mercoledì 8 febbraio 2017

La giurisdizione ordinaria nelle controversie derivanti dal contratto di appalto di opere publiche

15. La giurisdizione ordinaria.

Le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo il ricorso alla competenza arbitrale.
La dottrina prevalente, anche prima dell’entrata in vigore del codice degli appalti, segue l’indirizzo giurisprudenziale prevalente che affida al giudice ordinario le controversie relative alla fase dell’esecuzione del contratto di appalto che attengono a posizioni di diritto soggettivo. V. CARBONE, Sezioni Unite, Adunanza Plenaria T.A.R. Calabria a confronto sulla nuova giurisdizione esclusiva dopo il d.lg. n. 80/1998, in Corr. Giur., 2000, 602.
La giurisprudenza, infatti, afferma che, alla luce di una lettura costituzionale della relativa disciplina, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori, mentre per quelle che traggono origine dall'esecuzione del contratto non v'è alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario. Ad esempio, ove l'accordo delle parti preveda l'impegno dell'impresa appaltatrice di accettare l'offerta di consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto, allorché si discuta dell'inadempimento di quest'ultima rispetto a detto impegno e della risoluzione del rapporto, con conseguente incameramento della cauzione, dichiarata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 129, comma 7, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, siffatta controversia - essendo estranea alla tematica dell'aggiudicazione, ovvero del procedimento attraverso il quale la p.a. sceglie il proprio contraente - appartiene alla cognizione del giudice ordinario riguardando l'esecuzione del rapporto. Cass. Civ. , sez. un., 06 maggio 2005, n. 9391, in Giust. civ. Mass., 2005, 5


15.1. Il mancato pagamento.

Nel caso di mancato pagamento la pretesa dell’appaltatore è azionabile, a mezzo di ricorso per decreto ingiuntivo, direttamente al giudice ordinario.
L’obbligo di corrispondere gli interessi legali e moratori è stato ribadito dall’art. 133, D. L.vo 163/2006.
L’interesse di mora è fissato annualmente di concerto dai Ministeri interessati.
E' affermata la possibilità di richiedere l’azione di risoluzione del contratto alternativamente alla giurisdizione ordinaria o agli arbitri.
L’art. 116, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, conferma che il ritardo nel pagamento dei ratei di acconto e del saldo dell’importo comporta automaticamente il riconoscimento degli interessi moratori che devono essere liquidati nel certificato di pagamento successivo rispetto a quello nel quale sono stati maturati.
L’appaltatore non ha alcuna limitazione nella costituzione in mora dell’amministrazione inadempiente in relazione al fatto che l’amministrazione prometta di erogare gli interessi arretrati nel successivo stato di avanzamento.
Il regolamento rinvia alla disciplina del capitolato generale, D.M. 19 aprile 2000, n. 245, artt. 29, 30, dato che il ritardato adempimento ha natura puramente negoziale.
Nel caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento per ogni causa imputabile alla stazione appaltante la disciplina è la seguente:
- fino a quarantacinque giorni dalla data di maturazione del pagamento l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso;
- a partire da detta data per i primi sessanta giorni di ritardo spettano gli interessi legali;
- successivamente spettano gli interessi di mora stabiliti dal ministero dei lavori pubblici col ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tali interessi sono comprensivi dal maggior danno, a detta del legislatore, ma sul punto la giurisprudenza, finora, ha sempre oscillato nel riconoscere il risarcimento ulteriore all’appaltatore, che dimostri un maggiore nocumento.
In secondo luogo è ammesso l’interesse di mora per i ritardi dovuti per predisporre il titolo di spesa nella seguente misura:
- l’appaltatore non diritto ad alcun interesse per i primi trenta giorni dall’emissione del certificato di pagamento.
- a partire da detta data spettano gli interessi legali per i primi sessanta giorni.
- successivamente spettano gli interessi di mora stabiliti dal ministero dei lavori pubblici col ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La stazione appaltante deve predisporre il pagamento della rata di saldo entro novanta giorni dal collaudo o dal termine di presentazione della polizza fideiussoria se questa non è stata presentata prima o contestualmente al collaudo.


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