mercoledì 28 novembre 2018

clausole di azione collettiva (CACs) Decreto n. 96717, 7 dicembre 2012 par.1

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione Seconda
Decreto n. 96717, del 7 dicembre 2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 18.12.2012
Introduzione di clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive
modificazioni ed, in particolare, l’articolo 3 concernente l’autorizzazione per il Ministro
dell’Economia e delle Finanze all’emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di
indebitamento definendone, tra l’altro, ogni caratteristica e modalità;
VISTO il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), con Allegati,
fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (di seguito “Trattato”);
VISTO l’articolo 47 del Trattato, con il quale si prevede che lo stesso è soggetto a ratifica,
approvazione o accettazione da parte dei firmatari;
VISTO l’articolo 48 del Trattato, con il quale si prevede l’entrata in vigore dello stesso alla
data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari le cui
sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all’allegato
II del medesimo Trattato;
VISTA la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto “Ratifica ed esecuzione del
Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2
febbraio 2012”;
VISTO il punto (11) delle premesse del Trattato che, nel prevedere l’inserimento di clausole
d’azione collettiva identiche e in formato standard nelle modalità e condizioni di tutte le nuove
obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro, stabilisce che il regime giuridico che disciplina
l’inserimento di dette clausole è definito dal Comitato Economico e Finanziario;
VISTO il comma 3 dell’articolo 12 del Trattato, con il quale si prevede che, a partire dal 1°
gennaio 2013, siano incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione, con scadenza
superiore ad un anno, clausole d’azione collettiva che garantiscano un impatto giuridico identico;
VISTO il modello generale di clausole di azi
RITENUTO opportuno esplicitare in lingua italiana le clausole di azione collettiva di cui ai
“Common Terms of Reference”, nella versione integrale di cui all’Allegato B del presente decreto,
e nella versione che tiene conto delle tipologie di titoli di Stato correntemente emessi di cui
all’Allegato A del presente decreto;
DECRETA
Art.1
1.A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutte le nuove emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali di ogni
specie, ivi inclusi quelli indicizzati all’inflazione, e di Certificati di Credito del Tesoro di ogni
specie, ivi inclusi quelli zero coupon, sono soggette alle clausole di azione collettiva di cui ai
“Termini Comuni di Riferimento” in allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante
(Allegato A), e nel quale si fa riferimento ai suddetti Buoni e Certificati quali i “Titoli”. Ai fini del
presente decreto una nuova emissione è individuata dalla prima tranche.
2.Ogni eventuale futura emissione di titoli di Stato con scadenza superiore ad un anno, di tipologia
o con caratteristiche differenti rispetto ai titoli di cui al comma precedente, è soggetta alle clausole
di azione collettiva di cui ai “Termini Comuni di Riferimento” in allegato al presente decreto,
anch’esso parte integrante (Allegato B).
3.I titoli di Stato emessi sui mercati internazionali sono soggetti alle clausole di azione collettiva di
cui ai “Common Terms of Reference” elaborati dal Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani,
citati nelle premesse.
Art.2
1.In caso di attivazione delle clausole di azione collettiva di cui ai Termini Comuni di Riferimento
il Dipartimento del Tesoro esegue ogni operazione ivi prevista.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 dicembre 2012
IL MINISTRO
f.to GRILLI
ALLEGATO A
Termini Comuni di Riferimento per le clausole di azione collettiva
1. Definizioni generali
(a) ‘titoli di debito” indicano i Titoli ed ogni altro buono, nota, obbligazione, certificato, o altro
titolo di debito diversamente denominato emesso dall'Emittente, in una o più serie, con una
scadenza, definita al momento dell'emissione della prima tranche di ciascuna serie, superiore
ad un anno, nonché qualsiasi titolo che identifichi un debito che, a prescindere dalla propria
scadenza originaria, costituiva in precedenza una componente di un altro titolo di debito.
(b) ‘obbligazione zero-coupon’ indica un titolo di debito che non matura esplicitamente
interessi. Ricadono nella definizione di obbligazioni zero-coupon anche quei titoli che
costituivano in precedenza componenti di altri titoli di debito che maturavano esplicitamente
interessi, qualora questi non maturino esplicitamente interessi.
(c) ‘obbligazione indicizzata’ indica un titolo di debito che prevede il pagamento di ammontari i
cui importi riflettono l'andamento di un parametro (o indice) pubblico. Non ricadono nella
definizione di obbligazione indicizzata le componenti di obbligazioni indicizzate che
vengano separate dalle stesse.
(d) “serie” indica una tranche di un titolo di debito che, insieme ad ogni ulteriore tranche di
detto titolo di debito, (i) presentano caratteristiche identiche, eccezion fatta che per le
relative date di emissione o avuto riguardo alla data del primo pagamento, e (ii) si prestano
ad essere consolidate ed a formare un'unica serie, ed include i Titoli ed ogni ulteriore
emissione di Titoli.
(e) “in circolazione” con riferimento ad ogni Titolo indica un Titolo in circolazione ai sensi e
per gli effetti della successiva Sezione 2.7, e con riferimento ai titoli di debito di una
qualsiasi altra serie indica un titolo di debito in circolazione ai sensi e per gli effetti della
successiva Sezione 2.8.
(f) “modifica” in relazione ai Titoli indica ogni modifica, cambiamento, integrazione o rinuncia
ai termini ed alle condizioni dei Titoli, ovvero agli accordi che ne governano l’emissione o
l'amministrazione, ed ha lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito,
fermo restando che tali riferimenti ai Titoli, ovvero ai relativi accordi che ne governano
l’emissione o l'amministrazione, andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di
debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l’emissione o l'amministrazione.
(g) “modifica a più serie” indica una modifica che coinvolge (i) i Titoli ovvero qualsiasi
accordo che ne governa l’emissione o l’amministrazione, e (ii) i titoli di debito di una o più
serie differenti, ovvero ogni accordo che governa l’emissione o l’amministrazione di tali
altri titoli di debito.
(h) “materia riservata” in relazione ai Titoli indica ogni modifica ai termini ed alle condizioni
dei Titoli ovvero ogni modifica degli accordi che governano l’emissione o
l’amministrazione dei Titoli che abbia come effetto:
(i) il cambio della data in cui ogni ammontare è pagabile in relazione ai Titoli;
(ii) la riduzione di qualsiasi ammontare, incluso qualsiasi ammontare insoluto, pagabile
in relazione ai Titoli;
(iii) il cambio del metodo utilizzato per calcolare qualsiasi ammontare pagabile in
relazione ai Titoli;
(iv) la riduzione del prezzo di rimborso dei Titoli ovvero la modifica di qualsiasi data in
cui i Titoli possono essere rimborsati;
(v) il cambio della valuta o del luogo di pagamento di qualsiasi ammontare pagabile in
relazione ai Titoli;
(vi) l'imposizione di qualsiasi condizione o altrimenti la modifica degli obblighi di
pagamento dell’Emittente in relazione ai Titoli;
(vii) la modifica di qualsiasi circostanza relativa ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai
Titoli, al ricorrere della quale si verifica la decadenza dal beneficio del termine ed i
Titoli possono essere dichiarati come pagabili prima della loro naturale scadenza;
(viii) la modifica dell’ordine di preferenza o della seniority dei Titoli;
(ix) la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione ovvero, nel caso di
modifica a più serie, dell’ammontare nominale dei titoli di debito di qualsiasi altra
serie che è richiesto per approvare una proposta di modifica con riferimento ai Titoli,
la modifica dell’ammontare nominale dei Titoli in circolazione che è richiesto ai fini
di un dato quorum costitutivo, ovvero le regole finalizzate a stabilire i Titoli da
considerare in circolazione a questi fini; ovvero
(x) la modifica della definizione di "materia riservata",
e abbia lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali
riferimenti ai Titoli ovvero ai relativi accordi che ne governino l’emissione o l’amministrazione
andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne
governano l’emissione o l'amministrazione.
(i) “possessore” con riferimento ad un Titolo indica il portatore del Titolo o la persona che
l'Emittente è legittimato a considerare come possessore del Titolo ai sensi di legge e, con
riferimento a qualsiasi altro titolo di debito, indica la persona che l'Emittente è legittimato a
considerare il possessore del titolo di debito secondo la legge applicabile a detto titolo.
(j) “data di registrazione” con riferimento a qualsiasi proposta di modifica, indica la data
stabilita dall'Emittente al fine di determinare i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a
più serie, i possessori dei titoli di debito di ciascuna serie legittimati a votare o a
sottoscrivere una risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica.



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