L’art. 93, D.
L.vo 163/2006, riproduce con modeste modifiche l'art.16 della L. 109/1994.
Esso disciplina
tre livelli di progettazione.
Il progetto
preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori.
Il progetto
definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare rispettando i criteri
stabiliti dal progetto preliminare. Esso contiene tutti gli elementi necessari
per il rilascio delle prescritte autorizzazioni. Consiste in una relazione
descrittiva che comprende le caratteristiche dei materiali, nello studio di
impatto ambientale ove previsto, nei disegni generali dell’opera comprese le
fondazioni, nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, in un
disciplinare comprendente la descrizione degli elementi tecnici ed economici
inerenti alla prestazione, in un computo metrico estimativo.
Le indagini di
tipo geognostico, sismico, biologico, chimico devono consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti.
Il progetto
esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto consentendo l'identificazione della forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo di ogni elemento.
Oltre alle
relazioni tecniche devono far parte del progetto esecutivo il capitolato
speciale di appalto, il computo metrico estimativo e l’elenco dei prezzi
unitari.
L’art. 90, D.
L.vo 163/2006, dispone che le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei
lavori sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli
uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che le
amministrazioni pubbliche possono costituire.
Per
l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a
100.000 euro si applicano le procedure comunitarie. G. CARUSO, Due soglie
per l’affidamento degli incarichi, in Guida Diritto Dossier, 2006,
n. 7, 75.
Gli incarichi di
progettazione di importo inferiore a detta cifra possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti
idonei nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di
trattamento, di proporzionalità e trasparenza secondo procedure di evidenza
pubblica; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero
aspiranti idonei, ex art. 91, D. L.vo 163/2006.
Anche quando il
bando di gara relativo ad un incarico di progettazione abbia precisato che -
trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria - non sarebbe stata stilata
una graduatoria di merito, ma l'incarico sarebbe stato affidato previa verifica
della esperienza e capacità professionale sulla base dei curricula
presentati, sussiste l'esigenza di garantire una valutazione delle offerte il
più possibile ancorata a criteri e parametri predeterminati univoci ed
obiettivi nel rispetto del principio di par condicio tra le imprese
concorrenti e di imparzialità dell'azione amministrativa.
L’amministrazione
ha l'obbligo di rendere percepibile l'iter logico seguito nella scelta
dell'aggiudicatario e ciò deve avvenire quantomeno mediante l'analitica
indicazione dei criteri, nel bando di gara (o, nel caso di licitazione privata,
nella lettera d'invito), che concorrono ad integrare e chiarire la valenza
della scelta, manifestando le ragioni dell'apprezzamento espresso; essa ha
,inoltre, l'obbligo di rendere comprensibili le valutazioni di gara.
Detto principio
è imposto dalla necessità di garantire la possibilità, affermata a livello
costituzionale, di un sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere che,
sebbene si verta nel campo della discrezionalità tecnica, non è escluso circa i
profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni
effettuate.
Il controllo
giurisdizionale è precluso qualora non sia richiesta una sia pur sintetica o
implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione dei
giudizi sui curricula. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 29 giugno 2007,
n. 3692.
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