mercoledì 8 febbraio 2017

Le procedure di affidamento della progettazione.









L’art. 93, D. L.vo 163/2006, riproduce con modeste modifiche l'art.16 della L. 109/1994.
Esso disciplina tre livelli di progettazione.
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori.
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare rispettando i criteri stabiliti dal progetto preliminare. Esso contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni. Consiste in una relazione descrittiva che comprende le caratteristiche dei materiali, nello studio di impatto ambientale ove previsto, nei disegni generali dell’opera comprese le fondazioni, nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, in un disciplinare comprendente la descrizione degli elementi tecnici ed economici inerenti alla prestazione, in un computo metrico estimativo.
Le indagini di tipo geognostico, sismico, biologico, chimico devono consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti.
Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto consentendo l'identificazione della forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo di ogni elemento.
Oltre alle relazioni tecniche devono far parte del progetto esecutivo il capitolato speciale di appalto, il computo metrico estimativo e l’elenco dei prezzi unitari.
L’art. 90, D. L.vo 163/2006, dispone che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che le amministrazioni pubbliche possono costituire.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le procedure comunitarie. G. CARUSO, Due soglie per l’affidamento degli incarichi, in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 75.
Gli incarichi di progettazione di importo inferiore a detta cifra possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti idonei nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza secondo procedure di evidenza pubblica; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, ex art. 91, D. L.vo 163/2006.

Anche quando il bando di gara relativo ad un incarico di progettazione abbia precisato che - trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria - non sarebbe stata stilata una graduatoria di merito, ma l'incarico sarebbe stato affidato previa verifica della esperienza e capacità professionale sulla base dei curricula presentati, sussiste l'esigenza di garantire una valutazione delle offerte il più possibile ancorata a criteri e parametri predeterminati univoci ed obiettivi nel rispetto del principio di par condicio tra le imprese concorrenti e di imparzialità dell'azione amministrativa.
L’amministrazione ha l'obbligo di rendere percepibile l'iter logico seguito nella scelta dell'aggiudicatario e ciò deve avvenire quantomeno mediante l'analitica indicazione dei criteri, nel bando di gara (o, nel caso di licitazione privata, nella lettera d'invito), che concorrono ad integrare e chiarire la valenza della scelta, manifestando le ragioni dell'apprezzamento espresso; essa ha ,inoltre, l'obbligo di rendere comprensibili le valutazioni di gara.
Detto principio è imposto dalla necessità di garantire la possibilità, affermata a livello costituzionale, di un sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere che, sebbene si verta nel campo della discrezionalità tecnica, non è escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni effettuate.

Il controllo giurisdizionale è precluso qualora non sia richiesta una sia pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione dei giudizi sui curricula. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 29 giugno 2007, n. 3692.

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