1
Il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica è il ricorso amministrativo avverso atti amministrativi definitivi,
ovvero che abbiano già esperito gli ordinari ricorsi amministrativi nell'ambito
dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi del d.p.r. 1199/1971, art. 8. (Centofanti
N. e Centofanti P., Il formulario del diritto amministrativo, 2010,
419).
La
norma disciplina l’alternativa fra ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Vale
la regola della improcedibilità del ricorso amministrativo al Presidente della
Repubblica se è stato proposto quello giurisdizionale di cui all’art. 8, d.p.r.
24.11.1971, n. 1199:
La giurisprudenza ha affermato che il
ricorso
al g.a. nella parte in cui censura un'ordinanza di demolizione per
illegittimità derivata da un diniego di condono già impugnato con ricorso
straordinario
al Capo dello Stato è inammissibile per violazione del principio di alternatività
tra ricorso
straordinario
e ricorso
giurisdizionale, principio testualmente riferito al caso di ricorsi proposti,
nelle diverse sedi giurisdizionale e straordinaria, avverso gli stessi atti, e
progressivamente esteso, in via d'interpretazione giurisprudenziale,
all'ipotesi dell'impugnativa di atti distinti, purché legati tra loro da un
nesso di presupposizione.
La valutazione delle conseguenze,
che deriverebbero da una mancata applicazione del principio dell'alternatività
tra tali rimedi, convince dell'imprescindibile necessità di tale soluzione per
evitare che si possa formare un contrasto tra giudicati (T.A.R. Veneto Venezia,
sez. II, 3.6.2010, n. 2376).
Il ricorso straordinario è rimedio concorrente,
ma alternativo ai ricorsi giurisdizionali, salva la possibilità dei controinteressati
di richiedere che il ricorso sia trasferito in sede giurisdizionale, con le
relative incombenze obbligatorie del ricorrente, che deve costituirsi nel
giudizio amministrativo in termini perentori, ai sensi del d.p.r. 1199/1971,
art. 10.
Per il
principio dell'alternatività il proposto ricorso straordinario rende
inammissibile quello giurisdizionale poi notificato, nella parte in cui il
secondo si sovrapponga al primo.
La
giurisprudenza ritiene che tale principio ponga dei limiti all’attività del
giudice successivamente adito per censurare l’atto consequenziale al
provvedimento impugnato con ricorso.
L’esame
giurisdizionale del provvedimento consequenziale è negato dal principio di
alternatività fra ricorso straordinario e giurisdizionale e la sua ratio
è tesa ad evitare che la medesima questione sfoci in pronunce divergenti.
La
preventiva proposizione del ricorso straordinario avverso un atto presupposto
rispetto a quello formante oggetto del successivo ricorso giurisdizionale, pur
non comportando l'inammissibilità di quest'ultimo ex art. 8, 2° co.,
d.p.r. 24.11.1971, n. 1199, determina la sospensione del giudizio, ex artt. 295 e 298 c.p.c., in attesa
dell'esito del procedimento amministrativo concernente il ricorso straordinario
avverso l'atto presupposto (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 19.12.2003,
n. 2708).
Il
ricorrente ha l'obbligo di costituirsi in giudizio presso il T.A.R. competente
e di darne comunicazione all'amministrazione ed al controinteressato entro
sessanta giorni dalla notifica dell'opposizione.
Il
successivo ricorso tardivo - sia come autonomo ricorso giurisdizionale sia come
atto di trasposizione in sede giurisdizionale dell'impugnazione già proposta
come ricorso straordinario - è irricevibile.
Il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è rimedio amministrativo
abbastanza normale ed utilizzato, specie in materia di pubblico impiego, poiché
consente al ricorrente di impugnare atti
amministrativi
direttamente, senza l'ausilio del difensore.
Per
contro, l'istituto non presenta la necessaria caratteristica della celerità e
difficilmente è concessa la sospensiva del provvedimento impugnato.
