IL
RICORSO GIURISDIZIONALE
1 Il contenuto del ricorso giurisdizionale
Il giudizio amministrativo
non si instaura, come il giudizio civile, con una citazione a comparire ad
udienza fissa avente data fissa, ma con un ricorso al giudice purché provveda
ad annullare il provvedimento impugnato. R. VILLALTA e L. BERTONAZZI, Contenuto del ricorso, in QUARANTA e V. LOPILATO, Il processo amministrativo, 2011,
.
Gli effetti
sostanziali non cambiano, anche se proceduralmente si attribuisce al giudice un
più esteso potere, almeno teorico, in ordine all'istruttoria con la possibilità
di richiedere direttamente alla amministrazione documentazioni e
certificazioni.
L’art.
40, D.L.vo 2 luglio 2010,
n.104, cod. proc. amm., precisa il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e
delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto. E' ammesso il
ricorso collettivo di più ricorrenti avverso uno stesso provvedimento purché
gli interessi dei ricorrenti al ricorso non siano in contrasto tra loro; ed il
ricorso cumulativo contro più provvedimenti tra di loro connessi;.
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o
il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione,
comunicazione o comunque della sua conoscenza. Nel caso di
ricorso contro il silenzio rifiuto si devono indicare gli estremi dell'atto di
diffida. Si può anche ricorrere contro un comportamento dell'amministrazione
per ottenere una sentenza di accertamento in tal caso non vi è alcun
provvedimento oggetto di impugnazione ma vi è un’azione di accertamento
dell’inesistenza dei presupposti come ad esempio, nel caso di denuncia di
inizio di attività;
c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si
fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti
al giudice.
Il fatto ha una
grossa rilevanza per identificare la successione degli avvenimenti che
costituiscono il presupposto del provvedimento.
Essi possono
costituire eventuali vizi di legittimità come ad esempio il travisamento dei
fatti su cui si fonda la motivazione del provvedimento.
Sostanziale per
l'impugnativa e' l'indicazione dei motivi che devono essere portati a sostegno
del ricorso.
Non sono ammessi
motivi nuovi se non nei termini di proposizione del ricorso a riconferma del
principio di decadenza del termine di presentazione del ricorso.
Motivi aggiunti
possono essere prodotti solo se sopravvengono nuovi fatti, successivamente
all'atto impugnato, ovvero se vengono prodotti nuovi documenti.
Essi devono
essere fatti valere con apposito atto notificato alle controparti.
Nel processo amministrativo i motivi aggiunti sono
ammissibili solo se relativi a vizi del provvedimento impugnato, che emergano
per la prima volta dalla documentazione di cui il ricorrente non era a
conoscenza al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;
di conseguenza sono inammissibili quei motivi che il ricorrente avrebbe dovuto
proporre ab initio, tranne nel caso che non fossero a lui sconosciuti
per fatto a lui non imputabile. Si ha la possibilità
di proporre motivi aggiunti nel caso in cui dalla conoscenza integrale del
provvedimento o degli atti endoprocedimentali emergano ulteriori profili di
illegittimità o vizi percepibili solo in seguito all'integrale cognizione del
provvedimento lesivo. T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 4 dicembre 2009, n. 854.
Le richieste
istruttorie hanno per oggetto la produzione di documenti ovvero l'ammissione di
prove testimoniali per la giurisdizione di merito.
Sono richieste
pregiudiziali quelle relative alla sospensione del giudizio per l'esame di una
questione civile o alla richiesta di remissione degli atti alla Corte
Costituzionale.
Sono richieste
cautelari quelle relative alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
Il petitum è elemento essenziale del
ricorso. Esso può avere varia natura. Si possono avere richieste strumentali
alla decisione.
La richiesta
qualificante è quella relativa all'annullamento dell'atto amministrativo, nel
giudizio di legittimità.
Essa può anche
consistere nella richiesta di riforma o di ottemperanza o di condanna al risarcimento
del danno caso di giurisdizione esclusiva;
d) la sottoscrizione del ricorrente, se essa sta in giudizio
personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della
procura speciale.
L'indicazione
del tribunale adito non è indicata tassativamente come requisito obbligatorio
del ricorso.
La carenza di
questi elementi ovvero l'incertezza assoluta della persona del ricorrente o
dell'oggetto della domanda provocano la nullità del ricorso.
Il difensore
indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di
posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione, ex
art. 176, modificato dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. L.
80/2005.
L’obbligo è
ribadito dall’art. 136, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., che impone ai difensori costituiti di fornire
copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove
possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore
attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e
quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato
unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel
termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza.
L’art. 5, D.L.vo cod. proc. amm.
all. 2, obbliga
ciascuna parte, all’atto della propria costituzione in giudizio, a
consegnare il proprio fascicolo,
contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi
nonché il relativo indice.
Gli atti
devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del
collegio e alle altre parti costituite. Il segretario deve rifiutare il
fascicolo di parte e i depositi successivi che non contengano le copie degli
atti previsti.
1.1) Il
processo amministrativo telematico.
L’art. 136, cod.
proc. amm., obbliga il difensore a depositare tutti gli atti di parte e, ove
possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa su supporto
informatico; la norma è priva però i effetti decadenziali potendo l’adempimento
essere sollecitato dalla segreteria.
Il difensore
attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e
quello cartaceo.
Il difensore deve
dichiarare la conformità sia con riguardo alla completezza della documentazione
informatica rispetto a quella cartacea sia la corrispondenza fra i due modi di
presentare la documentazione.
