Il
responsabile del procedimento.
L’art. 10, D.
L.vo 163/2006, riproduce l’art. 7 della L. 109/1994, che disciplina le funzioni
del responsabile del procedimento estendendo tale normativa ai servizi e alle
forniture. R. PROIETTI, Al responsabile la cura del procedimento, in Guida
Diritto Dossier, 2006, n. 7, 35.
Il responsabile
del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento
previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla
vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente
attribuiti ad altri organi o soggetti.
Il responsabile del procedimento deve essere particolarmente competente, deve essere un tecnico soltanto per i lavori attinenti all’ingegneria e all’architettura, di norma deve far parte dell’amministrazione, colla possibilità di affidare compiti di supporto a detta attività a professionisti singoli od associati.
Il responsabile del procedimento deve essere particolarmente competente, deve essere un tecnico soltanto per i lavori attinenti all’ingegneria e all’architettura, di norma deve far parte dell’amministrazione, colla possibilità di affidare compiti di supporto a detta attività a professionisti singoli od associati.
Egli ha funzioni
sia in relazione alla programmazione generale dei lavori sia in riferimento ai
particolari tempi di svolgimento di un intervento sovrintendendo, peraltro,
alla regolare esecuzione dell’opera nei tempi previsti. G. GIOVANNELLI e L.
MASI, Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
in Urb. App. 2006, 755.
Il responsabile
del procedimento è la figura centrale del sistema di realizzazione dei lavori
pubblici, presentandosi come il centro unitario di imputazione delle funzioni
di scelta, controllo e vigilanza: ad esso sono stati attribuiti i compiti di un
vero e proprio project manager, sull'esempio di un modulo organizzativo
molto diffuso all'estero. Cons. St. Atti norm., 25 ottobre 2004, n. 8301, in Foro
amm. CDS, 2004, 2938.
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