venerdì 10 febbraio 2017

L’autorizzazione per la coltivazione di cava

     L’autorizzazione per la coltivazione di cava


La normativa in materia di cava è rientra nella competenza concorrente della regione che deve conformarsi ai principi fissati dalla legislazione statale e comunitaria.
La corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli art. 1 e 3 della delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 novembre 2008 e l'art. 1, L.R.. Campania 6 novembre 2008, n. 14, in quanto, nel prevedere una generalizzata proroga per le autorizzazioni estrattive per le quali non sia stato completato il programma di coltivazione a suo tempo autorizzato, finiscono per sottrarre alla prescritta procedura di valutazione di impatto ambientale autorizzazioni già rilasciate in assenza di V.I.A., in tal modo, da un lato, introducendo un sistema sicuramente contrario all'effetto utile della direttiva 85/ 337/Cee  e, dall'altro, intervenendo con previsioni derogatorie in materia riservata alla legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), cost. Corte costituzionale, 26/02/2010, n. 67
Il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione di cava, infatti, avviene non soltanto con riferimento alla sua collocazione nel territorio e con la determinazione del tipo e della quantità del materiale estraibile, ma anche con la specifica indicazione delle delimitazioni spaziali della cava stessa, rappresentate dalla superficie (estensione) e dalla altezza (profondità), come espressamente prevede l'art. 13 comma 1 lett. b) della L. R. Lombardia 14/1998.
Da ciò consegue che l'estrazione di minerale all'esterno della superficie autorizzata od oltre la profondità consentita realizzano una coltivazione non autorizzata, risolvendosi lo sconfinamento orizzontale o verticale in un'attività estrattiva diversa da quella approvata. Cass. civ. Sez. II, 12 marzo 2007 n. 5757.
Il meccanismo di rilascio dell’autorizzazione è sottoposto alla procedura del silenzio assenso da parte di alcune norme regionali.
La giurisprudenza ha accolto il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione comunale sull'istanza diretta a ottenere la stipula della convenzione per l'apertura di una cava di calcare. Secondo l'art. 12 L.R. Lombardia. n. 17 del 2004, infatti, qualora il comune non provveda sulla domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera nei termini previsti dal regolamento comunale, la regione, previa diffida a provvedere entro il successivo termine di 30 giorni, esercita i poteri sostitutivi. Ne consegue, pertanto, l'obbligo della p.a. di concludere il procedimento avviato a istanza di parte ricorrente, con l'adozione di un provvedimento espresso. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 24 settembre 2010, n. 1568.



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