1
Le misure cautelari collegiali,
Il ricorso
giurisdizionale non ha effetto sospensivo sul provvedimento impugnato. A tutela
del ricorrente è ammessa la possibilità di chiedere l’emanazione di misure
cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che
appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso, ex
art. 55,
D.L.vo cod. proc. amm.
La
dottrina nota che il provvedimento cautelare è stato progressivamente
configurato dalla giurisprudenza amministrativa con interventi sempre condotti
al di là del dato normativo testuale.
Si
pensi ai primi tentativi di sospensione di provvedimenti negativi, raggiunti
attraverso la qualificazione dei medesimi come provvedimenti positivi come alla sospensione dei dinieghi di dispensa
dal servizio militare o alla sospensione delle non ammissioni all'esame di
maturità.
La
Corte cost. ha dato particolare validità alla fase cautelare stabilendo che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione i
candidati che abbiano superato le prove d'esame di idoneità scritte ed orali
previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della
valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di
provvedimenti giurisdizionali cautelari.
Corte cost., 9 aprile 2009, n.
108. C. E. GALLO, L'appellabilità del decreto cautelare presidenziale, in Foro amm. CDS, 2009, 11, 2615.
La giurisprudenza ha precisato che,
a seguito della entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo,
la competenza territoriale in primo grado è divenuta inderogabile, anche per
quanto riguarda le misure cautelari. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 30
settembre 2010, n. 641.
Il vigente codice del processo
amministrativo non prevede che la cancellazione dal ruolo delle sospensive
della domanda cautelare possa rappresentare un atto di rinuncia, allo stato e
salvo riproposizione ex art. 58 cod.
proc. amm., alla richiesta di cautela e dunque alla relativa fase del giudizio.
T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 21 ottobre 2010, n. 719.
Il tribunale deve verificare che sussistano gli stessi
presupposti che rendono ammissibile il giudizio cautelare.
Il ricorso deve
infatti avere il fumus boni iuris,
ossia dimostrarsi fondato ad un primo esame, e dimostrare il pericolo di un
danno grave ed irreparabile del ricorrente derivante dall'immediata esecuzione
del provvedimento.
M. A. SANDULLI, Il procedimento cautelare, in A.
QUARANTA e V. LOPILATO, Il processo
amministrativo, 2011, 504.
La giurisprudenza ritiene che il
giudice amministrativo possa accordare la più ampia tutela in sede cautelare
conformemente agli art. 3, 24, 100 e 113 cost. Pertanto il giudice può emanare
le statuizioni più opportune nel caso in cui emerga il "fumus boni iuris", sulla lesione del diritto
dell'utente o del gestore disponendo l'effettuazione di una prestazione dovuta
da parte dell'amministrazione ovvero l'emanazione di ordini di pagamento di una
somma a favore del ricorrente. Cons. St., a. plen., 30 marzo 2000, n. 1.
La giurisprudenza ha precisato che alla tutela cautelare ingiuntiva può
ricorrersi, pur in mancanza dei presupposti richiesti per l'accesso alla forma
di tutela sommaria, a condizione che sussista, oltre che il presupposto del
"fumus boni iuris", anche quello del "periculum
in mora", destinato a condizionare non solo l'"an", ossia la possibilità di
accordare la tutela, ma anche il "quantum",
cioè il contenuto della misura ingiuntiva rilasciata nella sede propriamente
cautelare, che, infatti, dovrà limitarsi a disporre il pagamento delle somme
necessarie a salvaguardare il diritto nelle more della decisione di merito. Consiglio Stato , sez. VI, 22 gennaio 2002,
n. 397.
Il
ricorrente deve dimostrare di subire un pregiudizio grave e irreparabile
durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso.
Ai fini dell'ammissibilità di un ricorso amministrativo occorre che il pregiudizio derivi dai provvedimenti già emanati e
non da futuri atti o comportamenti dell'amministrazione puramente eventuali ed
ipotetici, non essendo ammissibili ricorsi in via cautelare e preventiva (assimilabili alle azioni di
danno temuto), anche se va distinto detto pregiudizio puramente eventuale o ipotetico da quello
c.d. "potenziale" ossia non ancora prodotto, ma che si verificherà
certamente in futuro (il quale consente invece l'immediato ricorso). T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 20 ottobre 2006, n. 4568.
