Le
procedure di affidamento.
L’art. 11, D.
L.vo 163/2006, individua le fasi delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici articolandole nella programmazione, nella determinazione a
contrattare, nella procedura di selezione dei concorrenti, nell’aggiudicazione
e nella stipulazione del contratto.
La migliore
offerta è selezionata mediante uno dei criteri previsti dall’art. 54, D. L.vo 163/2006,
ossia le procedure aperte, ristrette o negoziate.
Ciascun
concorrente non può presentare più di un'offerta.
L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
A conclusione
della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior
offerente.
La stazione
appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria e una volta
ottenuta l’approvazione dall’organo competente, provvede all'aggiudicazione
definitiva.
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel bando di gara.
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel bando di gara.
Divenuta
efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto
o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni.
Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario
può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni
vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario
non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.
L'esecuzione del
contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo
che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne
chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal
regolamento.
Il
contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma
pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Il
sorgere del vincolo contrattuale è ricondotto alla stipulazione del contratto
che diviene momento centrale del manifestarsi della volontà negoziale in tutte
le procedure di scelta del concorrente.
Precedentemente,
la norma contenuta nel comma 4 dell'art. 16, R.D. n. 2440 del 1923, affermava
che il verbale di aggiudicazione della licitazione privata aveva valore di
contratto.
La
giurisprudenza non ha riconosciuto tale norma come automatica e obbligatoria.
Essa non esclude che la stessa p.a., cui spetta valutare discrezionalmente
l'interesse pubblico, possa rinviare, anche implicitamente, la costituzione del
vincolo al momento della stipulazione del contratto, fino al quale non esiste
un diritto soggettivo dell'aggiudicatario all'esecuzione dello stesso. Cons. Stato ,
sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4065. G. GIOVANNELLI e L. MASI, Il codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in Urb. App.
2006, 756.
5. I contratti
esclusi.
L’art. 16, D.
L.vo 163/2006, dispone che sono sottratti all'applicazione del presente codice
i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio
di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal
Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente
militari. A. BONAFEDE, Esclusione totale per i contratti sulle armi, in Guida
Diritto Dossier, 2006, n. 7, 43.
6. La soglia
comunitaria.
L’art. 28, D.
L.vo 163/2006, stabilisce la soglia dei contratti pubblici di rilevanza
comunitaria per quei contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) sia pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
b) 211.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle centrali o
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
b) 211.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle centrali o
per gli appalti
pubblici di servizi aventi per oggetto servizi di ricerca o sviluppo o servizi
di telecomunicazioni.
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Il successivo art. 29, D. L.vo 163/2006, si occupa del metodo di calcolo del valore dei contratti pubblici al fine di individuare se la soglia economica sia inferiore o superiore a quella comunitaria.
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Il successivo art. 29, D. L.vo 163/2006, si occupa del metodo di calcolo del valore dei contratti pubblici al fine di individuare se la soglia economica sia inferiore o superiore a quella comunitaria.
Il criterio
generale stabilisce che l’importo di appalto è basato sull’importo totale
pagabile al netto di i.v.a. comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo
del contratto e di eventuali premi o pagamenti destinati agli offerenti. A.
BONAFEDE, Quando scatta la soglia comunitaria, in Guida Diritto
Dossier, 2006, n. 7, 47.
7. I
partecipanti.
L’art. 34, D.
L.vo 163/2006, disciplina i requisiti dei partecipanti alle procedure di
affidamento.
Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative. Le fonti comunitarie richiedono, come requisito necessario per stipulare un contratto di appalto pubblico, la qualità, dapprima, di imprenditore, e, con la direttiva più recente, di "operatore economico", nozione ancora più generica ed estesa del concetto di imprenditorie, certamente inclusiva anche dei soggetti che operano, svolgendo attività economica, con la veste di società semplici. Al fine di realizzare un mercato concorrenziale nel settore degli appalti pubblici, insomma, non si pongono veti o preclusioni (non richiedendosi la natura di imprenditore o "impresa commerciale" per stipulare i relativi appalti e, prima ancora, per partecipare alle gare a evidenza pubblica).
La normativa interna di recepimento della direttiva "unica" 2004/18/CE in materia di appalti di lavori, servizi e forniture parla a sua volta di "operatore economico", ex art. 3, comma 6, D.L.vo 12 aprile 206 n. 163, anche se, più avanti fa tuttora riferimento, come già rilevato, alla nozione di "società commerciale", ex art. 34 comma 1, D.L.vo 12 aprile 206 n. 163. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 26 giugno 2006, n. 1899, in Foro amm. TAR, 2006, 6, 1986;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere precedenti, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE). La norma impone dei limiti alla partecipazione sanzionabili con l’esclusione dalla gara.
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative. Le fonti comunitarie richiedono, come requisito necessario per stipulare un contratto di appalto pubblico, la qualità, dapprima, di imprenditore, e, con la direttiva più recente, di "operatore economico", nozione ancora più generica ed estesa del concetto di imprenditorie, certamente inclusiva anche dei soggetti che operano, svolgendo attività economica, con la veste di società semplici. Al fine di realizzare un mercato concorrenziale nel settore degli appalti pubblici, insomma, non si pongono veti o preclusioni (non richiedendosi la natura di imprenditore o "impresa commerciale" per stipulare i relativi appalti e, prima ancora, per partecipare alle gare a evidenza pubblica).
La normativa interna di recepimento della direttiva "unica" 2004/18/CE in materia di appalti di lavori, servizi e forniture parla a sua volta di "operatore economico", ex art. 3, comma 6, D.L.vo 12 aprile 206 n. 163, anche se, più avanti fa tuttora riferimento, come già rilevato, alla nozione di "società commerciale", ex art. 34 comma 1, D.L.vo 12 aprile 206 n. 163. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 26 giugno 2006, n. 1899, in Foro amm. TAR, 2006, 6, 1986;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere precedenti, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE). La norma impone dei limiti alla partecipazione sanzionabili con l’esclusione dalla gara.
f-bis) operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Non possono
partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c. c.
Le stazioni
appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertino che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi.
La
giurisprudenza ha affermato che va esclusa dalla gara d'appalto l'impresa che,
in violazione della lex specialis di gara, non alleghi la dichiarazione
secondo la quale non presenteranno offerte per la gara in oggetto altre imprese
che si trovino con la società in una situazione di collegamento sostanziale
inidoneo a garantire la serietà, indipendenza, compiutezza e completezza delle
offerte presentate, oltre che la loro segretezza. Cons. St., sez. IV, 22 aprile 2004, n. 2356, in Foro amm. CDS, 2004, 1083.
L’art. 37, comma
7, D. L.vo 163/2006, fa, inoltre, divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara.
In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
7.0. I requisiti.
L’art. 38, D.
L.vo 163/2006, fissa i requisiti di partecipazione alle procedure di
affidamento.
Sono
esclusi dalla partecipazione, fra l’altro, i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
La
giurisprudenza ha ritenuto legittima l’esclusione dal bando di gara se la
società non presenta la dichiarazione relativa all’inesistenza di procedimenti
penali in corso e sentenze di condanna nei confronti del vice presidente o
dell’institore, atteso che il criterio interpretativo da seguire, per
individuare il soggetto tenuto alla dichiarazione sostitutiva richiesta a pena
di decadenza dal bando di gara, consiste nel ricercare nello statuto della
società quali siano i soggetti dotati di poteri di rappresentanza; non assume
alcun rilievo che i poteri di rappresentanza possano essere esercitati solo in
funzione vicaria, ciò che conta è la titolarità del potere e non anche il suo
esercizio, a maggior ragione nel caso in cui lo stesso statuto abiliti il
soggetto a sostituire, in qualsiasi momento e per qualsiasi atto, il titolare
principale della rappresentanza senza intermediazione di autorizzazione o di
investitura. Cons. Stato , sez. IV, 15 gennaio 2008, n. 36;
c) nei cui
confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale. La dottrina rileva la estrema
indeterminatezza del concetto di gravità. O. FORLENZA, Dubbi sull’efficacia
del regime delle nullità, in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 49.
