3.
Il riparto della giurisdizione nel D.L.vo
80/1998.
Nell’analizzare
il riparto della giurisdizione sugli atti delle autorità amministrative
indipendenti più significative si può verificare che esso non risponde sempre a
criteri omogenei.
L'art. 4 della L. 205/2000 devolve alla
giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie sui
provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti. Voce:
Giurisdizione amministrativa, par. 7.4.
I
provvedimenti delle autorità, che il legislatore ritiene incidano su posizioni
giuridiche qualificabili come interessi legittimi, sono soggetti alla
giurisdizione del giudice amministrativo, come ad esempio gli atti
dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni che l’art. 26, comma 1, della
L. 31 luglio 1997, n. 249, fa rientrare nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e nella competenza del T.A.R. del Lazio.
I provvedimenti adottati nell'esercizio
del potere istituzionale delle autorità amministrative indipendenti sono
sindacabili nei limiti della sussistenza di vizi afferenti l’iter decisionale seguito nell'adozione
del provvedimento impugnato, non potendo il giudice spingersi oltre, fino al
punto di sostituzione effettuata dall'amministrazione con una diversa autonoma
scelta. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2005, n. 13749, in Giur. it., 2006, 4, 856.
I
provvedimenti dell’autorità che il legislatore ritiene incidano sia su
posizioni giuridiche qualificabili sia su diritti soggettivi rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario, come i provvedimenti riservati
all’autorità per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 29,
comma 8, della L. 31 dicembre 1996, n. 675.
L’esercizio
del potere sanzionatorio conferito all’autorità è soggetto alla giurisdizione
ordinaria, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n.
689. Come ad esempio la commissione di garanzia dell’attuazione del diritto di
sciopero, prevista dalla L. 12 giugno 1990, n. 1463, o le autorità per la
radiodiffusione e l’editoria, disposte dalla L. 6 agosto 1990, n. 223.
4.
Il processo amministrativo.
L'art. 23 bis, L. T.A.R., introduce il rito speciale avverso i provvedimenti
adottati dalle autorità amministrative indipendenti. Cap. 2, par. 7.4.
Detta norma prevede che tutti i termini
processuali siano dimezzati, ad eccezione di quello per la notificazione del
ricorso. Non si sottrae al dimezzamento il termine per il deposito del ricorso
stesso. Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4017,
in Foro amm. CDS, 2006, 6, 1929.
La giurisprudenza ha precisato che il
riferimento al concetto indeterminato di autorità indipendente, di per sé
equivoco in ragione della genericità della nozione e dell'assenza di uno
statuto unitario che accomuni le autorità cd. indipendenti, può essere
supportato dalla "ratio"
che presiede alla creazione di un rito accelerato, data dalla necessità di
assicurare una rapida definizione di controversie coinvolgenti misure
amministrative incidenti in modo rilevante sul diritto pubblico dell'economia e,
più in generale, su settori di particolare rilevanza socio-economica. Cons. St., sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4521,
in Foro amm. CDS, 2005, 9, 2666.
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