Se un cittadino italiano celebra un matrimonio religioso all’estero questo sarà valido ed efficace in Italia solo se produce effetti civili per l’ordinamento dello Stato straniero in cui si è celebrato e dovrà essere trascritto, con valore dichiarativo e non costitutivo (ovvero non è necessaria la trascrizione perché il matrimonio sia considerato valido), nei registri dello stato civile italiani.
Invero, i giudici della Corte di Cassazione (l’organo giudicante in Italia più importante), si sono espressi circa la validità, in Italia, di matrimoni celebrati all’estero secondo il rito canonico-concordatario, perché ritengono che il sacramento del matrimonio abbia un valore ultraterritoriale e possa essere ricevuto in qualsiasi parte del mondo dove siano presenti ministri del culto cattolico (sacerdoti). Pertanto, il matrimonio così contratto, essendo celebrato secondo un ordinamento giuridico vigente anche all’estero e che dallo Stato italiano è riconosciuto come competente nella materia matrimoniale, deve ritenersi valido civilmente e deve poter essere trascritto.
Invero, i giudici della Corte di Cassazione (l’organo giudicante in Italia più importante), si sono espressi circa la validità, in Italia, di matrimoni celebrati all’estero secondo il rito canonico-concordatario, perché ritengono che il sacramento del matrimonio abbia un valore ultraterritoriale e possa essere ricevuto in qualsiasi parte del mondo dove siano presenti ministri del culto cattolico (sacerdoti). Pertanto, il matrimonio così contratto, essendo celebrato secondo un ordinamento giuridico vigente anche all’estero e che dallo Stato italiano è riconosciuto come competente nella materia matrimoniale, deve ritenersi valido civilmente e deve poter essere trascritto.
Nessun commento:
Posta un commento