1
I poteri
del commissario ad acta.
L’atto
di nomina conferisce formalmente al commissario i poteri di amministrazione
attiva.
Esso deve
precisare il contenuto dell’attività che il commissario è chiamato a svolgere (Landi
G., Potenza G. e Italia V., Manuale di diritto amministrativo 1999,
437).
La
giurisprudenza ha precisato che il commissario non svolge alcuna attività
propria dell'amministrazione di controllo, ma è chiamato ad esercitare il
potere che dalla legge è stato attribuito all'ente sostituito che si è reso
inadempiente (Cons. St., sez. IV, 27.4.2004, n. 2520).
Parallelamente,
il potere relativo alla funzione sostituita viene sottratto all’amministrazione
inadempiente.
Sotto
il profilo soggettivo si configura una lesione al diritto all’esercizio di una
funzione e si pone un contrasto di interessi fra l’amministrazione
sovraordinata e quella sostituita.
Il
potere del commissario si presenta come autonomo, non condizionato dalla
precedente attività dell’amministrazione.
Egli
svolge una funzione che trova fondamento nella legislazione speciale; egli deve
accertare la legittimità della richiesta sottoposta al suo esame.
La
giurisprudenza ha affermato che legittimamente il commissario ad acta
opera un'autonoma valutazione di merito delle risultanze procedimentali, in
luogo dell'amministrazione inottemperante; ciò implica, nella specie, il
compimento di ogni necessario riscontro tecnico direttamente da parte del
Commissario e l'attività del commissario ad acta è integralmente
sostitutiva di quella dell'amministrazione inottemperante. (T.A.R. Sicilia
Catania, sez. I, 30.12.2004, n. 4076).
Coerentemente
è stata negata al commissario la possibilità non solo di sindacare atti
presupposti, ma anche di richiedere all’amministrazione sostituita il
compimento di particolari attività. I commissari ad acta non hanno alcun
potere di ritirare, modificare o disapplicare gli atti pregressi
dell'amministrazione locale, dovendo limitarsi ad emettere, in via sostitutiva,
i provvedimenti la cui emanazione è stata omessa. Nella specie, il commissario ad
acta, invece di rilasciare la concessione edilizia per la quale era stato
nominato, l'aveva negata in attesa di chiarire la destinazione definitiva
dell'area. (T.A.R. Sicilia, sez. I, Catania, 5.9.1988, n. 1109, in Foro Amm.
, 1989, 1524).
E’
ipotizzabile da parte dell’amministrazione che esercita il potere sostitutivo
un potere di indirizzo dell’attività del commissario.
L’amministrazione
ha un controllo sicuramente più incisivo sul commissario, fissando i termini
per l’espletamento dell’attività; esso non può adottare alcun provvedimento una
volta che sia scaduto il termine affidatogli.
In
caso di inadempimento, l’amministrazione può revocare l’incarico affidandolo ad
altro commissario.
Nel
caso in cui la nomina sia richiesta dai privati, la normativa fissa su chi
debba gravare il costo relativo all’attività sostituita.
I
costi sono a carico dell’amministrazione inadempiente.
La
competenza alla liquidazione del compenso spetta al soggetto che ha proceduto
alla nomina.
Attesa
la configurabilità, in via generale, di conflitti tra commissario ad acta
ed ente sostituito, e ciò anche in forma virtuale, come accade nel caso di
specie in cui evidentemente l'interesse dell'amministrazione e dell'organo
straordinario si pongono già in via astratta su posizioni necessariamente
contrapposte, la soluzione non può essere rimessa ad una delle parti, essendo
necessario garantire una valutazione in termini di terzietà che, nel caso della
nomina in via amministrativa non contenziosa, non può che appartenere a chi vi
ha proceduto (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 7.10.2004, n. 13590).
La
giurisprudenza ammette la possibilità di impugnare le modalità di
determinazione del compenso presso il giudice amministrativo. Essa ha precisato,
con riguardo ai giudizi in cui si controverta del compenso spettante al commissario
ad acta, che laddove sussista un
potere discrezionale di fissazione da parte dell'autorità amministrativa e
venga in contestazione la congruità del compenso, trattandosi della tutela di
interessi legittimi, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
Laddove
l'indennità sia prestabilita dalla legge o da un atto generale, la controversia
ha ad oggetto un diritto soggettivo con consequenziale devoluzione all'autorità
giudiziaria ordinaria (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 7.10. 2004, n. 13591).