La norma è
attuativa dei principi che tendono ad assicurare la snellezza, concentrazione
ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata
del processo, mediante il ricorso a procedure informatiche fissati dall’art.
44, lett. a), L. 69/2009. A. QUARANTA e V. LOPILATO, Il processo amministrativo, 2011, 1101.
Si può affermare
che il fascicolo informatico sia una realtà nel processo amministrativo.
L’art. 13 delle
norme di attuazione del cod. proc. amm. rinvia, comunque, la partenza ufficiale del processo telematico ad un futuro decreto
attuativo che fisserà eventuali decadenze derivanti dal fatto di non avere
proceduto alle incombenze relative a questo aspetto processuale.
Le strade della
giustizia telematica del processo amministrativo divergono quindi da quelle del
processo civile le cui regole sono
fissate in via autonoma.
2 Il contributo unificato nel D.P.R. 115/2002.
L’art. 9 della
L. 23 dicembre 1999, n. 488, sostituisce il sistema precedente basato sulle
imposte di bollo, le tasse ed i diritti di segreteria, istituendo un contributo
unificato di iscrizione a ruolo secondo la tabella riportata in calce alla
stessa legge.
Il valore della
domanda, determinato in base all’ex art. 10 e segg. c.p.c., deve essere
espresso in un’apposita dichiarazione, resa nell’atto introduttivo o nell’atto
di precetto, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 9.
Le modalità di
determinazione del contributo sono disciplinate dal D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Se il valore
della causa è indeterminabile la normativa stabilisce un contributo di euro
340, ex art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mod. L. 311/204.
In tutti gli
altri casi il valore della causa deve essere dichiarato e a questo è
ragguagliato il contributo relativo, unificato in relazione allo scaglione di
riferimento.
Il pagamento
deve essere effettuato prima dell’atto di deposito dei fascicoli per
l’iscrizione a ruolo della causa; ne sono escluse le parti civili nel processo
penale.
Per l’atto di
precetto si pone il problema solo quando esso non riguardi il pagamento somme.
Qualora la
domanda sia modificata in modo da aumentarne il valore, il convenuto deve
dichiararlo e procedere al pagamento integrativo secondo le tabelle.
In questo modo
si elimina il cosiddetto valore indeterminato, dato che si potrà sempre
integrare successivamente un’eventuale differenza del valore espresso nella
dichiarazione iniziale.
L’art. 13,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede una tabella riguardante le spese per gli
atti giudiziari, abolendo tutti gli oneri attuali.
La tabella, in
particolare, per quanto inerisce ai procedimenti civili, penali ed
amministrativi e, inoltre, per le materie tavolari, le procedure concorsuali e
di volontaria giurisdizione, elimina le carte bollate e le relative marche, la
tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e di chiamata
dell’ufficiale giudiziario.
Essa è suddivisa
a scaglioni di valore delle cause, seguendo i criteri adottati per le tariffe
professionali forensi.
L’art. 21, comma
4, D.L. 223/2006, mod. dall'art. 1, L. 4 agosto
2006, n. 248,
modifica l'art. 13 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introducendo il comma 6-bis.
Detto articolo
prevede che il contributo sia commisurato non in funzione del valore del
ricorso ma bensì in rapporto al suo contenuto.
161
L’art. 37, comma 6,D.L 6 luglio 2011, n. 98, conv. L. 15 luglio 2011 , n. 111, aumenta l’entità
del contributo unificato da versare E. SACCHETTINI, Contributo unificato, in Guida
Dir., 2001, 32, 15.
Viene infatti modificato l’art. 13,
comma 6-bisD.P.R. 115/2002, fissando il contributo unificato per i ricorsi
proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.
Il contributo dovuto è di euro 300 per i
ricorsi previsti dagli articoli 116, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, in materia
di accesso ai documenti amministrativi, e 117,contro il silenzio della pubblica
amministrazione, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di
residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i
ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato.
La norma in palese contraddizione con quanto
affermato precedentemente afferma che non è dovuto alcun contributo per i
ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata L. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle
informazioni di cui al D.L.vo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
La norma precisa che per le controversie concernenti rapporti di
pubblico impiego, si applica il comma 3; che afferma la riduzione della metà
del contributo per procedimenti speciali artt.633 e segg. c.p.c.
Per i ricorsi cui si applica il rito
abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che
richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;
Per i ricorsi di cui all'art. 119, comma
1, lettere a) e b), D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, che regolano
rispettivamente le controversie relative
all’affidamento di lavori pubblici e i
provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti il contributo dovuto è di euro 4.000;
In tutti gli altri casi non previsti
dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di
euro 600.
I predetti importi sono aumentati della
metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
del processo amministrativo di cui al D.L.vo 2 luglio
2010, n. 104.
La norma precisa che per ricorsi si
intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che
introducono domande nuove.;
La dottrina
ritiene che tale elenco sia tassativo così che per tutti i riti speciali non
contemplati si applica il contributo previsto in misura ordinaria R. DE
NICTOLIS, Il nuovo contributo unificato nel processo amministrativo, in Urb.
e app., 2007, 2, 137.
L'onere relativo
al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se
essa non si è costituita in giudizio.
La soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
L’introduzione del contributo unificato si traduce in un
aumento del costo per le liti di minor valore e una diminuzione per quelle di
maggior valore; la riforma comporta indirettamente, quindi, una diminuzione del
contenzioso amministrativo.
3 La notifica
Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere
notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso
l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato
nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla
notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui
non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto
il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base
alla legge, ex art. 41, D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.,
L’azione
di annullamento si deve avviare nel termine di
decadenza di sessanta giorni, ex
art. 29, D.L.vo cod. proc. amm.
L’azione di risarcimento, se non proposta contestualmente alla
azione di annullamento, può essere iniziata sino a centoventi giorni dal
passaggio in giudicato della relativa sentenza, ex art. 30, D.L.vo cod. proc. amm.
L'azione contro il silenzio della p.a. può essere proposta
fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla
scadenza del termine di conclusione del procedimento, ex art. 31, D.L.vo cod. proc. amm.
Rimane l’obbligo
di integrare tali notifiche con ulteriori notifiche agli altri
controinteressati prescritte dal tribunale amministrativo regionale.
La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni
dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio
delle stesse.
Qualora la
notifica debba essere effettuata nei confronti di una amministrazione dello
Stato, questa deve essere appoggiata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato.
L'Avvocatura
generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi 12 provvede alla
rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte
Costituzionale, alla Corte di Cassazione al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche ed alle altre supreme giurisdizioni anche se amministrative ,ed ai
collegi arbitrali con sede in Roma ,nonché nei procedimenti innanzi ai collegi internazionali
e comunitari.
Le Avvocature
distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio delle
amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.
Le funzioni
dell'Avvocatura dello Stato sono estese alle regioni a statuto ordinario che
decidano di avvalersene ,ai sensi dell'art. 10 della L.103/1979.
La notifica è
effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario che non può ricusare gli
adempimenti relativi senza indicarne per iscritto i motivi.
L'ufficiale
giudiziario è competente alla notificazione nell'ambito del mandamento ove ha
sede l'ufficio a cui è addetto.
La competenza in
materia di notificazione, a norma degli artt. 106, 107 D.P.R. 15 dicembre 1959
n. 1229, è attribuita in via concorrente ed alternativa così all'ufficiale
giudiziario del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, come a
quello addetto all'autorità giudiziaria davanti alla quale deve trattarsi
l'affare cui ha riguardo l'atto da notificare. Consiglio Stato, sez. IV, 25
febbraio 1999, n. 224, in Foro amm.
1999, 334.
L'ufficiale
giudiziario deve avvalersi del servizio postale per gli atti in materia civile
e amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio ,salvo su
richiesta delegare il messo di conciliazione.
L'ufficiale giudiziario può compiere le notifiche per mezzo del
servizio postale a soggetti residenti al di fuori della sua circoscrizione
(senza, dunque, limitazioni territoriali) quando l'atto da notificare si
riferisca a un procedimento di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale è
addetto. T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 3 maggio 2008, n. 726.
La notifica deve
essere effettuata mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificare ,a norma degli artt. 137 e segg.del
c.p.c..
La ritualità
della notifica deve essere verificata personalmente dal difensore pena la improcedibilità
del ricorso ,salva la riammissione in termini per errore scusabile .
Le irregolarita'
formali danno luogo alla improcedibilità del ricorso a meno che non si sanino
attraverso l'applicazione analogica dell'istituto della sanatoria, ex art. 56 c.p.c., per effetto della
comparizione delle parti.
Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia
particolarmente difficile per
il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.
il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.
Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta
giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di
novanta giorni se risiedono fuori d' Europa.
4 Il controinteressato
L’art.
41, D.L.vo 2 luglio 2010,
n.104, cod. proc. amm. dispone che qualora sia proposta azione
di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ad
almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso.
Il principio del
contradditorio si realizza attraverso la notifica del ricorso alla
amministrazione che ha emanato l'atto e a coloro ai quali l'atto direttamente
si riferisce, ovvero almeno ad uno di essi.
La
giurisprudenza riconosce la qualità di controinteressato in senso tecnico a
coloro che, da un lato, siano portatori di un interesse qualificato alla
conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a
quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), e, dall'altro lato, siano
nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque siano agevolmente
individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale). T.A.R. Liguria, sez. I,
18 settembre 2003, n. 1026, in Foro amm. TAR, 2003, 2577.
Conseguentemente
il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di un'autorizzazione
amministrativa non deve essere notificato ad alcun controinteressato in quanto
l'atto emanato lascia inalterata la situazione antecedente e, quindi, i
soggetti controinteressati non possono essere individuati neanche tra coloro
che operano nel settore nell'ambito del quale era stata chiesta
l'autorizzazione. T.A.R. Basilicata, 22 dicembre 2003, n. 1053.
Chi ha interesse
all'atto, il cosiddetto controinteressato, deve avere la possibilità di
costituirsi in giudizio per far valere le sue ragioni a fianco
dell'amministrazione resistente ovvero parallelamente al ricorrente per
conseguire anche egli gli effetti del ricorso. R: GALLI, Corso di diritto amministrativo, 1996, 980.
C.E. GALLO, Manuale di giustizia amministrativa,
2010, 139.
5
Il ricorso incidentale.
Il ricorso
incidentale ha sostanzialmente lo scopo di rimettere in termini il
controinteressato che abbia, difformemente dal ricorrente, interesse a
mantenere in vita il provvedimento amministrativo impugnato, ovvero ad
impugnarlo per altre parti,a seguito del ricorso principale.
E' un ricorso
che ha natura accessoria rispetto a quello principale e ne segue le sorti .
