mercoledì 28 novembre 2018

clausole di azione collettiva (CACs) Decreto n. 96717, 7 dicembre 2012 par.3

3.4 Pubblicazione. L’Emittente provvederà prontamente alla pubblicazione dei risultati dei
calcoli effettuati dall’agente responsabile dei calcoli in relazione ad una proposta di
modifica a seguito dell'assemblea convocata per valutare quella modifica o, se del caso, a
seguito della data fissata dall’Emittente per firmare la risoluzione scritta in relazione a
quella modifica.
4. Assemblea dei possessori dei titoli. Risoluzioni scritte
4.1 Generalità. Le previsioni seguenti ed ogni regola aggiuntiva adottata e pubblicata
dall’Emittente saranno, entro i limiti compatibili con le seguenti previsioni, applicate ad
ogni assemblea di possessori dei Titoli convocata per votare su una proposta di modifica e
ad ogni risoluzione scritta adottata in relazione ad un proposta di modifica. Ogni azione
contemplata in questa Sezione 4 da adottarsi ad opera dell’Emittente può, invece, essere
adottata da un soggetto che agisce per suo conto.
4.2 Convocazione di una assemblea. Una assemblea di possessori dei Titoli:
(a) può essere convocata dall’Emittente in ogni tempo; e
(b) sarà convocata dall’Emittente qualora un evento di default, come tale previsto in
relazione ai Titoli si verifichi e stia perdurando, ed una assemblea sia richiesta per
iscritto dai possessori di non meno del 10% dell’ammontare nominale aggregato dei
Titoli in circolazione.
4.3 Avviso di convocazione delle assemblee. L’avviso di convocazione di una assemblea dei
possessori dei Titoli sarà pubblicato dall’Emittente almeno 21 giorni prima della data
prevista per l'assemblea o, in caso di convocazioni successive, almeno 14 giorni prima della
data prevista per le convocazioni successive. L’avviso:
(a) stabilirà l’ora, il giorno ed il luogo dell’assemblea;
(b) fisserà l’ordine del giorno, il quorum dell’assemblea ed il testo di ogni risoluzione
che si prevede di adottare in assemblea;
(c) specificherà la data di registrazione per l’assemblea, che non potrà essere precedente
più di cinque giorni lavorativi TARGET rispetto alla data dell’assemblea stessa, e la
documentazione che dovrà essere prodotta dai possessori dei Titoli per avere diritto a
partecipare all’assemblea;
(d) includerà il modello della procura da utilizzare per nominare un procuratore che
agisca per conto del possessore dei Titoli;
(e) stabilirà ogni regola aggiuntiva adottata dall’Emittente per la convocazione e per lo
svolgimento dell’assemblea e, se applicabili, le condizioni al ricorrere delle quali una
modifica a più serie sarà da considerarsi perfezionata se approvata con riferimento ad
alcune ma non tutte le serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto
della modifica proposta; e
(f) identificherà il soggetto nominato come agente responsabile dei calcoli per ogni
proposta di modifica da votarsi in assemblea.
4.4 Presidenza della assemblea. Il presidente della assemblea dei possessori dei Titoli sarà
nominato:
(a) dall’Emittente; o
(b) se l’Emittente non nomina un presidente o la persona nominata dall’Emittente non è
presente all’assemblea, dai possessori di più del 50% dell’ammontare nominale
aggregato dei Titoli allora in circolazione rappresentati in assemblea.
4.5 Quorum. Non sarà presa nessuna decisione in assenza di un prescritto quorum, eccezion
fatta per la scelta del presidente se questo non è stato nominato dall’Emittente. Il quorum ad
ogni assemblea alla quale i possessori dei Titoli voteranno su una proposta di modifica
concernente:
(a) una materia riservata sarà di una o più persone presenti ed in possesso di non meno
del 66 2/3% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione; e
(b) una materia diversa da quelle riservate sarà di una o più persone presenti ed in
possesso di non meno del 50% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora
in circolazione.
4.6 Convocazioni successive. Se un quorum non è stato raggiunto nel corso dei trenta minuti
successivi all’ora di convocazione dell’assemblea, questa può essere nuovamente convocata
a decorrere dal 14° giorno successivo alla prima convocazione e non oltre il 42° giorno
successivo a detta prima convocazione come determinato dal presidente dell’assemblea. Il
quorum per ogni convocazione successiva alla prima sarà di una o più persone presenti e in
possesso:
(a) di non meno del 66 2/3% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in
circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia riservata; e
(b) di non meno del 25% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in
circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia non riservata.
4.7 Risoluzioni scritte. Una risoluzione scritta firmata da, o per conto, dei possessori di una
prescritta maggioranza di Titoli sarà valida a tutti i fini come se essa fosse una risoluzione
approvata in un’assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata e svoltasi in
ottemperanza con le presenti previsioni. Una risoluzione scritta può essere contenuta in uno
o più documenti in una forma tale per cui ognuno di essi può essere firmato da, o per conto,
di uno o più possessori dei Titoli.
