Le
varianti.
L’art. 132, D.
L.vo 163/2006, ripropone il contenuto dell’art. 25, L. 109/1994, ribadendo il
carattere eccezionale delle varianti ed il generale disfavore del legislatore
nell’accettare modificazioni al progetto in corso d’opera. E. LORIA, Consiglio
dei lavori: pareri compartecipati, in Guida Diritto Dossier, 2006,
n. 7, 92.
Le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei
lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze
derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause
impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento; c) per
la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi di difficoltà
all’esecuzione derivanti da cause geologiche o idriche o simili, ex art.
1664, comma 2, c.c.; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione.
Non sono
considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e inferiore al 5 per cento per tutti gli altri lavori
delle categorie di lavoro dell'appalto che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. R.
PROIETTI, Coperture assicurative e garanzie a 360°, in Guida Diritto
Dossier, 2006, n. 7, 81.
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