Il ricorso
incidentale innanzi al giudice amministrativo mira all'annullamento del
medesimo provvedimento impugnato dal ricorrente principale per motivi diversi
da quelli da costui dedotti, onde le censure incidentali sono tali rispetto non
già ad uno, piuttosto che ad un altro dei motivi del ricorso principale, bensì
a quest'ultimo nel suo complesso.
Le parti resistenti e i controinteressati possono
proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in
via principale, a mezzo di ricorso incidentale.
Il ricorso incidentale deve risolversi in una mera
controimpugnazione su capi dipendenti o connessi con quelli contrastati in via
principale, e non può avere ad oggetto doglianze autonome e indipendenti, e
comunque sorrette dalla autonomia dell'interesse, poiché in tal caso è soggetto
ai termini ordinari di impugnazione. Consiglio
Stato , sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8920.
Il
ricorso si propone nei termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricevuta notificazione del
ricorso principale . Per i soggetti intervenuti il termine decorre
dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale, ex art. 42, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.
Il
ricorso incidentale è notificato alle controparti personalmente o, se
costituite, ai sensi dell'articolo 170 c.p.c.
Le
altre parti possono presentare memorie e produrre documenti .
La
cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per
quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale
sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma, ovvero alla competenza inderogabile di un tribunale
amministrativo regionale; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero
giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza inderogabile.
Dato il
carattere accessorio del ricorso incidentale nei riguardi di quello principale,
l'interesse a coltivare il primo viene meno per effetto delle cause
d'estinzione o del rigetto del secondo. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 7
novembre 2003, n. 1857.
L'inammissibilità
o la rinunzia del ricorso principale fanno perdere efficacia a quello
incidentale.
Il ricorso
incidentale non può modificare l'oggetto del giudizio principale avendo natura
accessoria.
6 I motivi aggiunti.
L’art.
43, D.L.vo 2 luglio 2010,
n.104, cod. proc. amm., riproduce l’art. 1, L. 205/2000, che modifica sostanzialmente il modo di proporre
ricorso contro tutti gli atti connessi all’oggetto del ricorso, precedentemente
presentato, in pendenza del medesimo; ad esempio, se si impugna una variante di
piano regolatore e, successivamente, il comune adotta un piano attuativo si
porranno motivi aggiunti al ricorso principale qualora si voglia impugnare
anche l’ultimo atto, con conseguente economia processuale.
La norma
consente detto ricorso per motivi aggiunti sia al ricorrente principale che a
quello incidentale consentendo quindi il ricorso anche a parti diverse dal
ricorrente principale.
In tal caso, pur
in carenza di una disposizione espressa, è necessario notificare alla
amministrazione i motivi aggiunti per garantire il contraddittorio secondo una
giurisprudenza più legalista del legislatore.
Tale
giurisprudenza non tiene assolutamente conto dei criteri di parietarietà, che
hanno ispirato il legislatore. Essi consentono all’amministrazione non solo di
adottare una decisione tardiva ma impongono a pena di improcedibilità ed
inammissibilità un adempimento procedurale non fissato dal legislatore, con la
notifica di una memoria aggiunta su fatti nuovi, garantendo così una ulteriore
ingiustificata procedura a tutela all’amministrazione inadempiente.
La disposizione
che consente che tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le
stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, siano impugnati mediante
motivi aggiunti, è applicabile solo se l'atto successivamente adottato si
inserisce nella medesima sequenza procedimentale di quello inizialmente
impugnato, se pregiudica gli interessi della stessa parte lesa da quest'ultimo
e se risulta adottato dalla medesima Amministrazione. T.A.R. Basilicata
Potenza, 6 febbraio 2009, n. 19
La
giurisprudenza, peraltro, ritiene che, nel caso in cui ancora non si conosca
l'effettiva motivazione del provvedimento, non è configurabile per
l'interessato l'onere di una doppia impugnazione prima con il ricorso
introduttivo e poi con i motivi aggiunti; deve, invece, essere affermato il principio
secondo il quale, in tale ipotesi in cui sia stata comunicata l'esistenza del
provvedimento, senza la motivazione, il destinatario ha una mera facoltà, non
un onere, di impugnare subito l'atto e poi articolare i motivi aggiunti.
Il ricorrente
può attendere di conoscere la motivazione dell'atto per valutare se impugnarlo
o meno. T.A.R. Campania Napoli,
sez. IV, 24 marzo 2009, n. 1595.
7 I vizi del ricorso.
L’art. 44, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., dispone espressamente i motivi di nullità del ricorso
Il ricorso è nullo:
a) se manca la sottoscrizione. La
giurisprudenza ha precisato che se la parte non ha sottoscritto il ricorso, il difensore che firma in suo nome deve
essere munito di procura speciale. In base alla predetta regola, quindi, il ricorso introduttivo di un giudizio amministrativo può essere proposto o mediante duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale,
senza necessità di procura ad litem,
in calce o a margine del ricorso stesso, oppure mediante sottoscrizione del ricorso da parte del solo difensore purché munito
di procura ad litem. Va considerato
inammissibile il ricorso giurisdizionale sottoscritto dal solo
avvocato o procuratore legale, al quale la rappresentanza tecnica sia stata
conferita con mandato generale ad lites e non con mandato speciale. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 14 luglio 2008, n. 1047;
b)
se vi è incertezza assoluta sulle parti o sull'oggetto della domanda.
c) per nullità della notificazione. La
giurisprudenza ritiene che la notificazione del ricorso deve ritenersi inesistente quando manchi
del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che
non abbia alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa,
risultando a costui del tutto estranea. La notificazione è affetta da nullità, ma sanabile con effetto ex tunc con la costituzione del
convenuto ovvero con la rinnovazione della notifica cui la parte istante
provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice. Ciò
è possibile quando, pur essendo eseguita la notifica mediante consegna a
persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento
risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a
persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del
destinatario. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8970.
