mercoledì 7 marzo 2018

DIRETTIVA (UE) 2366/2015 SEZIONE I . Semplici norme per regolamentare i pagamenti tramite conto corrente

NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 11/2010 COME MODIFICATO ED INTEGRATO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2366/2015 SEZIONE I – Disposizioni Generali 1. Definizioni 1. Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni: - Servizi di Pagamento: i servizi di pagamento elencati nell’art. 2. - Operazione di Pagamento: l’attività, posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi. - Pagatore: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento. - Beneficiario: il soggetto destinatario di un’Operazione di Pagamento. - Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1 lett. a d. lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo). - Condizioni Contrattuali: le norme qui di seguito riportate. - Cliente: la persona fisica consumatore cliente della Banca che nelle Condizioni Contrattuali può acquisire la veste di Pagatore o di Beneficiario. Il Cliente nel prosieguo delle Condizioni Contrattuali può essere denominato semplicemente, a seconda dei casi, Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario. - Prestatore di Servizi di Pagamento: la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario. - Banca: FinecoBank S.p.A. - Identificativo Unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli (IBAN) che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un’Operazione di Pagamento. L’Identificativo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio cliente. - Ordine di Pagamento: l’istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento. - Conto di Pagamento: il conto corrente indicato dal Cliente per l’esecuzione delle Operazioni di Pagamento. - Data Valuta: la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento. - Tasso di Cambio di riferimento: il tasso di cambio utilizzato come base per calcolare un cambio di divisa estera e reso disponibile dal Prestatore di Servizi di Pagamento o proveniente da una fonte accessibile al pubblico. - Giornata Operativa: il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa. - Altri prestatori di Servizi di Pagamento (cd. Terze Parti): a) prestatore di servizi di informazione sui conti: offre un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di Pagamento accessibili online; b) prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento: offre un servizio online per la disposizione di un Ordine di Pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento accessibile online; c) prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta. - Spazio economico Europeo (European Economic Area EEA) - ne fanno parte ad oggi gli Stati dell’Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. - VALUTE EEA: euro, altre valute di Stati Membri e valute di altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo. - VALUTE EXTRA EEA: valute diverse dalle valute EEA. - SEPA: area che ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati negli Stati Membri dell’Unione Europea (UE) con l’aggiunta ad oggi di Islanda, Norvegia, Liechtenstein nonché, ad oggi, Svizzera, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Dipendenze della Corona Britannica. - Stato membro: stato appartenente all’Unione Europea. 2. Condizioni Contrattuali 1. Le Condizioni Contrattuali disciplinano l’esecuzione di Operazioni di Pagamento singole o ricorrenti: - disposte dal Cliente ed addebitate sul Conto; - disposte da un Beneficiario con addebito diretto sul Conto; - accreditate sul Conto. Quanto precede nell’ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati: • Bonifici in euro da e verso Paesi dell’Unione Europea (UE), compresa l’Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi infra EEA dell’area SEPA – Single Euro Payments Area); • Bonifici nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA • RI.BA; • Pagamento mediante bollettini precompilati (es. MAV e RAV); • Sepa Direct Debit; • Bonifici in Valuta extra EEA, cioè valuta diversa dall’euro e diversa dalle valute di Paesi dell’Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate; • Bonifici in tutte le valute (VALUTE EEA e/o, VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell’operazione di pagamento ivi effettuate. 2. Le previsioni di cui alla Sezione I sono di carattere generale; le previsioni di cui alla Sezione II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento in euro o altra valuta di Stato Membro dell’ Unione Europea o di altro Paese EEA in presenza di entrambi i Prestatori di Servizi di pagamento ovvero dell’unico coinvolto insediato nella EEA; le previsioni della Sezione III sono relative alle altre tipologie di servizio; quelle della sezione IV sono relative alle cosiddette Terze Parti. 3. Ai fini di quanto discip 6. Ricezione dell’Ordine di Pagamento 1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Cliente non può essere addebitato. 2. L’Ordine di Pagamento impartito via internet, in forma cartacea, o a mezzo telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nella Sezione II e nella Sezione III, ove previsti, ovvero entro gli eventuali ulteriori limiti orari definiti di tempo in tempo in relazione alle modalità di identificazione della clientela ai fini dell’ordine stesso, così come specificato nell’ambito del Sito della Banca. 3. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva. 4. Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l’ordine s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva. 7. Rifiuto di un Ordine di Pagamento 1. La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l’esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quando l’ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nella Sezione II e nella Sezione III, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario. 2. Se l’ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l’ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l’ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l’importo necessario. In tali casi l’ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l’esecuzione dell’ordine sono messi a disposizione della Banca. 3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre l’Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni dell’Unione o nazionali. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto ovvero mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre li termine di esecuzione dell’Ordine di Pagamento. 8. Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento 1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca, fatto salvo quanto previsto all’art. 68. 2. Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 6. 3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra il Cliente Pagatore e la Banca. La Banca può addebitare le spese della revoca, ove previsto nelle condizioni economiche. 9. Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento 1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l’importo alla banca del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 46, 49, 52 con riguardo alla data di accredito dell’importo a detta banca. 2. Quando la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell’ordine è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l’operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente non deve essere successiva a quella dell’addebito dell’importo. 3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore. 4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento. OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE (SEPA DIRECT DEBIT) 10.Rilascio e revoca del consenso per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento 1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite il Cliente Pagatore può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o alla banca del Beneficiario. 2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto, via internet o a mezzo telefono, l’Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l’addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca alla banca del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano. 3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario. 4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate. 11. Ricezione dell’Ordine di Pagamento 1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l’ordine, trasmesso dalla banca del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Pagatore non può essere addebitato. 2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva. 12 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento 1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione nel caso in cui la banca del Beneficiario non sia responsabile. 2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la Banca è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo. L’obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione, anche se con lieve ritardo. 3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando il Cliente Pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore. 4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento. 13. Rimborsi per Operazioni di Pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite 1. Salvo che non sia diversamente previsto nelle Sezioni II e III, il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell’importo dell’operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Operazione di Pagamento; b) l’importo dell’operazione supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso. 2. Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l’esistenza di tali condizioni. 3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute nella Sezione I delle presenti Condizioni Contrattuali. 4. In caso di rimborso la Banca è tenuta ad accreditare l’intero importo dell’Operazione di Pagamento eseguita con data valuta non successiva a quella dell’addebito dell’importo medesimo. 5. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l’autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento stessa. 6. I termini per le richieste di rimborso sono previsti nelle Sezione II e III. DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE 14. Eseguibilità dell’ordine – Normativa in materia di sanzioni finanziarie 1. L’Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti. 2. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca rispetta le leggi e normative nazionali ed internazionali in materia di sanzioni finanziarie emanate dall’Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti d’America  e che ha adottato regolamenti e procedure interne finalizzate al rispetto di tali leggi e normative, se non contrarie a norme imperative ed a prescindere dalla loro applicabilità e precettività nella specifica transazione. In particolare, l’Operazione di Pagamento non dovrà riguardare, direttamente o indirettamente, operazioni con Paesi oggetto delle sopra menzionate normative primarie e secondarie. Nel caso in cui l’Operazione coinvolgesse direttamente o indirettamente un soggetto, un Paese o un territorio che è o diventasse l’obiettivo di leggi o normative in materia di sanzioni finanziarie, la Banca sarà legittimata, in deroga ad ogni impegno assunto al riguardo, a rifiutare l’esecuzione dell’Operazione e non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, o ritardo causati da tale rifiuto o comunque dall’applicazione all’Operazione di tali leggi e normative in materia di sanzioni. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che le verifiche necessarie ad accertare la congruità dell’Operazione in materia di Sanzioni Finanziarie potrebbero incidere sui tempi di esecuzione delle Operazioni di pagamento disposte o ricevute dal Cliente. 15.Comunicazione di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita 1. In caso di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L’operazione si considera non eseguita correttamente quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite. 2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. 16.Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate – Rimborsi 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, la Banca, nel caso in cui esegua un’Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione medesima immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell’Operazione o riceve una comunicazione in merito. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. 2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia. 3. La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l’Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente Pagatore e ottenere da quest’ultimo la restituzione dell’importo rimborsato. 4. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. 17. Conversione valutaria 1. Qualora per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento sia richiesto l’utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione. 18.Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca 1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. 2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l’Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto. 3. La Banca è responsabile dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento solo in conformità dell’Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest’ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori. 19. Commissioni e spese 1. Se la Banca del Pagatore e quella del Beneficiario sono entrambe situate nella EEA ovvero l’unica banca coinvolta nell’operazione di pagamento è situata nella EEA, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla propria banca. 2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell’esecuzione delle Operazioni di Pagamento. 3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare: - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese ragionevoli per la comunicazione del proprio rifiuto, ove previsto nelle condizioni economiche; - le spese per la revoca dell’Ordine di Pagamento, ove previsto nelle condizioni economiche; - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell’Operazione di Pagamento se l’Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto. 20. Comunicazioni della Banca 1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana. 2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, di ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, e del documento di sintesi aggiornato. 3. Per ogni Operazione di Pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell’esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 22, tramite il Consulente Finanziario di riferimento, ovvero tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci. 4. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di pagamento mediante consegna della ricevuta relativa a ciascuna Operazione. 5. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell’art. 22. 6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali. 21.Recesso dai Servizi di Pagamento 1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione. 2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione. 3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso. 4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l’estinzione dell’incarico per le disposizioni successive. 22. Invio della corrispondenza Al Cliente 1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca avverranno mediante, invio di posta elettronica (all’indirizzo e-mail indicato ai sensi dell’articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca. 2. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo di posta elettronica da questi indicato, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Alla Banca 1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 a Reggio Emilia. 23. Modifica delle condizioni economiche e contrattuali 1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/303), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al precedente articolo 22, contenente l’oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. 2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica. 3. In caso di variazioni, si applicherà la normativa tempo per tempo vigente 24. Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili 1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all’interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11 Milano - indirizzo mail helpdesk@finecobank. com o indirizzo PEC finecobankspa.pec@actaliscertymail.it. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l’eventuale diverso termine tempo per tempo vigente. 2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma precedente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www. arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo. 3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperi re il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF. 4. Ferma la disciplina in materia di reclami, il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Autorità con riguardo a questione insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. 5. La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni, nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e del personale dipendente nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento. 25. Norme applicabili 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e le condizioni che regolano il Conto di Pagamento. 2. In tema di recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza, cui i servizi di pagamento sono connessi, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I. 3. In tema di Legge applicabile e Foro Competente si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I. SEZIONE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO – Operazioni in Euro o valuta diversa dall’Euro di Paesi dell’Unione Europea (UE) e di altri Paesi EEA se i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA. BONIFICI 26. Oggetto del servizio 1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un’altra banca in Italia o all’estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo). Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (bonifici in uscita) Paragrafo I - Bonifici in euro verso Paesi dell’Unione Europea (UE), compresa l’Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (Paesi infra EEA dell’area SEPA – Single Euro Payments Area) Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA 27. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA – Oggetto del servizio 1. Il bonifico in euro verso Paesi dell’Area SEPA è un bonifico in Euro che può essere effettuato da un Pagatore sia residente che non residente1 in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell’Unione Europea (compresa l’Italia) o in un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall’EPC (European Payment Council). 2. Alla Banca possono essere impartiti ordini di bonifico SEPA di qualsiasi importo. Per gli ordini impartiti tramite Internet, restano fermi i limiti di importo definiti di tempo in tempo dalla Banca e indicati sul Sito della stessa. 28. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Dati relativi all’Ordine di Pagamento 1. Per consentire l’esecuzione del bonifico, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: - nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; - il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; - importo. 2. Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati sopra indicati, la data di accredito al Beneficiario (che corrisponderà anche alla valuta). 3. L’Identificativo Unico corrisponde all’IBAN del Beneficiario. 29. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA – Rifiuto dell’ordine 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l’esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell’Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l’esecuzione di bonifici SEPA. 2. Se la Banca accetta di eseguire l’ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l’esecuzione nell’informativa sull’operazione di pagamento di cui all’art. 20. 30. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento 1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta. 31. Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Consenso ad eseguire l’Ordine di Pagamento e revoca del consenso 1. Il consenso ad eseguire l’ordine e la sua revoca sono disciplinati dall’art. 5. 32. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Ricezione dell’Ordine di Pagamento 1. L’Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data. 2. L’ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell’avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione (quali il servizio SMS PIN), così come specificato sul Sito della Banca. Resta inteso che ove l’ordine di bonifico non sia confermato tramite i codici di identificazione entro i limiti di orario eventualmente indicati (es. per SMS PIN la conferma deve essere effettuata attualmente entro le ore 15), l’ordine stesso si considera annullato. 