mercoledì 8 febbraio 2017

Le offerte.

9Le offerte.

La dottrina rileva che la procedimentalizzazione delle operazioni di scelta del concorrente caratterizza la normativa introdotta dal codice degli appalti. Ciò vale in particolare modo per gli scambi di comunicazione tra stazioni appaltanti e concorrenti. S. TOSCHEI, La rilevanza del metodo procedimentale, in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 61.
La preferenza orientata all’uso della telematica è sancita dall’art. 3-bis, L. 241/1990, ins. art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che invita
le amministrazioni pubbliche ad incentivare l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati
per conseguire maggiore efficienza nella loro attività.
Per l’art. 77, D. L.vo 163/2006, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, per telefono o mediante una combinazione di tali mezzi.
Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando.
Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, ex art. 73, D. L.vo 163/2006.
Tale nuova forma di presentazione delle offerte può creare qualche problema in ordine ai termini per la presentazione del ricorso contro gli atti di gara.
La giurisprudenza ha deciso che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto innanzi al giudice amministrativo, la piena conoscenza si consegue solo con l'integrale cognizione dell'atto stesso in relazione a tutte le sue molteplici componenti; pertanto, e in difetto di puntuale dimostrazione del contrario, non si ha tale piena conoscenza in capo al destinatario del provvedimento se il suo difensore, agendo in sede stragiudiziale per chiederne l'accesso e la visione, rende noto alla p.a. emanante di conoscere gli estremi ed il dispositivo di tale atto. Cons. St., sez. VI, 15 marzo 2004, n. 1332, in Foro amm. CDS, 2004, 918.
La migliore fra le offerte presentate è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 81, D. L.vo 163/2006.
L’art. 82, D. L.vo 163/2006, definisce le modalità per la determinazione del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
Il bando di gara deve, infatti, stabilire se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari o se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: il prezzo, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali e il costo di utilizzazione e manutenzione, ex art. 83, D. L.vo 163/2006.


9.1Le offerte anomale.

Il legislatore delegato, tenuto conto della scelta della norma di delega di unificare in un solo corpo normativo la disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’art. 86, D. L.vo 163/2006, indica i criteri di individuazione delle offerte anomale introducendo un meccanismo uniforme a tutti e tre i settori contrattuali e distinguendo in ragione del sistema di aggiudicazione previsto per la selezione dei concorrenti.
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
I criteri non sono assoluti, ma relativi in quanto le stazioni appaltanti possono valutare a loro discrezione la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Prima di dare inizio alla procedura di verifica quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante deve richiede all'offerente le giustificazioni eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta.
Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo, l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge né
giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, ex art. 87, D. L.vo 163/2006.
Il procedimento di esclusione dell’offerta anomala è sancito dall’art. 88, D. L.vo 163/2006. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell’offerta ritenuta anormalmente bassa, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili entro un termine non inferiore a dieci giorni.
La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite.
Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante deve convocare l'offerente.
410

La giurisprudenza ha precisato che in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 88, commi 1 e 2, D. L.vo n. 163 del 2006, all'impresa concorrente ad una gara di appalto di lavori, delle giustificazioni in relazione alla sua offerta ritenuta anormalmente bassa, dopo che l'amministrazione richiedente abbia ricevuto una nota di risposta che seppure scarna, concisa e sintetica, sia corredata, tuttavia, da un prospetto contenente le varie componenti del costo e dunque elementi significativi che si trattava, al più, di interpretare, la p.a. medesima deve chiedere quegli « ulteriori chiarimenti » di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art. 88
Dette spiegazioni devono essere richieste entro un termine molto ristretto (comunque almeno pari al minimo di 5 giorni), per spiegare come gli elementi indicati nelle giustificazioni incidono sull'economicità dei processi produttivi. Non è, invece, stato ritenuto legittimo, escludere l'impresa dalla gara adducendo che le giustificazioni presentate dalla concorrente sono incomplete rispetto a quanto richiesto. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 13 aprile 2007, n. 1190, in Foro amm. TAR, 2007, 4, 1272.

Dopo la prima esclusione l’amministrazione procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. S. TOSCHEI, E’ il legislatore ad individuare l’anomalia, in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 70.




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