L’art. 44, comma 3,
D.L.vo 104/2010, afferma che la costituzione degli intimati sana la nullità
della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla
comparizione, nonché le irregolarità .
Nei
casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in
giudizio il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione
dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine
perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza .
Se il
ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato
entro un termine a tal fine fissato.
8 Il deposito del ricorso. L'instaurazione del giudizio.
L’art. 45, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., dispone che il
ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento
impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella
segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni
dall'ultima notifica.
Il termine è
perentorio, la sua inosservanza provoca la improcedibilità del ricorso.
E’ fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito
dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in
cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.
La parte che si avvale della facoltà di depositare
anticipatamente alla avvenuta notifica il ricorso è tenuta a depositare la
documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata
anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto
non possono essere esaminate.
La
giurisprudenza ha precisato che il mancato deposito
dell'avviso di ricevimento qualifica come inesistente la notificazione e ciò preclude che possa o
debba procedersi alla sua rinnovazione ai sensi dell'art. 291, primo comma,
c.p.c. atteso che la produzione ed allegazione dell'avviso di ricevimento della
notifica del ricorso è atto che rientra
nella piena disponibilità della parte istante; il ricorrente può porre in
essere ogni iniziativa di verifica prima che
la causa sia trattenuta per la decisione ottenendo, eventualmente, il rilascio
di duplicato in caso di smarrimento. Cons. Stato , sez. IV,
6 giugno 2008, n. 2697.
Nel termine
stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non
depositata con il ricorso ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e
dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La mancata
produzione da parte del ricorrente della copia del provvedimento impugnato e
della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
In tal caso
l’onere di produrre il provvedimento impugnato di fatto passa
all'amministrazione.
L’amministrazione ha la facoltà di produrre, inoltre,
gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso
citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Dell'avvenuta
produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in
base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti
costituite.
La giurisprudenza precedente
ha confermato l'onere di esibizione posto a carico dell'Amministrazione, che
permane in ogni successiva fase e grado del giudizio e può essere sempre reso
esigibile per ordine del giudice. Cons. Stato , sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2004.
Ove l'amministrazione non provveda
all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina,
anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine
e nei modi opportuni
9 La costituzione delle parti intimate .
L’art.
46, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.,
prevede che nel termine di sessanta giorni dal
perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti
intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i
mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
L'amministrazione deve produrre
l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai
quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che
l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
Il termine non è
considerato perentorio. Per la giurisprudenza i
termini previsti per la costituzione delle parti intimate hanno carattere dilatorio, nel senso che
impediscono una fissazione dell' udienza di discussione prima del loro scadere,
e non perentorio. T.A.R. Molise
Campobasso, sez. I, 8 ottobre 2008, n. 737.
La costituzione
delle parti è ammessa fino alla udienza in cui la causa passa in decisione con
i limiti temporali previsti per la presentazione di memorie e documenti ossia
fino a trenta giorni prima dell'udienza e di repliche fino a venti giorni liberi
prima dell'udienza, ai sensi dell'art.73, D.L.vo cod. proc. amm.
9.1 L'integrazione del contraddittorio.
L’integrazione del contraddittorio è ordinata
dal presidente o dal collegio nei confronti degli altri soggetti quando
il ricorso sia stato proposto solo
contro taluno dei contro interessati, ex art.
49, D.L.vo cod. proc. amm.
L'integrazione del contraddittorio non è
ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile,
inammissibile, improcedibile o infondato ; in tali casi il collegio provvede
con sentenza in forma semplificata .
Per la giurisprudenza la mancata notifica
ad altro controinteressato del ricorso di primo grado non ne determina l'inammissibilità, ove sia
stato notificato ad almeno un altro controinteressato; comporta però la
necessità dell'integrazione
del contraddittorio e, quindi, ai fini dell'appello, l'annullamento della
sentenza di primo grado con rinvio della controversia al primo giudice. Consiglio Stato , sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5792.
La norma ora impone al giudice, nell'ordinare l'integrazione del
contraddittorio, di fissare il relativo termine, indicando le parti cui il
ricorso deve essere notificato. Se l'atto di integrazione del contraddittorio
non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede a dichiarare
improcedibile il ricorso ai sensi dell'articolo 35, D.L.vo
2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.
9.2 L’intervento ad adiuvandum ed ad opponendum.
Nel giudizio
possono intervenire volontariamente i terzi che ne abbiano interesse.
Il terzo può
intervenire per aderire alle richieste del ricorrente ovvero per opporvisi.
L’art. 50, D.L.vo 2 luglio
2010, n.104, cod. proc. amm., dispone che
l’intervento volontario in causa è proposto con atto diretto al giudice adito,
recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente .
L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la
produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto.
L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è
depositato nei termini trenta giorni dall’ultima notifica ; nei confronti di
quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di
procedura civile.
Il deposito dell'atto di intervento è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza .
Il deposito dell'atto di intervento è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza .
La giurisprudenza precedente ha precisato
che l'atto di intervento
deve essere depositato entro venti giorni (allora previsti) dalla data di
notifica e che, entro i successivi venti giorni (allora previsti), le parti
interessate possono presentare memorie, istanze e documenti. Il deposito, pertanto, dell'atto di intervento che si è
effettuato nel giorno
stesso fissato per la discussione nel merito del ricorso comporta l'inammissibilità dell'intervento nel giudizio di primo grado che si
riflette sulla legittimazione a proporre appello quale interventore ad opponendum. Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4892
L'intervento si
può avere in ogni tempo poiché il termine di deposito non è stato considerato
perentorio.
L'intervento è
ammissibile se presentato prima dei trenta giorni anteriori all'udienza di
trattazione, interpretando estensivamente la norma.
La
giurisprudenza precedente ha ammesso l'applicazione della norma
processualcivilistica dell'art. 107 c.p.c. (intervento per
ordine del giudice), pur nella peculiarità del
processo giurisdizionale amministrativo, solo in presenza di cause inscindibili
in cui si ravvisa il ricorrere di un litisconsorzio necessario. T.A.R. Toscana Firenze,
sez. I, 11 luglio 2000, n. 1609.
Ora l’art. 51 ,
D.L.vo 104/2010, ammette l‘intervento per ordine del
giudice potendo egli indicare al ricorrente gli atti da notificare ed il termine della
notificazione.
10 L’istruttoria.
Il processo
amministrativo è soggetto, rispetto a quello civile, ad una limitazione di
mezzi di prova connessa alle peculiarità del rito.
La limitazione
dell'onere probatorio che governa il processo amministrativo si fonda sulla
naturale ineguaglianza delle parti, privato e p.a., e quindi sul generale
possesso dei documenti da parte dei pubblici uffici che resistono in giudizio.
T.A.R. Liguria, sez. I, 18 dicembre 2004, n. 1721.
Il D.L.vo 104/2010, prevede un potenziamento dei mezzi probatori
nell’ambito del processo amministrativo nelle controversie amministrative, con
eccezione delle sole prove legali quali la confessione ed il giuramento.
F. G. SCOCA, Mezzi di prova ed attività istruttoria,
in A. QUARANTA e V. LOPILATO, Il processo
amministrativo, 2011, 536.
La dottrina
rileva che la confessione ed il giuramento presuppongono che il giudice
amministrativo sia inibito di estendere la propria conoscenza dei fatti oltre
tali atti di disposizione operanti dalla parte, in contraddizione con al
libertà di movimento che il metodo acquisitivo lascia al giudice
amministrativo. F. BENVENUTI, L’istruttoria nel processo amministrativo,
1953, 348.
Il processo amministrativo è tendenzialmente ispirato
al metodo istruttorio dispositivo,
tipico dei processi che originano da un atto di citazione nei quali vi è
perfetta parità delle parti nel processo. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 gennaio 2010, n. 252.
Sono le parti che debbono introdurre i fatti necessari
a fondare le loro ragioni e non il giudice che ha l'obbligo di giudicare
secondo quanto provato e prodotto dalle parti.
All'onere del
ricorrente di affermare i fatti su cui si fonda la sua pretesa non corrisponde
l'onere di provarli per cui sussiste un potere acquisitivo del giudice dei
mezzi di prova.
Il principio
dispositivo subisce importanti deroghe in quanto al giudice sono attribuiti
importanti poteri istruttori L. R. PERFETTI,
Corso di diritto amministrativo,
2006, 536. 171
R. CHIEPPA, Il codice del processo amministrativo,
2010, 370.
Viene trasferito dalla parte al giudice il potere di
disporre dei fatti introdotti nel ricorso; la parte ha solo il compito di
introdurli. La giurisprudenza ha precisato che spetta
alla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti
posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile
anche al processo amministrativo, dagli art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Se è vero, infatti, che
nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di
prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova
compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un
principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri
istruttori. Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6118.
In tal senso l’art. 46, D.L.vo 104/2010, demanda all'amministrazione
l'esibizione del provvedimento impugnato qualora non sia stato prodotto
precedentemente in giudizio, e, nel caso in cui ritenga incompleta l'istruzione,
può ordinare qualunque altro mezzo istruttorio compresi gli atti e i documenti in base ai quali
l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione
ritiene utili al giudizio. Ove
l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli
altri atti, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio
ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel
termine e nei modi opportuni, ex art. 65,
D.L.vo 104/2010.
Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato
adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare
la completezza dell'istruttoria.
Il
giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti
dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il
giuramento.
11 Le prove.
La giurisprudenza ha riconosciuto che nel
giudizio amministrativo vige il generale principio
processualistico di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale incombe sulla
parte attrice l'onere di indicare e dimostrare specificamente i fatti posti a
fondamento della pretesa azionata. Se è vero che tale principio subisce
un'attenuazione nell'ipotesi in cui il giudizio verta su interessi legittimi,
per effetto della intermediazione del provvedimento amministrativo, esso trova piena applicazione in sede di
giurisdizione esclusiva, allorché gli elementi di prova della fondatezza della
domanda giudiziale siano nella disponibilità della parte, anche mediante il
procedimento di accesso alla documentazione amministrativa. L'omessa
specificazione dei fatti che connotano la posizione del ricorrente, in
relazione alla pretesa che lo stesso intende far valere, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della domanda. Tale
mancanza non può essere superata mediante incombenti da porre a carico
dell'Amministrazione non avendo il giudice il potere di sopperire all'inerzia
della parte onerata. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 26 gennaio 2010, n. 963.
La norma si salda poi con quella di
cui all'art. 116 dello stesso cod. proc. amm., che ammette ricorso contro il silenzio sulle istanze di accesso
ai documenti amministrativi, cui va aggiunta la novella semplificativa in tema
di accesso agli atti di gara di cui alla Direttiva ricorsi recepita nell’art.
2, D.L.vo 53/2010.
Ne consegue che il tema probatorio
nel giudizio amministrativo è ora essenzialmente assegnato alle parti, sicché
il giudice non deve supplire con propri poteri istruttori ad incombenti cui la
parte può diligentemente provvedere anche apprestando tutti i rimedi
ordinamentali che la legge predispone
L'istruttoria ufficiosa subentra
dunque quando il giudicante ritenga di dover attivare i suoi poteri d'ufficio
al superiore fine di decidere, solo dopo però che le parti abbiano provato il
tema del contendere.
In diversi termini, fattuali e
conclusivi il Tribunale giudica la istanza istruttoria de qua occasione processuale di ampliamento eventuale del thema decidendi e non necessaria
specificazione di quello già assegnato dal gravame. T.A.R. Campania Napoli, sez.
VIII, 1 dicembre 2010, n. 26440.
Il metodo
acquisitivo è ribadito dall’art. 63,
D.L.vo 104/2010, che, da una parte riconosce che l'onere della prova a carico delle parti e
dall’altra dispone che il giudice possa chiedere anche d'ufficio chiarimenti o
documenti, possa ordinare a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto
altro ritenga necessario e possa altresì disporre l'ispezione ai sensi
dell'art. 118 c.p.c.
Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che
siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle
domande e delle eccezioni.
Il
giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può
desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del
processo .
Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che
siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle
domande e delle eccezioni. Il giudice amministrativo può disporre, anche
d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del
decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente
apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle
parti nel corso del processo , ai sensi dell’art. 64, D.L.vo cod. proc. amm.. In tal senso il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno
delle parti stesse nel processo, fino al punto di valutare, secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 comma I,
c.p.c.), tale comportamento come ammissione dei fatti e delle circostanze
dedotte dal ricorrente a sostegno del proprio diritto (fattispecie in tema di
trasferimento del ricorrente disposto, al di là delle esplicitate ragioni
giustificatrici dello stesso per « esigenze di servizio », per effettiva
incompatibilità ambientale). T.A.R. Toscana Firenze, sez. I,
11 settembre 2008, n. 1931
12 La prova testimoniale.
L’art. 63, D.L.vo 104/2010,
sembra confermare la tendenza giurisprudenziale che non consente al collegio di ammettere l'esame
testimoniale di altri soggetti - non richiesto dalla parte - attesi i
perduranti e non giustificati limiti istruttori che riguardano la giurisdizione
generale di legittimità e che dunque inibiscono l'ingresso alla testimonianza
nel giudizio amministrativo quale mezzo di prova quando vengono in gioco interessi
legittimi. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 7 febbraio 2007, n. 328.
La prova
testimoniale può essere ammessa solo su istanza di parte. Essa è sempre assunta in forma scritta ai
sensi del codice di procedura civile.
La
giurisprudenza precedente ha posto una notevole preclusione alla ammissione
della prova testimoniale che non può essere assunta in sede di processo
amministrativo. Cons. St., sez. V, 4 febbraio 2004, n. 350, in Com. It., 2004, f. 4, 96.
Nel giudizio
amministrativo di legittimità non è ammessa la prova testimoniale ed a maggior
ragione è inammissibile la testimonianza scritta, formata senza le garanzie del
contraddittorio imposte dal codice di procedura civile. Cons. St., sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3772, in Foro amm. Cons. St., 2004, 1669.
La prova
testimoniale è esperibile solo i sede di giurisdizione esclusiva
Il giudice
amministrativo nelle controversie in cui esercita la giurisdizione esclusiva
può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio
formale e il giuramento.
Le deposizioni
testimoniali rese nel processo civile, a parte ogni altra questione sulla loro
utilizzabilità nel processo amministrativo, non possono rappresentare ai fini
del giudizio di legittimità prove inconfutabili, ma solo elementi di prova, non
assistiti da alcuna presunzione di certezza, che possono concorrere a formare
il libero convincimento del giudice. Cons. St., sez. IV, 18 dicembre 2001, n.
6299, in Foro amm., 2001, 3138.
13 La consulenza tecnica d'ufficio e la verificazione.
Il giudice
amministrativo può disporre anche la
consulenza tecnica d’ufficio. F. CARINGELLA G. DE MARZO F. DELLA VALLE R.
GAROFOLI, La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
2000, 569.
La normativa
esprime la regola che, al di fuori di ogni ipotesi in cui si tratti di valutare
il perseguimento del pubblico interesse e di attuare, quindi, discrezionalmente
la subordinazione degli interessi dei privati a quello pubblico indicato da una
norma, la valutazione dei fatti e dei presupposti dell'azione
dell'amministrazione ben può essere riprodotta nel processo a mezzo di
consulenza tecnica d'ufficio. T.A.R. Lombardia, sez. III, Milano, 30 giugno
1999, Ord. n. 204, in Riv. giur. ed., 1999, I, 1159.
L’art.