Il collegio
si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
Il giudice
amministrativo può disporre i provvedimenti di urgenza ordinando l'erogazione
di somme di cui l'amministrazione risulti palesamente debitrice, ovvero in
luogo della sospensione del provvedimento disporre il deposito di una cauzione.
Le misure
cautelari comportano la produzione di quegli effetti che il provvedimento
impugnato impedisce; esse anticipano gli effetti della pronuncia di
accoglimento. F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale amministrativo,
2005, 994.
La
giurisprudenza conferma che la pronuncia cautelare produce l’effetto di
impedire il protrarsi della lesione lamentata fino alla pronuncia di merito
che, rimuovendo dalla realtà giuridica, il provvedimento di esclusione, da un
lato, restituisce al concorrente escluso la pienezza dei diritti, dall'altro,
costituisce l'obbligo per l'amministrazione di provvedere ad attribuire in via definitiva
al concorrente stesso tutte le posizioni di vantaggio scaturenti dal
superamento del concorso. Cons. St., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8027.
L’art. 57 del cod. proc. amm.,
prescrive l’obbligo di assumere comunque una pronuncia sulle spese del procedimento
cautelare al termine di questo e, dunque, anche se lo stesso si concluda con
una pronuncia di estinzione per intervenuta rinuncia, nel caso in cui le parti
evocate in giudizio siano già costituite al momento della rinuncia stessa. Alla
fattispecie risulta applicabile analogicamente la regola, di cui all’art. 84, 2
comma cod. proc. amm., per cui il rinunciante al ricorso deve pagare le spese
per gli atti compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni
circostanza, ritenga di compensarle.
Il vigente codice del processo
amministrativo non prevede che la cancellazione dal ruolo delle sospensive
della domanda cautelare possa rappresentare un atto di rinuncia, allo stato e
salvo riproposizione ex art. 58 cod.
proc. amm., alla richiesta di cautela e dunque alla relativa fase del giudizio.
T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 21 ottobre 2010, n. 719.
2 Il potere di ingiungere il pagamento di somme.
L’art 55, D.L.vo cod. proc. amm., comprende fra le misure cautelari
l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria.
L’ordinamento
processuale prevede una sistema a doppio binario per la tutela delle posizioni
giuridiche soggettive a contenuto patrimoniale : quello sommario mutuato dal
processo civile e quello cautelare.
Le due tutele
hanno una struttura diverse e rispondono a differenti esigenze.
Ul sistema
cautelare è legato al presupposto del periculum
in mora e al fumus boni iuris,
mentre quello sommario è subordinato alla ricorrenza dei presupposti della
prova scritta e della esigibilità del credito. L.R. PERFETTI, Corso di diritto amministrativo, 2006,
566.
Il procedimento
prevede infatti che sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima
camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche
per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal
deposito del ricorso, ex art
55, comma 5, D.L.vo cod. proc. amm. .
3 Il procedimento.
La domanda
cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso
notificato alle altre parti.
Il collegio
può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione,
qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti
irreversibili, cui subordinare la
concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego
della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda
cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di
primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne
indica l’oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione
deve avvenire.
La
giurisprudenza precedente ha sancito che
la sospensione dell'atto impugnato può essere
disposta a termine ovvero subordinata a condizione, - sia sospensiva che risolutiva,
sia collegata ad adempimenti di ordine processuale istruttorio, sia collegata
all'adempimento di obblighi dell'amministrazione o della parte privata. Essa
limitava invece l’imposizione di obblighi o prestazioni a contenuto
patrimoniale che non trovino base in una previsione normativa. Consiglio Stato , sez. V, 9 marzo 1979, n.
55.
L’unico onere
per la parte che richiede la misura cautelare è quella di presentare istanza di
fissazione d’udienza.
