1. Il controllo. Principi costituzionali.
La
materia dei controlli dello Stato e delle regioni sugli enti locali è
disciplinata dalla costituzione modificata dall’artt. 6, l. cost. 3/2001.
La
riforma ha determinato il superamento della logica dei controlli dello Stato
sugli atti e sugli organi delle regioni e degli enti locali, sostituendola con
la logica della sussidiarietà e della leale collaborazione, alla luce della
quale deve dunque essere valutato anche il sistema dei poteri sostitutivi. (Dickmann R., Competenza e regime giuridico
dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri sostitutivi e di ordinanza
del governo, in Foro amm. CDS , 2008, 9, 2549).
La
norma afferma che il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle
Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto
di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali.
La
legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione, ex art. 120 cost.,
sost. art. 6, l. cost. 18.10.2001, n. 3.
L’attribuzione
di gran parte dei poteri normativi e amministrativi dallo Stato agli enti
territoriali ha posto la necessità di garantire che lo Stato debba potersi
sostituire all’ente inerte o inadempiente.
Tale potere
sostitutivo trova la sua giustificazione nella condotta dilatoria posta in
essere dall’ente incaricato per l’esercizio di un potere (Cesaroni P., 2004
I controlli, in Caringella F. (a cura di) Corso di diritto
amministrativo, 2004, 1621).
La
norma, pur sancendo il principio del controllo sostitutivo del Governo sugli
enti territoriali.
Le disposizioni degli artt. 141 e 142 tuel, che consentono al
Governo di intervenire sugli organi degli enti locali in base al presupposto
della sussistenza di gravi e persistenti violazioni di legge sono compatibili
con il sistema complessivo di equiordinazione degli enti locali con lo Stato e
le regioni e con la più accentuata autonomia degli stessi ex art. 114 cost, recati dal nuovo Titolo V della Costituzione.
Il vigente ordinamento costituzionale contempla due forme di
ingerenza statale nell'autonomia delle amministrazioni locali: quella di natura
sostitutiva di cui all'art. 120 cost., che fa fronte ad esigenze oggettive da
perseguire con un intervento surrogatorio, e quella, riferibile sotto il
profilo sistematico agli artt. 126 e 117, comma 2, lett. p), cost., che è
espressione di un potere di controllo sugli organi e presuppone la sussistenza
di violazioni da sanzionare, in vista del soddisfacimento di un rilevante
interesse nazionale (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 18 .3.2010,
n. 427).
L'art.
120 della Costituzione sul potere sostitutivo trova attuazione nella l.
131/2003 che definisce il procedimento per l’esercizio del potere sostitutivo
che deve necessariamente concretarsi in una preventiva diffida all’ente
preposto perché eserciti le funzioni ad esso demandate.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per
materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito
l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del
Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi,
ovvero nomina un apposito commissario.
Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta
regionale della Regione interessata al provvedimento.
Qualora
l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città
metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il
Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito, ex art.8, l. 5.6.2003, n.131.
1.1
Le
eccezioni di incostituzionalità.
La cost. 5.6.2003, n. 131, ha superato le
eccezioni di incostituzionalità in quanto fissa dei principi generali che
devono essere disciplinati con procedimenti speciali dal legislatore ordinario.
La
giurisprudenza ha affermato che è inammissibile la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 8 commi da 1 a 4, l. 5.6.2003, n. 131, il quale dà
attuazione all'art. 120 cost., censurato dalla provincia di Bolzano e dalla
regione Sardegna per violazione delle competenze di cui al combinato disposto
degli art. 117 comma 3 cost., art. 10, l. cost. 18.10.2001, n. 3, artt. 8, 9,
10, 52 ultimo comma e 107 dello statuto per il Trentino Alto Adige e artt. 3,
4, 5, 56 dello statuto sardo e delle relative norme di attuazione, nonché in
relazione agli artt. 70 e 77 cost.
Poiché
il concreto trasferimento alle regioni ad autonomia speciale delle funzioni
ulteriori attratte dal nuovo titolo V deve essere effettuato con le procedure
previste dall'art. 11, l. 131 del 2003, ossia con norme di attuazione degli
statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche, fino a quando tali
norme di attuazione non saranno state approvate la disciplina del potere
sostitutivo di cui si contesta la legittimità resta nei loro confronti priva di
efficacia e non è idonea a produrre alcuna violazione delle loro attribuzioni
costituzionali (Corte cost., 19.7.2004, n. 236).
La
Corte costituzionale ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti
per l’esercizio del potere sostitutivo da parte delle regioni. La
giurisprudenza ha ritenuto infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art 91, 8° co., l. r. Veneto
4.11.2002, n. 33, nella parte in cui prevede che, trascorso il termine
stabilito per i comuni per l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici con
la previsione della disciplina urbanistico edilizia dei complessi ricettivi
all'aperto esistenti e, ove occorra, con l'individuazione delle aree
specificamente destinate agli insediamenti turistico ricettivi, in relazione
alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale, la regione
procede alla nomina di un commissario ad acta, in riferimento agli art.