4.8 Titolo a votare. Ogni persona che è possessore di un Titolo in circolazione alla data di
registrazione per una proposta di modifica, ed ogni persona debitamente nominata
procuratore da un possessore di un Titolo in circolazione alla data di registrazione per una
proposta di modifica, avrà titolo a votare la proposta di modifica in una assemblea dei
possessori dei Titoli ed a firmare una risoluzione scritta in relazione alla proposta di
modifica.
4.9 Votazioni. Ogni proposta di modifica sarà sottoposta al voto dei possessori dei Titoli in
circolazione rappresentati in un’assemblea debitamente convocata o al voto dei possessori di
tutti i Titoli in circolazione per mezzo di una risoluzione scritta senza bisogno di
un’assemblea. Un possessore di Titoli può dare tanti voti su ciascuna proposta di modifica
che corrispondano all’ammontare nominale dei Titoli in circolazione dallo stesso posseduti.
A tali fini:
(a) nel caso di una modifica a più serie riguardante titoli di debito denominati in più di
una valuta, l’ammontare nominale di ciascun titolo di debito sarà determinato in
accordo con la Sezione 2.6(a);
(b) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni indicizzate,
l’ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni indicizzate sarà
determinato in accordo con la Sezione 2.6(b);
(c) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni zero-coupon che non
costituivano in precedenza una parte componente di un’obbligazione indicizzata,
l’ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà
determinato in accordo con la Sezione 2.6(c);
(d) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni zero-coupon che
costituivano in precedenza una parte componente di un’obbligazione indicizzata,
l’ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà
determinato in accordo con la Sezione 2.6(d).
4.10 Procuratori. Ciascun possessore di un Titolo in circolazione può, mediante una procura
scritta posta in essere nell'interesse del possessore stesso e consegnata all’Emittente non più
tardi di 48 ore prima dell’ora fissata per un’assemblea di possessori di Titoli o per la firma
di una risoluzione scritta, nominare una persona (un “procuratore”) affinché questa agisca
per suo conto in relazione ad un’assemblea di possessori di Titoli nella quale il possessore
ha titolo a votare o in relazione alla firma di una risoluzione scritta che il possessore ha
titolo a firmare. La nomina di un procuratore fatta utilizzando un modello di procura diverso
da quello allegato all’avviso di convocazione dell’assemblea non sarà valida a questi fini.
4.11 Effetti legali e revoca di un procuratore. Un procuratore debitamente nominato in
accordo con le precedenti disposizioni, nel rispetto di quanto previsto alla Sezione 2.7 e per
il tempo in cui la nomina rimanga efficace, sarà considerato (e la persona che ha nominato
quel procuratore non sarà considerata tale) il possessore dei Titoli a cui la nomina si
riferisce, ed ogni voto dato da un procuratore sarà valido a prescindere da una precedente
revoca o modifica della nomina di quel procuratore a meno che l’Emittente non abbia
ricevuto comunicazione o non sia stato in altro modo informato della revoca o modifica
almeno 48 ore prima dell’ora fissata per l’inizio dell’assemblea alla quale il procuratore
intende dare il suo voto o, se applicabile, per la firma di una risoluzione scritta.
4.12 Effetto vincolante. Una risoluzione debitamente approvata in un’assemblea dei
possessori dei Titoli convocata e svoltasi in ottemperanza con le presenti previsioni, ed una
risoluzione scritta debitamente firmata dalla maggioranza richiesta dei possessori dei Titoli,
saranno vincolanti per tutti i possessori dei Titoli, siano essi presenti o meno all’assemblea,
abbiano essi votato a favore o contro la risoluzione assembleare o firmato la risoluzione
scritta.
4.13 Pubblicazione. L’Emittente pubblicherà senza ritardo tutte le risoluzioni assembleari e
tutte le risoluzioni scritte debitamente adottate.
5. Pubblicazioni
5.1 Avvisi ed altro. L’Emittente pubblicherà tutti gli avvisi e qualsiasi altra cosa della quale
si richiede la pubblicazione ai sensi delle presenti previsioni:
(a) sul sito Internet del Debito Pubblico – Dipartimento del Tesoro;
(b) attraverso la Monte Titoli S.p.A.; e
(c) in altri spazi, inclusa la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e negli altri
modi che siano richiesti da leggi o regolamenti applicabili.
Previsioni aggiuntive
1.Modifiche tecniche
1.1. Errore Manifesto, Modifiche Tecniche. In deroga a qualsiasi previsione contraria
contenuta nel presente atto, i termini e le condizioni dei Titoli e qualsiasi altro accordo che
ne governa l’emissione o l’amministrazione può essere modificato dall’Emittente senza il
consenso dei possessori dei Titoli:
(i) al fine di correggere un errore manifesto o porre rimedio ad una ambiguità; o
(ii) se la modifica è di natura tecnica o formale o è a beneficio dei possessori dei Titoli.
L’Emittente pubblicherà i dettagli di ogni modifica ai Titoli fatta ai sensi di questa Sezione
(Previsioni Aggiuntive) entro 10 giorni dalla data in cui tale modifica è diventata legalmente
efficace.
2. Anticipazione dei pagamenti e revoca dall’anticipazione
2.1. Anticipazione. