la sussistenza dell'uso pubblico, l'avvenuta turbativa del medesimo debitamente accertata ed infine l'urgenza di provvedere in via cautelare al fine di evitare l'aggravarsi del pregiudizio per il pubblico interesse.
L'esigenza di immediatezza della tutela impone alla p.a. di non lasciare decorrere un notevole lasso di tempo, tale da permettere il consolidamento della lesione, con il quale il ricorso all'autotutela possessoria sarebbe precluso. T.A.R. Lombardia Brescia, 3 giugno 2003, n. 821, in Foro amm. TAR, 2003, 1871.
Il potere di ordinanza conferito dall'art. 378, l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F al prefetto o al sindaco - ove trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni - in base al quale è possibile ordinare la riduzione in pristino ove si riscontri esservi stata alterazione dello stato delle cose, non è semplicemente espressione di un potere di autotutela possessoria perché il bene sia immediatamente reintegrato nel godimento della collettività
Si tratta piuttosto di un potere autoritativo qualificato in relazione all'interesse pubblico al ripristino della disponibilità del bene per l'esecuzione di opera pubblica.
L'esercizio del potere di autotutela possessoria non incontra limiti temporali, neppure in via analogica nel termine di un anno di cui all'art. 1168 c.c., disciplinante la tutela possessoria privatistica, data l'eterogeneità dei due istituti, l'uno relativo ad una potestà amministrativa volta a perseguire interessi pubblici, l'altro concernente una forma speciale di tutela giurisdizionale di interessi privati. T.A.R. Abruzzo Pescara, 17 ottobre 2005, n. 580.
La giurisprudenza ha precisato che il D.L.vo 267/2000 che ha riservato alla competenza gestionale dei dirigenti gli atti in materia edilizia non ha sottratto al sindaco funzioni allo stesso attribuite da leggi specifiche, fra le quali rientrano quelle in materia di fruibilità di strade e intese ad ordinare la riduzione in pristino di situazioni che alterino lo stato delle cose, come previsto dall'art. 378 l. n. 2248 del 1865 all. F. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 18 gennaio 2005, n. 161.
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6. La giurisdizione amministrativa esclusiva.

Tutti i ricorsi contro i provvedimenti che affermano la demanialità del bene o la sua sdemanializzazione o contro quelli che fissano che esso è di interesse pubblico sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo.
L’art. 133, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104,  cod. ‘proc. amm., afferma che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie  aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Sono soggetti alla giustizia amministrativa, inoltre, le controversie sul provvedimento di concessione amministrativa che regola l’esercizio del diritto di terzi su beni demaniali.
La giurisprudenza ribadisce che sono soggetti alla giurisdizione amministrativa anche i provvedimenti di carattere generale che disciplinano le modalità di rilascio delle concessioni qualora siano lesivi in via diretta e attuale di un interesse specifico e concreto, senza che sia necessaria l'intermediazione di una ulteriore attività applicativa da parte dell'amministrazione. Nella fattispecie, la determinazione regionale contenente criteri guida per l'affidamento in concessione di aree del demanio marittimo è stata ritenuta impugnabile nella parte in cui ha dettato nuove regole in materia di subingresso e variazione dell'assetto societario, modificando quindi la disciplina delle concessioni in essere. T.A.R. Sardegna, sez. I, 21 gennaio 2005, n. 71, in Foro Amm. TAR, 2005, f. 1, 264.

7. La giurisdizione ordinaria.

Rientrano nella giurisdizione ordinaria le controversie relative al riconoscimento della demanialità del bene oggetto di vertenza, quelle inerenti ai rapporti obbligatori tra amministrazione e privati e le controversie sulle indennità relative a concessioni rilasciate dalla pubblica amministrazione.
La controversia che si risolva essenzialmente nell'accertamento del carattere demaniale o meno del suolo stesso è di pertinenza del g.o., in quanto la posizione che fa valere il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile è di diritto soggettivo.
La giurisprudenza afferma che deve sussistere il doppio requisito soggettivo ed oggettivo della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio affinché un bene - non appartenente al demanio necessario - possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. Cass. civ., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14865.
Le azioni a tutela della proprietà e del possesso rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Ad esempio nelle controversie relative a provvedimenti comunali di classificazione delle strade, laddove il ricorrente contesti la proprietà pubblica della strada, la domanda assume il contenuto di una vera e propria azione di rivendicazione o di accertamento negativo di servitù che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 15 febbraio 2006, n. 908, in Foro Amm. TAR, 2006, n. 2, 452.
L’esercizio delle azioni possessorie da parte della pubblica amministrazione contro i terzi è alternativo all'utilizzo dell'autotutela possessoria iuris publici. Su dette controversie è competente l’autorità giudiziaria ordinaria. Cass. civ., sez. un., 1 febbraio 2005, n. 1864.
Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie in tema di canoni, indennità e altri corrispettivi col limite della giurisdizione amministrativa quando il canone è determinato sulla scorta di scelte discrezionali dell’amministrazione.
La giurisdizione del g.o. non può essere esclusa quando esistono norme, regolamenti o atti generali emanati dalla p.a. i quali, per la determinazione del canone nel caso concreto, dettano criteri la cui applicazione presuppone non scelte discrezionali, ma apprezzamenti di ordine tecnico Cons. St., sez. VI, 20 luglio 2004, n. 5239, in Dir. Trasp., 2005, 1095.



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