63,
D.L.vo 104/2010,limita l’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio solo ai
casi essa sia ritenuta indispensabile dal giudice . Come nota la dottrina essa
non è utilizzabile per il solo fatto che dia intermini di principio, maggiori
garanzie di terzietà. G. FONDERICO, Dietro al
conquista del testo unico sul rito i rischi di possibili integrazioni e
modifiche, in Guida Norm., 2010,
28, 11.ù
Gli artt. 66 e
67, D.L.vo 104/2010, disciplinano la verificazione e la consulenza tecnica
senza indicarne la differenza.
La
giurisprudenza ha precisato che la verificazione disposta dal giudice consiste
in un mero accertamento disposto al fine di completare la conoscenza dei fatti
che non siano desumibili dalle risultanze documentali e, sotto tale aspetto, si
differenzia dalla consulenza tecnica d'ufficio che si estrinseca in una
valutazione tecnica di determinate situazioni da utilizzare ai fini della
decisione, con una valenza non meramente ricognitiva e circoscritta ad un fatto
specifico. Cons. St., sez. IV, 21 novembre 2005, n. 6447.
Mediante la verificazione il giudice chiede la ripetizione di un mero
accertamento tecnico, ad esempio, il conteggio dei voti nel processo
elettorale; mediante la consulenza tecnica , invece, egli compie un sindacato
sulla discrezionalità tecnica già esercitata dalla amministrazione. A. MASARACCHIA,
Nessuno spazio nel rito alle prove legali., in Giuda Dir., 2010,
n. 32, 75.
L’art.
67, D.L.vo
cod. proc. amm.,
regola le modalità per l’assunzione della consulenza tecnica d'ufficio
Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio,
il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro
cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine
delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento.
L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della
segreteria.
Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente
sono proposte, a pena di decadenza, entro lo stesso termine dato dal giudice per l’accettazione
della nomina e sono decise dal
presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile.
Il collegio con ordinanza dispone i successivi incombenti quali,
fra l’altro, la corresponsione al
consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso; la nomina di consulenti tecnici delle parti; la
trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio.
La giurisprudenza
ha però precisato che il potenziamento
dei mezzi istruttori utilizzabili ai fini del sindacato delle valutazioni di
natura tecnico-specialistica consente il pieno e diretto accertamento dei fatti
presi in esame all'amministrazione, ma non la sostituzione del giudice
amministrativo ai giudizi di tipo tecnico formulati dall'amministrazione
stessa. T.A.R. Sardegna, sez. I, 28 settembre 2004, n. 1434.
La consulenza
tecnica, pur disposta d'ufficio dal giudice amministrativo, non è destinata ad
esonerare la parte dalla prova dei fatti da essa dedotti e posti a base delle
proprie richieste (fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla
stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697
c.c.), ma mira a fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di
cognizioni tecniche non possedute da costui. Cons. St., sez. VI, 12
marzo 2004, n. 1261,
in Foro amm. Cons. St., 2004, 913.
La
giurisprudenza ha precisato che il sindacato giudiziale sulla discrezionalità
tecnica nell'ambito della giurisdizione su interessi legittimi, anche in tema
di pubbliche gare d'appalto, deve essere limitato ai vizi dell'atto
amministrativo e non può che essere un riesame della correttezza o meno
dell'operato dell'amministrazione: quindi, ove detto operato sia mancato oppure
sia stato assistito la motivazione lacunosa o incongrua, il giudice
amministrativo non può sostituirsi alla p.a. mediante consulenza tecnica
d'ufficio, ma deve limitarsi a rilevare l'illegittimità dell'atto per carenza
di motivazione ed ancor più di istruttoria. T.A.R. Liguria, sez. II, 7
settembre 2004, n. 1429, in Foro amm. T.A.R., 2004, 2501
E’ stato deciso
che il giudizio di una commissione medica, istituita per la valutazione dei
requisiti psico-fisici dei candidati all'assunzione in un corpo militare, è
sindacabile dal giudice amministrativo, anche mediante l'utilizzo di consulenza
tecnica volta a verificare la congruità dell'iter logico-argomentativo espresso
dall'organo amministrativo. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 16 giugno 2004, n.
1695, in Foro amm. T.A.R., 2004, 1878.
Ben può il
giudice amministrativo, che deve giudicare la legittimità di un permesso di
costruire rilasciato al controinteressato, avvalersi della consulenza tecnica
per l'esatta determinazione delle altezze del fabbricato e per la verifica del
corretto calcolo della volumetria. T.A.R. Lombardia
Brescia, 22 marzo 2004, n. 231, in Foro amm. T.A.R., 2004, 600.
14 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà non è un mezzo di prova ammesso nel processo
amministrativo, non avendo la stessa né la natura di prova documentale, poiché
consiste in una dichiarazione resa a pubblico ufficiale per il processo, né di
prova testimoniale, poiché non è resa davanti al giudice decidente nei modi e
nelle forme previsti dalla legge.
La
giurisprudenza rileva che non integra la prova richiesta per far ritenere
esistente la piena conoscenza degli atti impugnati quella fornita dai
resistenti, costituita da alcune dichiarazioni sostitutive nel caso di specie tutte
provenienti da personale dell'impresa appaltatrice interessata alla esecuzione
dei lavori. Esse non costituiscono prova e sono inammissibili nel giudizio
amministrativo dal momento che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà non ha alcun valore probatorio; né è ammissibile, ai sensi dell'art.
2724 c.c., la prova testimoniale in sostituzione dell'atto scritto e cioè della
notifica o comunicazione individuale. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 24
febbraio 2003, n. 294, in Foro Amm. T.A.R., 2003, 787.
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