Trascorsi
centoventi giorni per la trasmissione del ricorso debitamente istruito dal
Ministero competente, salvo l'autodeposito del ricorrente medesimo, si può
ottenere il prescritto parere dal Consiglio di Stato nei successivi sei mesi,
con conseguente possibilità di adottare entro l'anno la decisione con decreto
del Presidente della Repubblica, ai sensi del d.p.r. 1199/1971, art. 11.
In
tal modo il ricorso straordinario diventerebbe un metodo estremamente efficace
di tutela amministrativa.
Col
sistema dei ricorsi amministrativi è la stessa pubblica amministrazione che
giudica sui suoi atti, mentre, con i ricorsi
giurisdizionali
da presentare alla giustizia amministrativa, la decisione sugli atti
dell'amministrazione è affidata ad organi esterni alla stessa p.a. che
presuppongono una maggiore imparzialità.
Il
silenzio rifiuto dell’amministrazione può essere impugnato col rimedio del
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica purché si osservino le
scansioni procedimentali previste.
2
Il
termine della fase istruttoria.
Il
termine fissato dall'art. 11, d.p.r.
1199/1971, che fissa 120 giorni per la chiusura della fase istruttoria del
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la trasmissione degli
atti al Consiglio di Stato è considerato meramente ordinatorio e difficilmente
viene rispettato.
Con
l'entrata in vigore dell'art. 2 della l. 241/1990, che ribadisce il principio
dell'obbligo della conclusione del procedimento amministrativo entro i termini
preventivamente fissati, la situazione è destinata a mutare radicalmente.
Come
era conseguentemente deducibile la giurisprudenza ha affermato che l'obbligo
alla conclusione del procedimento
è da
riferirsi pure alla fase endoprocedimentale,anche se condizionata
dall'emanazione dei regolamenti da approvarsi dalle singole amministrazioni nei
termini previsti dalla legge.
L'organo al quale è assegnato il ricorso procede
all’istruttoria del medesimo.
Se esso riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i
fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può
richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero
ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le
parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti.
Se il ricorso è stato notificato ad alcuni soltanto dei
controinteressati, l’organo competente sollecita lo stesso Ministero ad
ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ex art. 13, d.p.r. 1199/2000,
Lo stesso art. 13, d.p.r. 1199/2000, mod. art. 69, l.
69 del 2009, precisa che se l’organo istruttore ritiene che il ricorso non possa essere
deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità
costituzionale che non risulti manifestamente infondata, esso sospende
l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione,
ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti
della l. 11 marzo 1953, n. 87 , nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi
indicati.
La dottrina
ritiene che detta modfica risolva definitivamente la questione della natura
giuridica dell'istituto nel senso della natura giurisdizionale del medesimo. (Bertonazzi
L., Recenti novità normative in tema di ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, in Urb. App., 2009, 1289.
L'obbligo
al rispetto dei termini, come se non bastasse, è stato ribadito dalla direttiva
27.7.1993 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Gazz. Uff.,
29.7.1993, n. 176.
Questa
prevede che, in caso di deposito del ricorso ad opera del ricorrente presso il
Consiglio di Stato per l’inottemperanza del ministero, questo deve provvedere
alla richiesta istruttoria del Consiglio entro trenta giorni.
La
direttiva sancisce l'obbligo per i ministeri competenti di dare comunicazione
ai ricorrenti dell’avvenuta presentazione del ricorso, del nominativo del
responsabile del procedimento e del termine entro cui l'istruzione sarà
presumibilmente completata, con il suggerimento di procedere a sanzioni
disciplinari nei confronti dei funzionari inadempienti.
3
La
richiesta di sospensiva.
Nell’ambito
del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa al
ricorrente, ove siano documentati danni gravi ed irreparabili, la sospensione
dell’atto impugnato, ex art. 2, 4° co., l. 205/2000.
Il
ricorrente può presentare nel ricorso o con atto separato un’istanza di
sospensiva, ai sensi del d.p.r. 1199/1971, proprio per evitare che gli effetti
dannosi del provvedimento possano prodursi.
Requisiti
dell'istanza sono quindi il danno grave del ricorrente e il fumus boni iuris.
La
sospensiva è disposta con atto motivato del Ministero competente, ai sensi
dell’art. 8, d.p.r. 1199/2000, su conforme parere del Consiglio di Stato.