Tale
imposizione è sicuramente un deterrente all’inadempimento, poiché non vi è solo
la sottrazione di un potere male esercitato, ma l’attribuzione dei relativi
costi.
La
posizione del commissario nominato dall’amministrazione è sicuramente diversa
da quella del commissario nominato dal giudice.
2
I rapporti con
l’amministrazione sostituita.
La
scadenza del termine per l'emanazione del provvedimento richiesto, seguita
dall’avvio del procedimento sostitutivo, non limita il potere dell’autorità ad
emettere il provvedimento.
L’emanazione
della diffida a provvedere, nel caso del silenzio inadempimento o rifiuto, non
consuma il potere di adottare il provvedimento, per un’evidente supremazia del
principio della economia degli atti giuridici.
Se la
diffida comporta il tempestivo esercizio del potere da parte dell’autorità che
si vuole sostituire, lo scopo di ottenere il provvedimento si è evidentemente
realizzato e, quindi, tale interesse si trasforma in quello eventuale
all’impugnazione dello stesso qualora esso non sia conforme alle norme di
azione.
L’ente
può emettere il provvedimento anche successivamente alla richiesta di
intervento sostitutivo.
In
tal caso l’intervento sostitutivo è sospeso con la notifica della decisione al
commissario, fatte salve le eventuali spese da lui sostenute fino a quel
momento che l’autorità sostituenda deve corrispondere.
La giurisprudenza
ha riconosciuto che i due poteri, quello comunale e quello sostitutivo
regionale, sono concorrenti.
L’ente
non viene, infatti, privato del potere di decidere fino a quando non si
espliciti l’esercizio del potere del commissario.
Nel
caso di inerzia del comune sulla domanda di concessione edilizia, il potere
sostitutivo concesso alla regione Lazio dall'art. 42 della l. r. 28.7.1978, n.
35 permane fino a quando il comune stesso non abbia provveduto; è pertanto
legittima la concessione edilizia rilasciata dalla regione dopo la scadenza del
termine per provvedere, ma prima che il comune abbia adottato un qualsiasi
provvedimento (Cons. St., sez. IV, 23.4.1982, n. 227).
La dottrina,
diversamente dall’indirizzo giurisprudenziale, ritiene che l’ente sia privato
del potere con la nomina del commissario. Essa produce la perdita della
legittimazione ad adottare l’atto il cui compimento è stato affidato al
commissario (Cerulli Irelli V., Corso di diritto amministrativo, 1997,
179).
Un indirizzo
giurisprudenziale condivide tale impostazione affermando che, se è vero che
l'Amministrazione rimane titolare del potere di provvedere, anche tardivamente,
dopo la scadenza del termine fissato dal giudice. E’ anche vero che, all'atto
di insediamento del commissario ad acta, ovvero
con la redazione del verbale di immissione del commissario nelle
funzioni amministrative e con la sua presa di contatto con l'Amministrazione,
si verifica un definitivo trasferimento dei poteri, rimanendo precluso
all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento. (Cons. Stato, sez. V,
21.5.2010, n. 3214 ).
3
Il
procedimento sostitutivo come sistema di controllo della funzione.
Il
sistema appare garantista per quanto attiene la possibilità di tutela sugli
atti attraverso il meccanismo demolitorio, mentre le norme che garantiscono la
tutela sul silenzio dell’amministrazione sono inefficaci.
L’inconsistenza
della tutela, peraltro, trova piena giustificazione teorica in quanto si basa
sul dogma dell’autonomia degli enti cui è conferito il potere di svolgere
l’attività amministrativa.
Tale rispetto
della volontà dell’ente territoriale si ritrova anche nel precedente
inquadramento dottrinale che classificava tali enti come autarchici, ossia
distinti dallo Stato, ma strumentali rispetto ad esso e perciò legati da
vincoli di soggezione (Sandulli A. M., Manuale di diritto amministrativo,
1989, 190).
Si
riconosce da parte della dottrina dominante il sostanziale rispetto della
volontà dell’ente territoriale.
Essa afferma che, poiché gli interessi dell’ente
autarchico appartengono alla sua sfera e non a quella dello stato, l’interesse
che lo Stato persegue mediante il controllo non può interferire con l’interesse
autarchico in modo da creare, al momento dell’atto, un solo unitario interesse:
ed ecco che il soggetto del controllo persegue un suo interesse, ma il soddisfacimento
di questo interesse non può contaminare formalmente quello dell’interesse
autarchico e si limita a condizionarlo dall’esterno (Berti G., Caratteri
dell’amministrazione comunale e provinciale, 1969, 81).
La sostanziale
ripulsione al sistema del controllo sostitutivo trova ulteriore conferma nella
costruzione della dottrina che ravvisa il controllo sostitutivo come forma di
sorveglianza ben più pregnante della forma normale di controllo sugli atti (Benvenuti
F., Appunti di diritto amministrativo, 1959, 69).
Il revirement
riscontrato nella legislazione evidentemente segue altre logiche che non
sono quelle delle costruzioni dottrinali, ma che rispondono all’esigenza - che
si concretizza con sempre maggiore forza - di garantire tempi brevi di risposta
alle istanze del richiedente soprattutto se queste provengono da soggetti
economici sempre più impegnati nella competizione esasperata imposta dalla
mondializzazione dei mercati.
4
La
tutela.
La
nomina del commissario è soggetta ad impugnazione qualora si ravvisi un vizio
sotto il profilo della legittimità o qualora si neghi la necessaria
imparzialità nell’esercizio della funzione.
Il
commissario ad acta deve offrire completa garanzia di legalità e di
imparzialità per l'espletamento di un'attività che, pur essendo la medesima che
avrebbe dovuto essere prestata dall'amministrazione, ne differisce, tuttavia,
giuridicamente, perché si fonda sull'ordine contenuto nella decisione del
giudice amministrativo.
Nella
specie è stata ritenuta inopportuna, per l'esecuzione di una decisione che
imponeva l'assegnazione di alloggio di cooperativa edilizia, la nomina a
commissario ad acta del presidente
IACP (Cons. St., sez. IV, 14.10.2004, n. 6673).
Sono
legittimati ad agire contro i provvedimenti di nomina anche i singoli
componenti dell’amministrazione sostituita.
E' ammissibile il ricorso proposto da singoli consiglieri comunali per
l'impugnazione dell'atto di nomina di un commissario straordinario ad acta
con poteri sostitutivi del consiglio, facendosi valere lesione del diritto
all'ufficio - degradato ad interesse legittimo di fronte all'esercizio del
potere tutorio - che non appartiene soltanto all'organo collegiale nel suo
insieme, ma anche personalmente e separatamente a ciascun consigliere, in
relazione alla titolarità dei rispettivi uffici
(Cons. St., sez. IV, 15.5.1979, n. 360, in Foro Amm., 1979, 903,
I).
La giurisprudenza
ha sancito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella
controversia avente ad oggetto il potere sostitutivo della Regione nei
confronti dell'ente locale esercitato con la nomina di un commissario
"ad acta", con
l'incarico di provvedere alla modifica della graduatoria comunale degli aventi
diritto ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma.
La controversia non
involge infatti diritti soggettivi, ma la tutela dell'interesse del Comune al
rispetto della sua sfera di competenza, asseritamente lesa dal provvedimento
impugnato di nomina del commissario ad acta, che sostituisce la Regione all'ente locale nella
gestione amministrativa dei contributi finanziari da erogare per il recupero
delle abitazioni danneggiate dal terremoto; segue da ciò che, trattandosi di
interesse legittimo, la cognizione della questione resta devoluta alla
giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. (T.A.R. Basilicata
Potenza, sez. I, 16.4.2010, n. 204).
Per la dottrina i
provvedimenti del commissario sono imputati all’amministrazione sostituita (Cerulli
Irelli V., Corso di diritto amministrativo , 1997, 179).
Essa
assume la legittimazione passiva nell’eventuale giudizio di impugnazione
dell’atto emanato dal commissario. Il commissario ad acta non svolge
alcuna attività propria dell'amministrazione di controllo, ma è chiamato
proprio ad esercitare il potere che dalla legge è stato attribuito all'Ente
sostituito che invece si è reso inadempiente; i provvedimenti emanati da un
commissario ad acta devono, quindi,
essere imputati direttamente ed esclusivamente all'amministrazione sostituita,
sicché è quest'ultima che è legittimata all'impugnazione della sentenza che li
ha annullati (Cons. St., sez. VI, 16.10.2002, n. 5647).