E’ causa di
esclusione inoltre la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio. È legittimo il provvedimento con il quale la p.a., nonostante
l'avanzato stato di esecuzione delle opere, annulla, in via di autotutela,
l'aggiudicazione di una gara pubblica per l'affidamento di un appalto di lavori
pubblici, nel caso in cui sia venuta a conoscenza dell'esistenza di una
sentenza penale di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti del
legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e non dichiarata in sede di
domanda di partecipazione alla gara, per un reato incidente sulla moralità
professionale dell'impresa medesima e/o sul rapporto fiduciario da instaurare
con la P.A., non essendo in tal caso necessaria una motivazione sul pubblico
interesse, essendo viceversa sufficiente la mera esigenza di ripristinare la
legalità violata. Cons. Stato ,
sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723, in Riv. giur. Ed., 2007, 4-5,
1433;
e) che hanno
commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio. La giurisprudenza ha precisato che
commissione di irregolarità contributive non comporta sempre l'automatico
difetto di legittimazione a partecipare ad una eventuale nuova gara, atteso che
in base all'art. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 le false dichiarazioni
implicanti esclusione devono risalire all'anno anteriore alla pubblicazione del
bando mentre le irregolarità contributive che implicano esclusione sono quelle
gravi e definitivamente accertate. T.A.R. Lazio
Latina, 19 gennaio 2007, n. 45, in Foro amm. TAR, 2007, 1, 204;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o hanno agito in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio. La giurisprudenza ha precisato che l’esclusione va intesa nel senso che detta esclusione va applicata solo quando la persona fisica responsabile sia tuttora incaricata di rappresentare l'impresa ed essa non si sia dissociata, a mezzo di fatti concludenti, dal suo operato, onde è illegittimo escludere da una procedura un'Ati perché al direttore tecnico della mandante è stata applicata una pena ex art.444 c.p.p. per falsità di una sua dichiarazione in una precedente gara alcuni mesi prima, essendone seguite le sue dimissioni e la pronta ed immediata dissociazione della società con azione di responsabilità e risarcimento del danno nei confronti dell'ex dipendente. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 03 settembre 2007, n. 559, in Foro amm. TAR, 2007, 9, 2744.
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o hanno agito in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio. La giurisprudenza ha precisato che l’esclusione va intesa nel senso che detta esclusione va applicata solo quando la persona fisica responsabile sia tuttora incaricata di rappresentare l'impresa ed essa non si sia dissociata, a mezzo di fatti concludenti, dal suo operato, onde è illegittimo escludere da una procedura un'Ati perché al direttore tecnico della mandante è stata applicata una pena ex art.444 c.p.p. per falsità di una sua dichiarazione in una precedente gara alcuni mesi prima, essendone seguite le sue dimissioni e la pronta ed immediata dissociazione della società con azione di responsabilità e risarcimento del danno nei confronti dell'ex dipendente. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 03 settembre 2007, n. 559, in Foro amm. TAR, 2007, 9, 2744.
Gli ulteriori
requisiti di idoneità professionale sono comprovati dalla iscrizione al
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex
art. 39, D. L.vo 163/2006.
I soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e
improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e
della correttezza. Il sistema di qualificazione per eseguire lavori pubblici è
rimesso al regolamento, ex art. 40, D. L.vo 163/2006.
Le imprese
devono dimostrare la loro capacità finanziaria ed economica mediante uno o più
dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
In relazione al
requisito della capacità finanziaria l'art. 41, D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163,
fa riferimento ad una particolare unità temporale - l'esercizio finanziario -
coincidente con l'anno solare.
La dimostrazione
delle capacità tecniche dei concorrenti può essere, fra l’altro, fornita
mediante: a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle
principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o delle
forniture stesse; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti
direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli
incaricati dei controlli di qualità; c) descrizione delle attrezzature tecniche
tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle
misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la
qualità nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui egli dispone, ex
art. 42, D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163.
Le informazioni
sulla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori dei
servizi non possono eccedere l'oggetto dell'appalto stesso. T.A.R. Puglia
Lecce, sez. II, 02 gennaio 2008, n. 1
In assenza di
specifiche indicazioni del bando di gara, il periodo di riferimento rilevante
per la valutazione della capacità tecnica deve essere individuato partendo a
ritroso dalla data di pubblicazione del bando stesso; rientra, infatti, nella
discrezionalità della stazione appaltante la facoltà di individuare il lasso di
tempo da prendere in considerazione ai fini di valutare la capacità tecnica dei
concorrenti. T.A.R. Sardegna
Cagliari, sez. I, 14 luglio 2007, n. 1641, in Foro amm. TAR, 2007,
7-8, 2696.
Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un consorzio di imprese, il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese quali esecutrici del servizio. La possibilità che il consorzio nella forma della società di capitali rappresenti un centro autonomo di responsabilità e di imputazioni delle attività svolte, non implica infatti che la stessa unitarietà debba valere nei casi in cui il consorzio non venga in rilievo quale centro autonomo di imputazione, ma per la qualità dei soggetti che vi partecipano. Cons. Stato , sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3765, in Resp. civ. e prev., 2007, 9, 1949.
Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un consorzio di imprese, il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese quali esecutrici del servizio. La possibilità che il consorzio nella forma della società di capitali rappresenti un centro autonomo di responsabilità e di imputazioni delle attività svolte, non implica infatti che la stessa unitarietà debba valere nei casi in cui il consorzio non venga in rilievo quale centro autonomo di imputazione, ma per la qualità dei soggetti che vi partecipano. Cons. Stato , sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3765, in Resp. civ. e prev., 2007, 9, 1949.
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