mercoledì 8 febbraio 2017

Le varianti.





Le varianti.

L’art. 132, D. L.vo 163/2006, ripropone il contenuto dell’art. 25, L. 109/1994, ribadendo il carattere eccezionale delle varianti ed il generale disfavore del legislatore nell’accettare modificazioni al progetto in corso d’opera. E. LORIA, Consiglio dei lavori: pareri compartecipati, in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 92.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi di difficoltà all’esecuzione derivanti da cause geologiche o idriche o simili, ex art. 1664, comma 2, c.c.; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e inferiore al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. R. PROIETTI, Coperture assicurative e garanzie a 360°, in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 81.



























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