L’autorizzazione per la coltivazione di cava
La normativa in
materia di cava è rientra nella competenza concorrente della regione che deve
conformarsi ai principi fissati dalla legislazione statale e comunitaria.
La corte costituzionale
ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli art. 1 e 3 della delibera
legislativa della Regione Siciliana del 25 novembre 2008 e l'art. 1, L.R.. Campania
6 novembre 2008, n. 14, in quanto, nel prevedere una generalizzata proroga per
le autorizzazioni estrattive per le quali non sia stato completato il programma
di coltivazione a suo tempo autorizzato, finiscono per sottrarre alla
prescritta procedura di valutazione di impatto ambientale autorizzazioni già
rilasciate in assenza di V.I.A., in tal modo, da un lato, introducendo un
sistema sicuramente contrario all'effetto utile della direttiva 85/
337/Cee e, dall'altro, intervenendo con
previsioni derogatorie in materia riservata alla legislazione statale ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lett. s), cost. Corte
costituzionale, 26/02/2010, n. 67
Il rilascio dell'autorizzazione per
la coltivazione di cava, infatti, avviene non soltanto con riferimento alla sua
collocazione nel territorio e con la determinazione del tipo e della quantità
del materiale estraibile, ma anche con la specifica indicazione delle
delimitazioni spaziali della cava stessa, rappresentate dalla superficie
(estensione) e dalla altezza (profondità), come espressamente prevede l'art. 13
comma 1 lett. b) della L. R. Lombardia 14/1998.
Da ciò consegue che l'estrazione di
minerale all'esterno della superficie autorizzata od oltre la profondità
consentita realizzano una coltivazione non autorizzata, risolvendosi lo
sconfinamento orizzontale o verticale in un'attività estrattiva diversa da
quella approvata. Cass. civ. Sez. II, 12 marzo 2007 n. 5757.
Il meccanismo di
rilascio dell’autorizzazione è sottoposto alla procedura del silenzio assenso
da parte di alcune norme regionali.
La giurisprudenza ha
accolto il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione comunale
sull'istanza diretta a ottenere la stipula della convenzione per l'apertura di
una cava
di calcare. Secondo l'art. 12 L.R. Lombardia. n. 17 del 2004, infatti, qualora
il comune non provveda sulla domanda di autorizzazione per l'attività di
coltivazione di cava e torbiera nei termini previsti dal regolamento comunale, la regione,
previa diffida a provvedere entro il successivo termine di 30 giorni, esercita
i poteri sostitutivi. Ne consegue, pertanto, l'obbligo della p.a. di concludere
il procedimento avviato a istanza di parte ricorrente, con l'adozione di un
provvedimento espresso. T.A.R.
Lazio Latina, sez. I, 24 settembre 2010, n. 1568.
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