La domanda cautelare è improcedibile finché non è
presentata l’istanza di fissazione d’udienza per il merito, salvo che essa
debba essere fissata d’ufficio. Non è necessario
proporre nuovamente domanda di fissazione di udienza, e non si
verifica perciò la perenzione nel processo amministrativo, dopo l'esecuzione dell'istruttoria per decidere nella
fase cautelare. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 4
aprile 1989, n. 114.
La norma
fissa termini precisi a cui il Tribunale deve attenersi prima di decidere sulla
domanda cautelare.
Il collegio
pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal
perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e,
altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare
memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio, ex art. 55, comma 5,D.L.vo cod. proc. amm.
La giurisprudenza ha precisato che sospensione dei termini processuali
disposta dalla L. 7 ottobre 1969 n. 742 trova applicazione in tutti i giudizi
innanzi al giudice amministrativo ad eccezione del solo processo cautelare. T.A.R. Campania Napoli, sez. III,
28 novembre 2001, n. 5053.
Il
procedimento si svolge in camera di consiglio.
Le parti
possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione
si svolge oralmente e in modo sintetico.
Vista
l’estrema rapidità della procedura il collegio, per gravi ed eccezionali
ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con
consegna di copia alle altre parti fino all’inizio di discussione.
In sede di
esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i
provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria e
l’integrità del contraddittorio.
Il presidente
provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale
amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio che deve
richiedere con ordinanza il regolamento di competenza con l’indicazione del
tribunale ritenuto competente, ex
art 15, comma 5,
D.L.vo cod. proc. amm. .
4
Il
provvedimento.
L’ordinanza
cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i
profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione
sull’esito del ricorso, ex art. 55, comma 9,D.L.vo cod. proc. amm. .
La giurisprudenza ha precisato che l'effetto sospensivo dell'ordinanza cautelare di accoglimento non
può andare oltre la mera sterilizzazione dell'efficacia del provvedimento
impugnato, nel senso che quest'ultimo diviene provvisoriamente incapace di
produrre gli effetti suoi propri fino all'adozione della sentenza che definisce
il merito del giudizio; ne deriva che l'effetto conformativo nascente da un
provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia di una
aggiudicazione di una gara non può andare oltre la inibizione dall'adottare i
provvedimenti che normalmente conseguono alla aggiudicazione (aggiudicazione
definitiva - ove la prima sia solo provvisoria, stipula del contratto, consegna
dei lavori ecc.), senza che possa in nessun modo ragionevolmente ricondursi
nella portata precettiva della sospensione del provvedimento impugnato
(aggiudicazione) l'attività relativa all'ulteriore corso della gara con
l'aggiudicazione ad altro soggetto, che è senz'altro attività esorbitante
rispetto alla portata naturale del provvedimento cautelare sospensivo. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 18
marzo 2005, n. 1533.
Nel caso in cui il giudice amministrativo sospenda in sede cautelare gli effetti di un
provvedimento e l'amministrazione si adegui con un atto consequenziale al
contenuto dell'ordinanza cautelare, di regola non si verifica
l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere
(rispettivamente, se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole
all'originario ricorrente), giacché l'adozione non spontanea dell'atto con cui
l'amministrazione dà esecuzione alla sospensiva non comporta la revoca del
precedente provvedimento impugnato ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa
che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia
o meno legittimo. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I,
5 novembre 2009, n. 1917.
Il tribunale
amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del
ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la
sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale
la data di discussione del ricorso nel merito. La giurisprudenza ha rpecisato che misura cautelare del giudice amministrativo, ha natura di
provvedimento giurisdizionale interinale al processo nel quale è
pronunziata ed effetti limitati alla durata dello stesso; essa è destinata a
rimanere interamente assorbita dalla sentenza di merito e deve cessare di
produrre effetti, quando il giudizio di merito si concluda
negativamente per l'interessato.T.A.R. Molise Campobasso, sez. I,
24 luglio 2009, n. 618.
Nello stesso
senso il Consiglio di Stato può fissare con ordinanza collegiale la data di
discussione del ricorso nel merito motivando sulle ragioni per cui ritiene di
riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di
appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita
fissazione dell’udienza di merito.
L’ordinanza
con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del
ricorso nel merito.
In caso di
mancata fissazione dell’udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello
la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda
alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l’ordinanza è trasmessa a
cura della segreteria al primo giudice.
In sede di
esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i
provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria e
l’integrità del contraddittorio.
L’art 58, D.L.vo cod. proc. amm., dispone che le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio
o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si
verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si
è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne
é venuto a conoscenza.
La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui
all'articolo 395 del c.p.c.
L’art 59, D.L.vo cod. proc. amm., dispone
l’esecuzione delle misure cautelari qualora i
provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte.
L'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti,
può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure
attuative .
Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese . La
liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da
quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa
nella sentenza.
5 Le misure cautelari monocratiche.
La giurisprudenza precedente ha delineato la possibilità, ancora prima di
proporre ricorso giurisdizionale con l'istanza di sospensione dell'efficacia
dell'atto impugnato, allorché sussiste estrema urgenza e sono presenti i
presupposti della tutela cautelare, di un ricorso ex art. 700,
c.p.c. sul quale, anche "inaudita
altera" parte, provvede il Presidente del tribunale amministrativo regionale. Detta forma di tutela trova concorrente
giustificazione negli art. 24 e 113, cost. nonché nell'art. 13, conv. europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che tutela la pretesa ad un giusto processo. T.A.R.
Lombardia Milano, sez. III, 14 novembre 1997, n. 758.
L’art 56, D.L.vo cod. proc. amm., disciplina
le misure
cautelari monocratiche. Il
ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle
controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o
della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari
provvisorie. La domanda può essere presentata prima della trattazione della
domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza,
tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di
consiglio.
La domanda
cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione
d’udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio. Il
presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale
amministrativo regionale.
Il
presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del
ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte
pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non
impugnabile.
La
notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax.
Qualora
l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle
notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può
comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario
il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le
parti che si siano rese disponibili prima dell’emanazione del decreto.
Qualora
dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il
presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare
alla prestazione di una cauzione.
Il decreto h
auna efficacia limitata fino alal camera di consiglio che deve essere comunque
indicata.
Il collegio deve
infatti pronunciarsi nei tempi di rito ordinario ossia nella prima camera di
consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il
destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal
deposito del ricorso,
ex art. 55, comma 5,D.L.vo cod. proc. amm.
Il decreto
perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella
camera di consiglio. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre
revocabile o modificabile su istanza di parte notificata.
6 Le misure cautelari ante causam.
La tutela ante
causam si impone in rapporto alle indicazioni fornite dalla Corte di
giustizia.
Essa ha affermato che un sistema di giustizia
amministrativa che non consente, nel settore degli appalti pubblici, una tutela
cautelare d'urgenza piena ed autonoma dalla proposizione di un'azione di merito
contrasta con i principi del diritto comunitario in tema di effettività della
tutela e, in particolare, con l'art. 2 c. 1, lett. a), direttiva ricorsi
Corte giust. Ce, Ord.za
sez. IV, 29 aprile 2004, n. 202, in Cons. St., 2004, 1000.
La
possibilità di proporre una misura
cautelare ante causam avanti al
giudice amministrativo è stata dapprima introdotta limitatamente alle controversie in materia di
appalti pubblici.
Successivamente la giurisprudenza ha
esposto la necessità di assumere le
opportune iniziative per estendere la tutela cautelare "ante causam" a tutto il processo amministrativo, in quanto prevedere la tutela cautelare
"ante causam" solo nel settore dei pubblici
appalti - pur nella peculiarità degli interessi coinvolti - potrebbe non
superare il vaglio di costituzionalità per disparità di trattamento allorché si
evidenzi che, anche in altre materie, si è in presenza della medesima
situazione giuridica soggettiva tutelata nella materia degli appalti. Cons. St., Atti norm., 6 febbraio 2006, n.
