mercoledì 8 febbraio 2017

LA TUTELA GIURISDIZIONALE nelle cause relative al danno ambientale

 La giurisdizione ordinaria.

Le cause relative al danno all'ambiente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario; quella della Corte dei conti è limitata a quanto previsto all'art. 22, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 349 del 1986,
Il compimento del fatto dannoso obbliga l’autore al risarcimento nei confronti dello Stato.
Qualora non sia possibile una precisa quantificazione del danno, il giudice ne determina l’ammontare in via equitativa.
Il giudice deve comunque tenere conto della gravità della colpa individuale, delle spese necessarie per il ripristino e del profitto derivato al trasgressore dal comportamento con il quale ha danneggiato i beni ambientali.
Qualora più persone abbiano concorso nel compiere lo stesso danno, ciascuno deve rispondere secondo la propria responsabilità individuale. Ove possibile, il giudice ordina il ripristino dei beni ambientali, a spese del responsabile, nella sentenza di condanna.

7. La giurisdizione della Corte dei Conti.

Il legislatore ha escluso che la fattispecie di danno ambientale sia emanazione dell’istituto del danno erariale, eliminando, quindi, la competenza della Corte dei conti.
Non è stata dichiarata fondata, in relazione agli artt. 5, 25, e 103, comma 2, cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, l. 8 luglio 1986, n. 349, che ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario l'intera materia del risarcimento del danno ambientale, facendo salva la giurisdizione della Corte dei conti solo in alcune limitate ipotesi di responsabilità amministrativa.
La Corte dei conti è titolare di giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica, comprendente sia i giudizi di conto sia quelli di responsabilità a carico degli impiegati e degli agenti contabili dello Stato e degli enti pubblici economici. La materia della contabilità pubblica è sufficientemente individuata nell'elemento soggettivo (amministrazione pubblica soggetto passivo del danno) e nell'elemento oggettivo (qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione). Comunque l'attribuzione di giurisdizione alla Corte dei conti postula puntuali disposizioni legislative, tenuto conto che in difetto di tali disposizioni la giurisdizione spetta al giudice ordinario cui normalmente sono attribuite le controversie in materia di diritti soggettivi. Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in Foro It., 1988, I, 694.
E’ devoluto, invece, alla giurisdizione della Corte dei conti il ripristino dei luoghi a seguito del danno ambientale stesso.
Il fatto causativo del danno, per il cui risarcimento è legittimato ad agire il p.m. contabile, e devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti, è non già l'arrecato danno ambientale, bensì il ripristino dei luoghi a seguito del danno ambientale stesso.
Qualora l'Amministrazione pubblica non abbia provveduto al ripristino dei luoghi, e non abbia quindi sopportato alcuna spesa a tale fine, non sussiste alcun danno patrimoniale ai fini della responsabilità amministrativa devoluta alla cognizione della Corte dei conti, ma sussiste solo un danno all'ambiente, e cioè un danno alla collettività, la cui cognizione è devoluta, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L . 349 del 1986, alla giurisdizione del giudice ordinario. Corte Conti reg. Molise, sez. giurisd., 21.11.2005, n. 148, in Riv. Corte Conti, 2005, 6, 264.

8. La giurisdizione amministrativa.

Chi ne ha interesse, inoltre, può ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi che provocano danno all’ambiente.

L’art. 133, lett. q), D.L.vo cod. proc. amm., precisa che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all’ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale.

Deve, peraltro, sussistere un'intrinseca connessione tra la materia della protezione dell'ambiente e dei valori artistici, storici e paesaggistici e quella della gestione del territorio.
La giurisprudenza richiede che la controversia riguardi un'ipotesi di commistione tra gestione e tutela del territorio per rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. T.A.R. Basilicata Potenza, 10 novembre 1999, n. 618.









9. I soggetti attivi.

La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ex art. 117, comma 2, lett. s, cost., è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.
Tale competenza suole esplicarsi proprio nella fissazione di standard minimi di protezione, rispetto ai quali, in genere, alla legislazione regionale è consentito non già di apportare deroghe o stabilire discipline più permissive, ma, semmai, di fissare limiti più severi di tutela. Corte Cost., sentenza 7 ottobre 1999, n. 382.
L’art. 299, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, riserva al Ministro le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all’ambiente, direttamente o mediante la Direzione Generale per il danno ambientale istituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e gli altri uffici ministeriali competenti.
L’azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.

L’art. 299, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare prevede la richiesta di intervento statale da parte di regioni, province autonome e enti locali, anche associati, nonché di persone fisiche o giuridiche.

L’intervento può essere richiesto sia da coloro che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale sia da quelli che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, come le organizzazioni non governative che possono promuovere la protezione dell’ambiente, di cui all’art. 13, L. 8 luglio 1986, n. 349,
Detti soggetti possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
L’intervento di questi soggetti è riduttivo rispetto alla legittimazione processuale prima spettante in quanto la loro non è più un’azione autonoma, ma di stimolo a quella ministeriale.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
Nulla dice la norma nel caso in cui il Ministero sia inerte od assuma interventi che siano ritenuti inadeguati.
Tale accentramento delle funzioni in capo al Ministro solleva dubbi in rapporto alle disposizioni del successivo comma 3 dell’art. 117, cost.- che delega alla legislazione concorrente delle regioni la tutela del territorio - già riconosciute sotto il profilo della legittimazione attiva all'azione dall’art. 9, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. A. ROBUSTELLA, La responsabilità per danno all’ambiente tra finanziaria e testo unico ambientale, in Urb. App., 2006, 787.
Gli aspetti positivi di una concentrazione delle funzioni in capo al ministero sono evidenti, ma sussiste una antica diffidenza nei confronti della centralizzazione delle funzioni che ha trovato riscontro con il decentramento regionale.
Le disposizioni del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, non possono essere considerate abrogatrici in modo implicito dall’art. 9, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Detto articolo istituisce l’azione popolare, spettante a ciascun elettore. Esso può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
Detta azione è estesa alle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13, L. 8 luglio 1986, n. 349, che possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.


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