8. Le
procedure per l’individuazione dei concorrenti. Le procedure aperte.
Nel disciplinare
le procedure per l’individuazione dei concorrenti l’art. 54, D. L.vo 163/2006,
non fa più riferimento ai tradizionali istituti previsti dalla contabilità di
stato dei pubblici incanti, della licitazione privata, dell’appalto concorso,
della trattativa privata. Il nuovo testo menziona solo procedure aperte,
ristrette e negoziate e il dialogo competitivo. M. LOCATI, I contratti sotto
soglia, in Urb. App. 2006, 884.
Le procedure
aperte e ristrette sono utilizzabili in via genale e senza alcun limite; le
altre procedure negoziate e il dialogo competitivo possono essere utilizzate
solo nei casi tassativamente previsti.
Nelle procedure
aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle
modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
Non vi è alcun
ostacolo soggettivo per partecipare al bando di gara d’appalto.
8.1. Le
procedure ristrette.
Nelle procedure
ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel
rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara
Alle procedure
ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che
siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando
Solo
successivamente all’invito dell’amministrazione, dopo che queste ha valutato i
requisiti soggettivi richiesti, l’appaltatore può presentare le proprie offerte
nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito, ex
art. 55, D. L.vo 163/2006.
8.2. Le
procedure negoziate.
Le stazioni
appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura
negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, in ipotesi tassativamente
previste come quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono
irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente
codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, ex
art. 56, D. L.vo 163/2006.
La trattativa
privata è oggi definita procedura negoziata nelle direttive comunitarie e negli
atti nazionali di recepimento.
Essa è un
criterio di selezione dei concorrenti di tipo eccezionale perché la necessità
di tutelare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, imparzialità e buon andamento impongono il ricorso alle
procedure aperte o ristrette e la procedura negoziata, come si evince dal
confronto tra il quarto e il secondo comma dell'art. 54 della decreto
legislativo 163/2006, può essere utilizzata solo nei casi specifici in cui la
legge lo preveda espressamente. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 26 giugno
2007, n. 1104.
8.3. Il dialogo
competitivo.
Nel caso di
appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla
procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le
stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo, ex art. 58, D.
L.vo 163/2006. F. NARDUCCI, Guida normativa, 2007, 3137.
Si tratta di una
procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare
e nella quale l’amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati
ammessi a tale procedura; detto sistema consente alla stazione appaltante di
elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base
della quale i candidati selezionati sono invitati a presentare delle offerte.
S. MEZZACAMPO, Dialogo competitivo se l’appalto è complesso, in Guida
Diritto Dossier, 2006, n. 7, 54.
Il dialogo
competitivo si applica solo successivamente all’approvazione del regolamento di
esecuzione del codice degli appalti, ex art. 1, comma 1, lett. t), D.L.vo 113/2007.
Nelle procedure
ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o
superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia
l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la
difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono
limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta,
a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché essi siano un numero
sufficiente.
Quando si
avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i
criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità
che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare,
e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il
numero massimo, ex art. 62, D. L.vo 163/2006.
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