La giurisdizione ordinaria.
Le
cause relative al danno all'ambiente sono devolute alla giurisdizione del
giudice ordinario; quella della Corte dei conti è limitata a quanto previsto
all'art. 22, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L.
349 del 1986,
Il compimento del fatto dannoso obbliga l’autore al risarcimento nei confronti dello Stato.
Il compimento del fatto dannoso obbliga l’autore al risarcimento nei confronti dello Stato.
Qualora
non sia possibile una precisa quantificazione del danno, il giudice ne
determina l’ammontare in via equitativa.
Il
giudice deve comunque tenere conto della gravità della colpa individuale, delle
spese necessarie per il ripristino e del profitto derivato al trasgressore dal
comportamento con il quale ha danneggiato i beni ambientali.
Qualora
più persone abbiano concorso nel compiere lo stesso danno, ciascuno deve
rispondere secondo la propria responsabilità individuale. Ove possibile, il
giudice ordina il ripristino dei beni ambientali, a spese del responsabile,
nella sentenza di condanna.
7. La giurisdizione della Corte dei Conti.
Il
legislatore ha escluso che la fattispecie di danno ambientale sia emanazione
dell’istituto del danno erariale, eliminando, quindi, la competenza della Corte
dei conti.
Non
è stata dichiarata fondata, in relazione agli artt. 5, 25, e 103, comma 2,
cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, l. 8
luglio 1986, n. 349, che ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario
l'intera materia del risarcimento del danno ambientale, facendo salva la
giurisdizione della Corte dei conti solo in alcune limitate ipotesi di
responsabilità amministrativa.
La
Corte dei conti è titolare di giurisdizione sulle materie di contabilità
pubblica, comprendente sia i giudizi di conto sia quelli di responsabilità a
carico degli impiegati e degli agenti contabili dello Stato e degli enti
pubblici economici. La materia della contabilità pubblica è sufficientemente
individuata nell'elemento soggettivo (amministrazione pubblica soggetto passivo
del danno) e nell'elemento oggettivo (qualificazione pubblica del denaro e del
bene oggetto della gestione). Comunque l'attribuzione di giurisdizione alla
Corte dei conti postula puntuali disposizioni legislative, tenuto conto che in
difetto di tali disposizioni la giurisdizione spetta al giudice ordinario cui
normalmente sono attribuite le controversie in materia di diritti soggettivi. Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in Foro It., 1988, I, 694.
E’
devoluto, invece, alla giurisdizione della Corte dei conti il ripristino dei
luoghi a seguito del danno ambientale stesso.
Il
fatto causativo del danno, per il cui risarcimento è legittimato ad agire il
p.m. contabile, e devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti, è non già
l'arrecato danno ambientale, bensì il ripristino dei luoghi a seguito del danno
ambientale stesso.
Qualora
l'Amministrazione pubblica non abbia provveduto al ripristino dei luoghi, e non
abbia quindi sopportato alcuna spesa a tale fine, non sussiste alcun danno
patrimoniale ai fini della responsabilità amministrativa devoluta alla
cognizione della Corte dei conti, ma sussiste solo un danno all'ambiente, e
cioè un danno alla collettività, la cui cognizione è devoluta, ai sensi
dell'art. 18, comma 2, L . 349 del 1986, alla giurisdizione del giudice
ordinario. Corte Conti reg. Molise, sez. giurisd., 21.11.2005, n. 148, in Riv.
Corte Conti, 2005, 6, 264.
8. La giurisdizione amministrativa.
Chi
ne ha interesse, inoltre, può ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa
per l'annullamento di atti illegittimi che provocano danno all’ambiente.
L’art. 133, lett. q), D.L.vo cod. proc. amm., precisa che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati
in violazione delle disposizioni in materia di danno all’ambiente, nonché
avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del
ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di
precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché
quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento
del danno ambientale.
Deve,
peraltro, sussistere un'intrinseca connessione tra la materia della protezione
dell'ambiente e dei valori artistici, storici e paesaggistici e quella della
gestione del territorio.
La
giurisprudenza richiede che la controversia riguardi un'ipotesi di commistione
tra gestione e tutela del territorio per rientrare nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. T.A.R. Basilicata Potenza, 10 novembre 1999, n. 618.
9. I soggetti attivi.
La
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ex art. 117, comma 2, lett. s, cost., è
riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.
Tale
competenza suole esplicarsi proprio nella fissazione di standard minimi di
protezione, rispetto ai quali, in genere, alla legislazione regionale è
consentito non già di apportare deroghe o stabilire discipline più permissive,
ma, semmai, di fissare limiti più severi di tutela. Corte Cost., sentenza 7
ottobre 1999, n. 382.
L’art.
299, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, riserva al Ministro le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni
all’ambiente, direttamente o mediante la Direzione Generale per il danno
ambientale istituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e gli altri uffici ministeriali competenti.
L’azione
ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli
enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.
L’art. 299, D.L.vo 3
aprile 2006, n. 152, in particolare prevede la richiesta di intervento statale
da parte di regioni, province autonome e enti locali, anche associati, nonché
di persone fisiche o giuridiche.
L’intervento
può essere richiesto sia da coloro che sono o potrebbero essere colpite dal
danno ambientale sia da quelli che vantino un interesse legittimante la
partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di
precauzione, di prevenzione o di ripristino, come le organizzazioni non
governative che possono promuovere la protezione dell’ambiente, di cui all’art.
13, L. 8 luglio 1986, n. 349,
Detti soggetti possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, depositandole
presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni,
corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno
ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento
statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
L’intervento
di questi soggetti è riduttivo rispetto alla legittimazione processuale prima
spettante in quanto la loro non è più un’azione autonoma, ma di stimolo a
quella ministeriale.
Il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di
intervento e le osservazioni ad esse allegate e informa senza dilazione i
soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
Nulla
dice la norma nel caso in cui il Ministero sia inerte od assuma interventi che
siano ritenuti inadeguati.
Tale
accentramento delle funzioni in capo al Ministro solleva dubbi in rapporto alle
disposizioni del successivo comma 3 dell’art. 117, cost.- che delega alla
legislazione concorrente delle regioni la tutela del territorio - già
riconosciute sotto il profilo della legittimazione attiva all'azione dall’art.
9, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. A. ROBUSTELLA, La responsabilità per danno
all’ambiente tra finanziaria e testo unico ambientale, in Urb. App.,
2006, 787.
Gli
aspetti positivi di una concentrazione delle funzioni in capo al ministero sono
evidenti, ma sussiste una antica diffidenza nei confronti della
centralizzazione delle funzioni che ha trovato riscontro con il decentramento
regionale.
Le
disposizioni del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, non possono essere considerate
abrogatrici in modo implicito dall’art. 9, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Detto
articolo istituisce l’azione popolare, spettante a ciascun elettore. Esso può
far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla
provincia.
Detta azione è estesa alle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13, L. 8 luglio 1986, n. 349, che possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Detta azione è estesa alle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13, L. 8 luglio 1986, n. 349, che possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
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