mercoledì 8 febbraio 2017

Le procedure per l’individuazione dei concorrenti.




8. Le procedure per l’individuazione dei concorrenti. Le procedure aperte.

Nel disciplinare le procedure per l’individuazione dei concorrenti l’art. 54, D. L.vo 163/2006, non fa più riferimento ai tradizionali istituti previsti dalla contabilità di stato dei pubblici incanti, della licitazione privata, dell’appalto concorso, della trattativa privata. Il nuovo testo menziona solo procedure aperte, ristrette e negoziate e il dialogo competitivo. M. LOCATI, I contratti sotto soglia, in Urb. App. 2006, 884.
Le procedure aperte e ristrette sono utilizzabili in via genale e senza alcun limite; le altre procedure negoziate e il dialogo competitivo possono essere utilizzate solo nei casi tassativamente previsti.
Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
Non vi è alcun ostacolo soggettivo per partecipare al bando di gara d’appalto.

8.1. Le procedure ristrette.

Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara
Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando
Solo successivamente all’invito dell’amministrazione, dopo che queste ha valutato i requisiti soggettivi richiesti, l’appaltatore può presentare le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito, ex art. 55, D. L.vo 163/2006.

8.2. Le procedure negoziate.

Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, in ipotesi tassativamente previste come quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, ex art. 56, D. L.vo 163/2006.
La trattativa privata è oggi definita procedura negoziata nelle direttive comunitarie e negli atti nazionali di recepimento.
Essa è un criterio di selezione dei concorrenti di tipo eccezionale perché la necessità di tutelare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e buon andamento impongono il ricorso alle procedure aperte o ristrette e la procedura negoziata, come si evince dal confronto tra il quarto e il secondo comma dell'art. 54 della decreto legislativo 163/2006, può essere utilizzata solo nei casi specifici in cui la legge lo preveda espressamente. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 26 giugno 2007, n. 1104.

8.3. Il dialogo competitivo.

Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo, ex art. 58, D. L.vo 163/2006. F. NARDUCCI, Guida normativa, 2007, 3137.
Si tratta di una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l’amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura; detto sistema consente alla stazione appaltante di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale i candidati selezionati sono invitati a presentare delle offerte. S. MEZZACAMPO, Dialogo competitivo se l’appalto è complesso, in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 54.
Il dialogo competitivo si applica solo successivamente all’approvazione del regolamento di esecuzione del codice degli appalti, ex art. 1, comma 1, lett. t), D.L.vo 113/2007.
Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché essi siano un numero sufficiente.
Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo, ex art. 62, D. L.vo 163/2006.


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