114, 117 e 120 cost. (Corte cost., 27.1.2004, n. 43).
2. I caratteri del controllo sostitutivo.
Il procedimento
sostitutivo si inquadra fra i procedimenti di controllo; esso presuppone il
potere di riesame da parte di un organo sovraordinato o comunque diverso da
quello che ha potestà di emanare un determinato provvedimento (Galli R., Corso
di diritto amministrativo, 1996,
765).
La
necessità di una elaborazione generale del potere sostitutivo si impone in
relazione alla sempre maggiore influenza dell’esercizio delle funzioni
amministrative su una società che diventa via via più complessa ed articolata
attraverso un pluralismo di enti che godono di una grande autonomia.
Orbene,
l’interprete deve riscontrare che l’esercizio del potere è funzione esclusiva
dell’amministrazione e non ammette interferenze; che l’azione giurisdizionale
di accertamento costitutivo della giustizia amministrativa, delineati i
contorni di legittimità, impone all’organo inadempiente di emanare il
provvedimento.
Da
questi presupposti nasce la possibilità che l’ente non eserciti i suoi poteri -
nei tempi previsti da norme o regolamenti che impegnano non solo
l’amministrazione procedente, ma anche l’intero apparato dei pubblici poteri
per la realizzazione dell’interesse pubblico – e che sia impedita
all’amministrazione sovraordinata ogni possibilità di intervento, poiché
l’attività non è soggetta a prescrizioni o decadenze.
Per
la giurisprudenza il potere sostitutivo è collegato a posizioni di controllo o di vigilanza, ovviamente esulanti
da relazioni di tipo gerarchico, che può esser esercitato dallo Stato o dalla Regione soltanto in relazione ad attività rispettivamente
regionali e locali di carattere obbligatorio.
Dette attività devono essere prive di discrezionalità nell'an (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo), sia perché sottoposte per legge a termini perentori, sia
per la natura degli atti da compiere, la cui obbligatorietà costituisca il
riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia è preordinato
l'intervento sostitutivo.
Detto potere è strumentale rispetto all'esecuzione o
all'adempimento di obblighi ovvero rispetto all'attuazione di indirizzi o di
criteri operativi, i quali siano basati su interessi preminenti in grado di
permettere allo Stato o alla Regione, quando ricorrano le
necessarie condizioni di forma e di sostanza per un intervento sostitutivo, di superare, in via del tutto eccezionale, la separazione delle
competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali. (T.A.R. Basilicata Potenza, 16.4. 2010, n.
204).
Nell’ambito
dei provvedimenti di controllo si fa distinzione fra i controlli sugli atti e
quelli sugli organi.
Nell’ambito
dei controlli sugli organi la dottrina distingue i controlli sostitutivi
semplici da quelli repressivi.
Il
primo attribuisce all’organo superiore il potere di sostituirsi, spesso
mediante la nomina di un commissario ad acta, all’organo inferiore o ad
altro ente che sia inerte o in ritardo nel compimento di determinati atti
(Cesaroni P., I controlli op. cit., 2004, 1623).
Il
controllo sostitutivo repressivo accompagna al potere sostitutivo l’irrogazione
di sanzioni nei confronti dell’organo controllato.
I controlli
sostitutivi repressivi possono comportare anche lo scioglimento dell’organo
soggetto al controllo, al fine di sostituirlo con altro di nuova formazione
(Vandelli L. , Controlli sugli atti della regione della provincia e del
comune, in Dig. Disc. Pubbl., 1988, IV, 85).
Nel
periodo necessario alla costituzione della nuova amministrazione i poteri
dell’ente soppresso sono attribuiti ad un commissario.
Le
fattispecie previste dal legislatore sono quelle della sostituzione dei
consigli regionali inadempienti da parte del governo, art. 126 cost., e lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali per atti contrari alla
costituzione da parte degli organi regionali di controllo.
Il
nostro esame ha come oggetto i controlli sostitutivi semplici che hanno il
compito di sostituire l’amministrazione per il compimento di un determinato
atto.
E’
necessario, quindi, in primo luogo, determinare l’autorità che abbia il potere
di subentrare.
Lo
schema del controllo sostitutivo presenta di norma due autorità, una
sovraordinata rispetto all’altra e che la sostituisce nel compimento di atti
obbligatori.
Lo
schema procedimentale esclude, quindi, nella sua costruzione originaria,
l’intervento di parti private stante che l’obbligatorietà dell’atto, che deve
essere posto in essere, qualifica ad intervenire solo un soggetto pubblico
specificatamente predeterminato.
La
fattispecie designata dal legislatore ha valore tassativo.
Gli schemi più ricorrenti sono quelli relativi alla sostituzione dell’autorità regionale inadempiente da parte del Governo centrale o da parte di un ministero determinato ovvero quelli relativi alla sostituzione, da parte dell’amministrazione regionale o di un organo regionale, degli enti locali inadempienti.
Gli schemi più ricorrenti sono quelli relativi alla sostituzione dell’autorità regionale inadempiente da parte del Governo centrale o da parte di un ministero determinato ovvero quelli relativi alla sostituzione, da parte dell’amministrazione regionale o di un organo regionale, degli enti locali inadempienti.
Il
potere amministrativo all’emanazione di un provvedimento può essere surrogato
solo da un’altra autorità cui il relativo potere sia attribuito dalla legge.
Al
privato è riconosciuto un potere di tutela giurisdizionale contro il silenzio
oltre a quello di stimolo dell’azione dell’amministrazione inadempiente, che
può anche trasformarsi nella potestà di richiedere l’esercizio del potere
sostitutivo da parte dell’autorità sovraordinata.
3. Il controllo sostitutivo bidirezionale.
Nel
momento in cui l’amministrazione centrale viene ridimensionata, attraverso il
decentramento delle sue funzioni, nel fondamento stesso dei suoi poteri, la
dottrina pone il problema se si possa esercitare una azione sostitutiva anche
nei suoi confronti ossia se sia possibile consentire agli enti territoriali o
sottoordinati un intervento per costringere ad un determinato adempimento
l’amministrazione centrale.
Il
controllo non si rivolge solo dall’alto - amministrazione centrale - verso il
basso – amministrazione periferica - ma anche viceversa, quindi, in maniera
bidirezionale.
Se,
ad esempio, l’amministrazione centrale è tenuta per legge ad una determinata
attività amministrativa, come nel caso di una erogazione di fondi in favore di
enti, ci si chiede se sia possibile, in carenza di provvedimenti, esercitare un
controllo sostitutivo.
L’ente
beneficiario può arrivare a sostituire all’amministrazione centrale
inadempiente un altro soggetto che per essa adempia?
Evidentemente
la risposta non può essere che negativa, poiché nell’impianto legislativo
mancano norme che prevedano una simile possibilità, soprattutto poiché il
controllo, in una amministrazione centralizzata, è visto culturalmente come
operazione di impulso all’attività amministrativa che può avere come soggetto
attivo solo l’organo gerarchicamente superiore.
E’
ammesso tuttavia il ricorso alla giustizia amministrativa contro il silenzio
Ad
esempio per la giurisprudenza sussiste
un obbligo della Presidenza del Consiglio dei ministri di provvedere in
relazione alla richiesta prevista dall'art. 7, 4° co., d.p.r. 31.7.1978, n.
571.
Ciò in quanto la norma citata prevede un meccanismo assolutamente
originale di impulso dell'azione governativa da parte della Provincia autonoma
di Bolzano, posto a tutela dei principi della proporzionale etnica e del
bilinguismo nell'assegnazione dei pubblici dipendenti agli uffici siti nella
sua circoscrizione territoriale.
Tali principi garantiscono la parità dei diritti dei cittadini dei
diversi gruppi linguistici e tutelano le
differenze etniche e culturali dei gruppi stessi e dell'intero tessuto sociale
della provincia .
Il sistema rappresenta un tipico esempio di collaborazione fra
organi di rango costituzionale, che risulterebbe completamente vanificato
qualora si accedesse alla tesi, secondo cui dalla richiesta di
"révoca" ivi contemplata non nascerebbe in capo alla Presidenza del
Consiglio un obbligo di provvedere.
Obbligo che non può in alcun modo essere eluso.
il
soggetto, che sia interessato alla definizione di tale procedimento (e cioè a
seconda dei casi, i commissari del Governo, la regione o la provincia di
Bolzano), per impugnare il relativo silenzio-inadempimento, strumentale alla
rimozione dell'inerzia amministrativa, ha l'onere di seguire il rigoroso iter
ordinario, caratterizzato, ai sensi dell'art. 25, d.p.r. 10.1.1957, n. 3,
dalla
presentazione di un'istanza e dal silenzio protrattosi per almeno sessanta
giorni dalla successiva diffida a provvedere entro un congruo termine, comunque
non inferiore a trenta giorni, notificata secondo la procedura prevista per gli
atti giudiziari. Pertanto, solo quando il procedimento è concluso e si è
formato il silenzio inadempimento, l'interessato ha la facoltà di proporre
ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine
assegnato con l'atto di diffida, non essendo consentita l'immediata
impugnazione del silenzio conseguente alla mancata risposta all'istanza
formulata dall'interessato, ma non seguita dalla formale diffida
dell'amministrazione (Cons. Stato , sez. IV, 19 .7.2004,
n. 5182).
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