15. La
giurisdizione ordinaria.
Le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario, salvo il ricorso alla competenza
arbitrale.
La dottrina
prevalente, anche prima dell’entrata in vigore del codice degli appalti, segue
l’indirizzo giurisprudenziale prevalente che affida al giudice ordinario le
controversie relative alla fase dell’esecuzione del contratto di appalto che
attengono a posizioni di diritto soggettivo. V. CARBONE, Sezioni Unite,
Adunanza Plenaria T.A.R. Calabria a confronto sulla nuova giurisdizione
esclusiva dopo il d.lg. n. 80/1998, in Corr. Giur., 2000, 602.
La
giurisprudenza, infatti, afferma che, alla luce di una lettura costituzionale
della relativa disciplina, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure di
affidamento dei lavori, mentre per quelle che traggono origine dall'esecuzione
del contratto non v'è alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ad esempio, ove l'accordo delle parti preveda l'impegno dell'impresa
appaltatrice di accettare l'offerta di consegna anticipata dei lavori nelle
more della stipula del contratto, allorché si discuta dell'inadempimento di
quest'ultima rispetto a detto impegno e della risoluzione del rapporto, con
conseguente incameramento della cauzione, dichiarata dalla stazione appaltante
ai sensi dell'art. 129, comma 7, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, siffatta
controversia - essendo estranea alla tematica dell'aggiudicazione, ovvero del
procedimento attraverso il quale la p.a. sceglie il proprio contraente -
appartiene alla cognizione del giudice ordinario riguardando l'esecuzione del
rapporto. Cass. Civ. ,
sez. un., 06 maggio 2005, n. 9391, in Giust. civ. Mass., 2005, 5
15.1. Il mancato
pagamento.
Nel
caso di mancato pagamento la pretesa dell’appaltatore è azionabile, a mezzo di
ricorso per decreto ingiuntivo, direttamente al giudice ordinario.
L’obbligo
di corrispondere gli interessi legali e moratori è stato ribadito dall’art.
133, D. L.vo 163/2006.
L’interesse
di mora è fissato annualmente di concerto dai Ministeri interessati.
E'
affermata la possibilità di richiedere l’azione di risoluzione del contratto
alternativamente alla giurisdizione ordinaria o agli arbitri.
L’art.
116, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, conferma che il ritardo nel pagamento dei
ratei di acconto e del saldo dell’importo comporta automaticamente il
riconoscimento degli interessi moratori che devono essere liquidati nel
certificato di pagamento successivo rispetto a quello nel quale sono stati
maturati.
L’appaltatore
non ha alcuna limitazione nella costituzione in mora dell’amministrazione
inadempiente in relazione al fatto che l’amministrazione prometta di erogare
gli interessi arretrati nel successivo stato di avanzamento.
Il regolamento
rinvia alla disciplina del capitolato generale, D.M. 19 aprile 2000, n. 245,
artt. 29, 30, dato che il ritardato adempimento ha natura puramente negoziale.
Nel
caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento per ogni causa imputabile
alla stazione appaltante la disciplina è la seguente:
-
fino a quarantacinque giorni dalla data di maturazione del pagamento
l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso;
- a partire da
detta data per i primi sessanta giorni di ritardo spettano gli interessi
legali;
-
successivamente spettano gli interessi di mora stabiliti dal ministero dei
lavori pubblici col ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Tali interessi
sono comprensivi dal maggior danno, a detta del legislatore, ma sul punto la
giurisprudenza, finora, ha sempre oscillato nel riconoscere il risarcimento
ulteriore all’appaltatore, che dimostri un maggiore nocumento.
In secondo luogo
è ammesso l’interesse di mora per i ritardi dovuti per predisporre il titolo di
spesa nella seguente misura:
- l’appaltatore
non diritto ad alcun interesse per i primi trenta giorni dall’emissione del
certificato di pagamento.
- a partire da
detta data spettano gli interessi legali per i primi sessanta giorni.
-
successivamente spettano gli interessi di mora stabiliti dal ministero dei
lavori pubblici col ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
La stazione
appaltante deve predisporre il pagamento della rata di saldo entro novanta
giorni dal collaudo o dal termine di presentazione della polizza fideiussoria
se questa non è stata presentata prima o contestualmente al collaudo.
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