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La giurisdizione della
Corte dei Conti.
L'art.
3 della l. 19/1994 attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei Conti la giurisdizione sui funzionari, impiegati ed agenti civili e
militari, che nell'esercizio delle loro funzioni cagionino danno allo Stato o
ad altra amministrazione dalla quale dipendano.
L'art.
1 della l. 20/1994, pone il termine di cinque anni per la prescrizione del
diritto al risarcimento.
Questi
decorrono dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero dalla sua
scoperta.
Se la
prescrizione si matura per omissione di denuncia la responsabilità per danni
passa a chi non ha ottemperato all'obbligo di denunzia.
La
relativa prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui si è maturata la
precedente prescrizione.
Il
silenzio dell’amministrazione rileva sotto vari profili come atto direttamente
impugnabile ovvero come omissione colpevole di avere causato un danno erariale.
La
giurisprudenza afferma il ricorso al giudice contabile è ammesso per
l'impugnazione di un atto o provvedimento amministrativo definitivo di rifiuto
del rimborso, che può essere anche negatorio tacito, silenzio – rigetto,
secondo quanto stabilito dall'art. 56, t.u. 1214/34 (Corte Conti, sez. I,
30.6.2004, n. 245/A, in Dir. Giust.,
2004, f. 36, 107).
2
Il danno
erariale.
La
responsabilità amministrativa è caratterizzata:
- da
un rapporto di dipendenza o di servizio nei confronti dello Stato che comprende
anche i funzionari onorari ed i ministri.
- da
un comportamento anche solo colposo, derivante da negligenza o dalla mancata
applicazione della legge, che trova esimente solo nella forza maggiore, quale
ad esempio la mancanza organizzativa o l'organico insufficiente.
- da
un danno erariale patrimoniale derivante all'amministrazione, che sia
direttamente riconducibile all'evento.
Il
danno non deve essere soggetto a compensazione col beneficio che
l'amministrazione ne abbia eventualmente ricavato.
Il
giudizio non ha alcun rapporto con l'accertamento della illegittimità degli
atti dell'amministrazione.
I
rapporti fra giudizio amministrativo e giudizio contabile sono di assoluta
autonomia in quanto non sono previste né preclusioni, né precedenze .
L'accertamento
della responsabilità amministrativa contabile prescinde dall'accertamento dell'illegittimità
degli atti dell'amministrazione.
Il
fatto illecito che provoca il danno nasce dalle conseguenze che l'atto
amministrativo ha prodotto.
La
giurisprudenza ravvisa il danno erariale per i comportamenti omissivi che hanno
originato richieste di risarcimento
Essa ha precisato
che sussiste la responsabilità del funzionario comunale per i danni conseguiti
alla condanna
dell'amministrazione
locale da parte del giudice amministrativo alle spese di giudizio conseguenti
all'illegittimo diniego di accesso ai documenti opposto dal funzionario
medesimo. (Corte .Conti reg. Toscana,
sez. giurisd., 23.5.2006, n. 359).
All'assoluzione dei
convenuti nel giudizio di responsabilità non consegue automaticamente
la condanna alle spese a carico dell'amministrazione di appartenenza, prevista
dall'art. 10, comma 10 bis , d.l. 30.9.
2005, n. 203, intr. l. 248/2005.
Nel silenzio
della predetta disposizione rimane, infatti, aperta la possibilità di
compensare le spese per "giusti motivi" anche nel caso di
"proscioglimento nel merito" ovvero nell'ipotesi di mancanza di uno
dei presupposti del diritto al risarcimento da responsabilità
amministrativa.
Nella fattispecie,
essendo stati evidenziati aspetti di colpevolezza lieve, è stata disposta
l'integrale compensazione degli oneri di lite per i convenuti assolti, secondo
la regola generale stabilita dall'art. 92, comma 2 c.p.c, in relazione all'art.
26 r.d. n. 1038 del 1933. (Corte Conti reg. Trentino Alto Adige, sez. giurisd.,
14.4.2009, n. 29 , in Riv. corte conti, 2009, 3, 148).
In materia urbanistica
si configura il danno erariale il fatto di avere omesso provvedimenti
pianificatori in occasione della scadenza di vincoli di piano .
La
giurisprudenza ha sancito che integra gli estremi della colpa grave la condotta
del sindaco che, nonostante l'atto di diffida della società e due distinte
ordinanze del giudice amministrativo, con cui si faceva carico
all'amministrazione comunale di pronunciarsi sulla diffida, abbia omesso di
provvedere in ordine alla ridisciplina urbanistica di un suolo originariamente
sottoposto a vincolo di in edificabilità.
Il,
vincolo era scaduto per decorrenza dei termini determinando i maggiori oneri
conseguenti alla nomina di un commissario ad acta (Corte Conti reg.
Molise, sez. giurisd., 19.2.2003, n. 32, in Riv. Corte Conti, 2003, 1, 222).
Del
pari i comportamenti omissivi in ordine alle procedure di occupazione di
urgenza generano responsabilità contabile da parte del sindaco, amministratori
e funzionari comunali.
E’
stato deciso che, verificandosi, per ritardi nel procedimento di espropriazione
avviato da un comune, l'inefficacia dell'occupazione d'urgenza per scadenza dei
termini previsti, il danno indiretto subito dall'ente locale a seguito del
risarcimento ottenuto dal proprietario dei beni va ascritto non soltanto al
sindaco, ma - occorrendo mediante un accertamento virtuale - ad altri
amministratori e funzionari, quando risulti che nella circostanza la conduzione
del procedimento sia stata rallentata anche a causa della previsione in
bilancio di stanziamenti insufficienti per una ragionevole liquidazione
dell'indennità di esproprio
(Corte
Conti, sez. II, 14.4.2004, n. 132/A, in Riv. Corte Conti, 2004, 2, 152).
Generano
responsabilità contabile le procedure omissive da parte dei soggetti che hanno
funzioni di garanzia della legittimità degli atti.
E’ stato deciso che
Segretario comunale abbia il preciso obbligo giuridico di segnalare agli
amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti, al fine
di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale;
altrimenti opinando, potrebbe l'amministratore pubblico contare sull'inerzia o
sul silenzio
di chi è preposto per legge al controllo della legalità dell'azione
amministrativa; e in mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di
concorso omissivo colposo nella causare il fatto dannoso contestato.
Il Segretario
comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 97, d.lgs. 18 .8. 2000, n. 267,
mantiene, infatti, la specifica funzione
ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione
dell'ente locale (Corte .Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 9.7.2009, n. 473 ,
in Riv. corte conti , 2009, 4, 150).
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