L’intervento
legislativo segue la prassi già esistente, ma sostanzialmente non elimina i
dubbi che la mancanza di contraddittorio fa sorgere sulla possibilità di
un’immediata percezione da parte dell’organo amministrativo adito dei reali
interessi delle parti in causa; esse devono, infatti, affidarsi a memorie
scritte che non possono essere illustrate oralmente.
Difformemente
dai ricorsi giurisdizionali per i ricorsi amministrativi non vi è una norma che
preveda i tempi tecnici entro i quali la sospensiva deve essere decisa per cui
il rimedio ha scarse possibilità di ottenere i suoi effetti, proprio perché non
sono fissati i tempi tecnici entro cui la tutela cautelare deve esplicarsi.
Il Consiglio di Stato in sede
consultiva ha ritenuto che al fine di rendere compatibile l’urgenza di
provvedere sulla domanda cautelare con la tutela dell’Amministrazione e dei contro interessati, il collegio:
a) accerta preliminarmente se la
domanda cautelare
è assistita dai prescritti requisiti del "periculum in mora" e del danno grave ed irreparabile;
b) nel caso di sussistenza dei
prescritti requisiti adotta una deliberazione cautelare provvisoria, che diventa definitiva
se il Ministero competente od una qualsiasi delle parti non ne chieda il
riesame entro il termine di 60 giorni (in analogia all’identico termine
previsto dall’art. 9, comma 4, d.p.r. n. 1199/1971, e nella quale si
preannuncia il rinvio del ricorso a data fissa per l’esame del merito una volta
decorso un ulteriore termine di 120 giorni, per consentire eventuali domande d’accesso o la
presentazione e lo scambio tra le parti di eventuali memorie, motivi aggiunti o
ricorsi incidentali, ovvero la predisposizione della relazione ministeriale;
c) nel caso di riesame, adotta una
deliberazione cautelare
definitiva, contenente la fissazione della data per l’esame di merito;
d) dispone la trasmissione immediata
(senza passare attraverso il Segretariato Generale) della deliberazione cautelare dalla
sezione al Ministero competente mandando alla segreteria di pubblicare il
parere sul sito istituzionale del Consiglio di Stato;
e) in analogia con quanto previsto
per il ricorso giurisdizionale, deve ritenersi consentita anche l’emanazione di
altre misure cautelari provvisorie.(Cons. Stato comm. spec., 28.4.2009, n.
920).
4
La proponibilità
dell'azione risarcitoria con ricorso
straordinario.
La proponibilità
dell'azione risarcitoria con ricorso straordinario è questione che viene
di regola risolta in senso negativo il Consiglio di
Stato ha più volte bloccato i tentativi di agganciare l'azione di risarcimento
al ricorso
straordinario (Cons. Stato, sez. I, 23 gennaio 2008, n. 20 ).
Secondo un
indirizzo minoritario l'istanza risarcitoria appare ammissibile in termini generali
anche in sede di ricorso straordinario, atteso che tale rimedio è preordinato ad
assicurare la tutela contenziosa in coerenza alla natura delle posizioni
giuridiche soggettive dedotte, tenuto anche conto, da un lato, della sua
fungibilità ed alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale e,
dall'altro, del fatto che, ormai, per ragioni di economicità, speditezza e
concentrazione della tutela invocata, si tende ad espungere dal nostro
ordinamento la c.d. tutela del doppio binario (prima annullamento in sede
giurisdizionale o straordinaria e, poi, risarcimento in sede giurisdizionale.
(Cons. giust. amm. Sicilia , sez. riun., 19.2.2008 n. 409).
La
dottrina propende per esclude re l’azione risarcitoria dal ricorso
straordinario (Torricelli S., Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica e risarcimento del danno: i pregi della staticità, in Foro amm. CDS, 2008, 11, 3150).
L’art. 30 , d.lgs
104/2010, precisa che solo il giudice
amministrativo ha competenza su ogni domanda di condanna al risarcimento di
danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione
esclusiva, di diritti soggettivi.
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