3. Salvo quanto previsto per lo specifico servizio di identificazione SMS PIN, per gli ordini impartiti tramite telefono, se la verifica di cui al precedente comma viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l’ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l’ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva. 4. L’ordine di bonifico disposto in forma cartacea, tramite internet o via telefono nel quale sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario, si considera ricevuto il Giorno Operativo precedente alla data di esecuzione, così come previsto al successivo articolo 32. 33. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Tempo massimo di esecuzione 1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono con relativa conferma tramite l’ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite di orario definito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva. 2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono: - nel caso in cui sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario l’ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito alla banca del Beneficiario nella data indicata; - nel caso in cui sia stata indicata come data di accredito al Beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva; - nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data. 34. Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Bonifici periodici 1. Il bonifico periodico è una disposizione che consente l’esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze predeterminate dal Cliente Pagatore. 2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore: - deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.28; - deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti; - deve indicare la data di accredito al Beneficiario. In tale caso, l’ordine viene eseguito nella Giornata Operativa precedente a tale data. 1. L’ordine di bonifico periodico impartito tramite disposizione cartacea deve essere presentato alla Banca e per essa al Consulente Finanziario di riferimento almeno tre Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata di esecuzione. 2. L’ordine di bonifico periodico impartito tramite internet deve essere presentato alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata precedente a quella di esecuzione. 3. Il consenso ad eseguire l’ordine può essere prestato in forma scritta o tramite Internet. L’ordine di bonifico periodico non può essere impartito via telefono. 1 secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono non residenti: i cittadini italiani con dimora abituale all’estero;· i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all’estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia. 4. La revoca dell’ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno quattro Giornate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza ove sia disposta tramite ordine cartaceo, diversamente ove la revoca sia impartita tramite Internet o via telefono deve essere presentata alla Banca almeno due Giorni Operativi precedenti la data del pagamento in scadenza. 35. Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA – Bonifici di importo rilevante ordinari 1. Il bonifico di importo rilevante ordinario è un bonifico di importo superiore a € 500.000 disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca. 2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.28. 3. L’Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accreditato alla Banca del Beneficiario nei termini indicati all’art. 33. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all’art. 6, comma 4. 4. Il relativo consenso può essere rilasciato con modalità cartacea con consegna al Consulente Finanziario di riferimento, ovvero via telefono, mentre è escluso l’utilizzo di Internet. 5. L’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se consegnato al Consulente Finanziario in pari data o se impartito via telefono al servizio di CustomeCare entro le ore 15.00. 36. Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Bonifici Urgenti 1. Il bonifico urgente è un bonifico Italia, che viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto. 2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.28. 3. L’Ordine di Pagamento non può contenere l’indicazione della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario. 4. Il relativo consenso può essere rilasciato, esclusivamente via telefono. 5. L’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se impartito via telefono al servizio di Customer Care entro le ore 15.00. Paragrafo II - Bonifici Estero, nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e di altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso Paesi EEA (inclusa l’Italia) 37. Bonifici estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Oggetto del servizio 1. Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell’Unione Europea (inclusa l’Italia) o altro paese dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all’area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati EEA. 38. Bonifici estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Dati relativi all’ordine di pagamento 1. Per consentire l’esecuzione del pagamento, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: - Beneficiario; - IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; - Banca del Beneficiario; - Divisa; - Importo; - Nazione. 39. Bonifici Estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Ricezione dell’Ordine di Pagamento 1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data. 2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite internet o tramite telefono, l’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito al momento dell’avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca. 3. Per gli ordini impartiti tramite telefono, se tale verifica viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l’ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto orario, l’ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva. 40. Bonifici Estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Tempi di esecuzione 1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono, nelle valute per cui è prevista la conferma tramite SMS PIN, il bonifico confermato entro il limite di orario definito (a 42. Data di valuta di accredito e disponibilità dell’importo. 1. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale é espresso il Conto di Pagamento, per l’accredito del bonifico la Banca effettua un’operazione di conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi necessari. 2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l’importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa. 3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’importo del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso. RI.BA 43. Oggetto del servizio 1. La Ri.Ba è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un’Operazione di Pagamento a carico del Pagatore. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l’Operazione di Pagamento impartendo l’Ordine alla Banca sulla base del Numero Avviso che costituisce per le Ri.Ba l’Identificativo Unico. 44. Consenso ad eseguire l’Ordine di Pagamento e revoca del consenso 1. Il Cliente Pagatore può prestare il consenso per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento in forma scritta su supporto cartaceo presentato alla Banca, ovvero via telefono. È escluso l’utilizzo di Internet e la possibilità di avvalersi del Consulente Finanziario di riferimento. 2. Il consenso può essere revocato in ogni momento, salvo che l’Ordine sia diventato irrevocabile ai sensi del precedente articolo 8. 3. La revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono. 4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono considerarsi autorizzate. 45. Ricezione dell’Ordine di Pagamento 1. L’Ordine di Pagamento in forma cartacea, ovvero via telefono deve essere impartito alla Banca entro il giorno antecedente alla data di scadenza del pagamento e si considera ricevuto in tale data. 2. L’Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca – anche anticipato tramite fax al numero di tempo in tempo indicato in fase di comunicazione del Numero Avviso - entro le ore 16.00. 3. L’Ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva. 4. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva. 5. L’Ordine di Pagamento impartito via telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto al servizio di Customer Care, entro le ore 16, previa verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche modalità tecniche di tempo in tempo previste dalla Banca 6. L’Ordine pervenuto oltre il detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva. 46. Esecuzione dell’Ordine di Pagamento 1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta. PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (ES. MAV E RAV) 47. Bollettini precompilati - Oggetto del servizio 1. I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso la Banca impartendo il relativo Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet. 2. Le previsioni relative ai bollettini precompilati si applicano anche ai bollettini bianchi. 48. Bollettini precompilati - Ricezione dell’Ordine di Pagamento 1. L’Ordine di Pagamento impartito tramite Internet si considera ricevuto al momento dell’avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca. 49. Bollettini precompilati - Esecuzione dell’Ordine di Pagamento 1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l’importo viene accreditato alla banca del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell’Ordine. OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE SEPA DIRECT DEBIT Sepa Direct Debit Core (SDD Core) e Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B) 50. Sepa Direct Debit - Oggetto del servizio 1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l’esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia, e negli altri paesi dell’Unione Europea nonché negli altri Paesi EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein e Nor- vegia), disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all’addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (cd. Mandato). La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all’elenco dei Paesi sopra menzionati. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa concorda con il Beneficiario, mediante il mandato, se utilizzare il Sepa Direct Debit Core o il Sepa Direct Debit Business to Business. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l’Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l’addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall’EPC – European Payments Council con appositi Rulebook. In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca. In presenza di specifici accordi interbancari, il Cliente Pagatore ed il Beneficiario possono prefissare nel Mandato l’importo addebitabile sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore. 2. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il conto di pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro. 3. Il Cliente Pagatore ha la facoltà di chiedere in ogni momento alla Banca che il proprio Conto di Pagamento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit Core e/o Business to Business. Inoltre, in relazione agli addebiti derivanti da Sepa Direct Debit Core può chiedere, mediante attivazione dello specifico servizio di Gestione Profilo Debitore, che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o qualora provenienti da determinati paesi. 4. Il Cliente Pagatore può chiedere per il tramite della Banca alla Banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia della stesso. 5. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, è tenuto a comunicare alla propria Banca il rilascio di ogni mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Business to Business, la modifica o la revoca dello stesso. Se il Sepa Direct Debit Business to Business prevede Operazioni di Pagamento ricorrenti: - la Banca prima di effettuare il primo addebito, chiede conferma al Cliente Pagatore dell’esattezza dei dati dell’Operazione di Pagamento; - la Banca prima di effettuare ciascun successivo addebito, controlla i dati dello stesso rispetto a quelli precedentemente effettuati. 6. Il Cliente Pagatore non è invece tenuto a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Core, la modifica o la revoca dello stesso. 7. Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall’ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito. Eventuali modifiche del Rulebook in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione. 51. Sepa Direct Debit – Ricezione Ordine di Pagamento 1. Il momento della ricezione dell’ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell’ordine stesso. 52. Sepa Direct Debit – Esecuzione Ordine di Pagamento 1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell’ordine con addebito sul conto di pagamento con pari valuta. 53. Sepa Direct Debit – Richieste di rimborso di operazioni autorizzate 1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, 1° comma, di chiedere il rimborso dell’importo dell’operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma. 2. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell’importo dell’operazione autorizzata entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Il presente comma non è applicabile in presenza di apposito Mandato nel quale il Cliente Pagatore ha prefissato con il Beneficiario l’importo addebitabile. 3. La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento (con valuta di accredito non successiva a quella dell’addebito dell’importo), ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta. 4. L’adesione al servizio Sepa Direct Debit Business to Business comporta, per il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, la rinuncia ad avvalersi del predetto diritto di rimborso.

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