355.
Il
principio è stato ripreso dall’art. 61,D.L.vo cod. proc.
amm. che
ha disposto che prima della trattazione della domanda cautelare da parte
del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire
neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente
può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle
controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o
della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari
provvisorie.
In caso di
eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa
notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con
decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza
per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono
indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di
merito e della domanda cautelare in corso di causa.
L’istanza,
notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone
al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il
giudizio.
Il
presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della
notificazione per i destinatari, provvede sull’istanza, sentite, ove
necessario, le parti e omessa ogni altra formalità.
La notificazione può essere effettuata dal
difensore a mezzo fax.
Qualora
l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle
notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può
comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. L’incompetenza del
giudice è rilevabile d’ufficio.
Il decreto
che rigetta l’istanza non è impugnabile: in quanto si presuppone che il
ricorrente possa nel frattempo procedere alla redazione del ricorso nei termini
normali; la domanda può, pertanto essere riproposta dopo l’inizio del giudizio
di merito.
7 La definizione del giudizio nel merito all'udienza cautelare.
L’art 60, D.L.vo cod. proc. amm., afferma
la
definizione del giudizio nel merito può essere adottata all'udienza cautelare,
purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del
ricorso. Il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in
camera di consiglio, il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata,
salvo che una delle parti chieda l'assegnazione di un termine per proporre
motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di giurisdizione o di
competenza .
Ove necessario, il collegio dispone l'integrazione del
contraddittorio e fissa contestualmente la data per il prosieguo della
trattazione.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la
manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza
del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La
motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto
di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente
conforme, ex art 74, D.L.vo cod. proc. amm.
8 Il ricorso in appello al Consiglio di Stato.
L'autonomia del
giudice cautelare comporta la possibilità di impugnare in secondo grado le
ordinanze di sospensione.
In particolare
la Corte Costituzionale 1 febbraio 1982, n. 8 ha affermato il doppio grado di
giurisdizione nel processo cautelare.
L’art 62, D.L.vo cod. proc. amm., prevede
che contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da
proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza,
ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
L'appello, depositato nel
termine di trenta giorni dalla data dell’ultima notifica.
L’appello è deciso in
camera di consiglio con ordinanza.
Sulla domanda
cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al
ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima
notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso, ex
art 55, comma 5,
D.L.vo cod. proc. amm. .
L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa
a cura della segreteria al primo giudice.
Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata d'ufficio la
violazione, in primo grado, della giurisdizione o ed in tal caso non possono
essere adottate le misure cautelari
Quando il giudice rileva la violazione della competenza indica il
giudice competente al fine di ottenere l’adesione delle parti o invoca il regolamento
di competenza.
Il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la
questione al contraddittorio delle parti e regola d'ufficio la competenza ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, D.L.vo
cod. proc. amm.
Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo
regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da
un giudice diverso.
L'ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo in grado di appello non è impugnabile
per cassazione, ai sensi degli art. 362 c.p.c. e 111 Cost., in quanto
provvedimento privo di carattere decisorio, inidoneo, quindi, ad incidere in
via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio, potendo, tuttavia, una
siffatta impugnazione convertirsi in istanza per regolamento preventivo di
giurisdizione.
Il ricorrente deve avere contestato la
giurisdizione dell'autorità procedente in relazione al giudizio di merito
ancora pendente sul provvedimento amministrativo impugnato.
Nella specie, le S.U. hanno ritenuto
che potesse validamente convertirsi in istanza per regolamento preventivo di
giurisdizione il ricorso per cassazione proposto, per motivi attinenti alla
giurisdizione, avverso l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che, riformando la decisione
negativa assunta dal giudice di primo grado, aveva disposto l'ammissione alle
consultazioni elettorali, indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, di una
lista già esclusa dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, il cui
provvedimento era stato appunto impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, con proposizione di
istanza cautelare al fine di ottenere l'ammissione in tempo utile per le
elezioni. Cass. Civ. , sez. un.,8 aprile 2008, n. 9151.
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