Nel
caso di specie relativo al potere del commissario ad acta per la formazione
del Piano Regolatore Generale è stato ritenuto che egli non possiede autonoma e
distinta legittimazione nel giudizio di impugnazione degli atti da lui adottati
né diventa contraddittore necessario, dato che i suoi atti sono riferibili alla
amministrazione in luogo della quale è chiamato ad agire, per cui il giudizio è
correttamente instaurato nei confronti di questa ultima (T.A.R. Trentino Alto
Adige Trento, 1.11.2004, n. 368).
L’amministrazione
sostituita non può esercitare su questi atti di nomina il potere di autotutela,
perché così facendo essa porrebbe nel nulla il potere sostitutivo dell’autorità
che ha nominato il commissario.
L'attività
della Regione nell'ambito dell'esercizio dell'attività di controllo sostitutivo
degli enti locali si esaurisce all'atto stesso della nomina del commissario ad
acta e dell'individuazione della funzione da svolgere in luogo dell'ente
inadempiente, atteso che il commissario non svolge alcuna attività propria
dell'amministrazione di controllo, ma è chiamato ad esercitare il potere che
dalla legge è stato attribuito all'ente sostituito che si è reso inadempiente (Cons. St., sez. IV, 11.2.2003, n. 743).
Il
provvedimento del commissario può essere per contro impugnato dal ricorrente e
dai terzi che dallo stesso si ritengono lesi secondo i principi generali.
5
Il
silenzio del commissario. Il mancato esercizio del potere sostitutivo.
In
carenza di determinazione del commissario entro i termini previsti si ripropone
la necessità di agire anche contro l’inerzia del soggetto che avrebbe dovuto
porre rimedio all’inadempienza dell’amministrazione.
Il
sistema attuale non propone rimedi risarcitori avverso il silenzio del
commissario.
In
ogni caso è evidente che l’inerzia si concretizza alla fine del suo mandato:
conseguentemente la tutela si deve esercitare contro l’amministrazione
sostituita impugnando il silenzio inadempimento.
Ricorrere
contro il silenzio inadempimento del commissario una volta che egli ha esaurito
il mandato e non ha più la facoltà di porre in essere il provvedimento
richiesto non appare formalmente corretto.
La
giurisprudenza, peraltro, riconosce il potere di tutela nei confronti di
entrambi gli organi.
Gli
effetti dell’illegittimità del silenzio si riflettono in ogni caso,
sostanzialmente, sulla amministrazione inadempiente, poiché l’organo
straordinario, esaurita la sua attività anche coll’inadempimento, non è mai
soggetto passivo dell’azione giurisdizionale.
La
giurisprudenza ha precisato che l'istituto dell'esercizio dei poteri
sostitutivi, apprestato dall'ordinamento come ulteriore strumento di tutela
avverso il silenzio-inadempimento del sindaco su domanda di concessione
edilizia, comporta il mero trasferimento, o l'attribuzione, ad altro organo
dell'esercizio di un potere a provvedere.
Resta
salva la piena titolarità del potere medesimo nell'organo sostitutivo.
L’esercizio
dei poteri sostitutivi configura un fenomeno concorrente di potere, che viene
meno con l'adozione della determinazione da parte di uno dei due organi,
sostituto o sostituito, poiché l'adozione della determinazione soddisfa
l'obbligo di conclusione del procedimento e fa venire meno la materia e la
causa stessa del provvedere.
Finché
non interviene una determinazione da parte dell'uno o dell'altro organo,
entrambi, pur dopo il realizzarsi del rispettivo silenzio-rifiuto, conservano
l'obbligo di provvedere e, quindi, in capo ad entrambi può intraprendersi
l'azione di accertamento della illegittimità dell'inerzia (T.A.R. Lazio, sez. I, 20.9.1991, n. 1591, in T.A.R.,
1991, I, 3366).
2 commenti:
Suppongo che siano tanti a temere l'azione di accertamento! (Della illegittimità dell'INERZIA!!!)
CITTADINI! STUDIATE IL DIRITTO AL FINE DI DIFENDERE LA VOSTRA ESISTENZA QUOTIDIANA DI FRONTE AD ABUSI E SOPRUSI INNUMEREVOLI.
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