Egr. Avv.
sono stata convocata dal Comitato dell'Asilo e mi hanno
detto che guardando la mappa dell'asilo e delle nostre case a noi
spetterebbe tre metri di terra in meno al confine con l'asilo, però
il confine è fatto da una siepe e da anni che è così, si
vede anche dalle piante piantate da anni, perciò a mio dire ed anche per
l'architetto che mi ha fatto le carte per la vendita e che ho
interpellato, la terra fino alla siepe
R D
Risposta
Al caso in esame è applicabile la disciplina
dell'usucapione.
L'articolo 1158 del codice civile prevede espressamente che
la proprietà di beni immobili si acquista in virtù
del possesso continuato per venti anni.
Affinché si configuri tale fattispecie, secondo consolidati
orientamenti della Corte di Cassazione, è necessario
che sussista un comportamento continuo e non interrotto,
inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa
(per venti anni) un potere di fatto, corrispondente al
diritto reale posseduto, manifestato con il compimento
puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla
destinazione della cosa.
Tali atti di possesso devono essere tali da rilevare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla
cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del
diritto.
E' pertanto evidente che, ben oltre il tempo previsto dalla
legge, è stato esercitato sulla striscia di terreno un potere corrispondente
a quello del proprietario.
Inoltre, quando si verificano i suesposti presupposti, l'acquisto
del diritto si produce automaticamente per legge.
Tuttavia, l'usucapiente potrebbe comunque avere interesse a
formalizzare il proprio acquisto, per agevolare ad esempio
la commerciabilità del bene.
Per fare ciò, l'usucapiente deve esperire un'azione
giudiziale per ottenere una sentenza dichiarativa, che accerti e
dichiari
l'avvenuta usucapione.
Tale sentenza dovrà essere trascritta nei registri pubblici,
ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile.
Ciò premesso, nel caso di specie sconsiglierei di
intraprendere una causa civile finalizzata all'accertamento e
dichiarazione dell'avvenuta usucapione in quanto
l'operazione sarebbe antieconomica: solo i costi delle spese e
dei
compensi dell'avvocato sarebbero indiscutibilmente
superiori rispetto al valore di mercato della striscia di terreno.
Sarebbe invece opportuno trovare un accordo con il Comitato
dell'Asilo: da un lato, gli scriventi rinunciano per
iscritto all'usucapione della striscia di terreno,
manifestando così la volontà di non avvalersi della causa di acquisto
della
proprietà dell'immobile; dall'altro, l'Asilo deve
sostenere tutte le spese relative alla rimozione della siepe ed alla
costruzione
di una nuova recinzione e/o la piantumazione di una nuova
siepe.
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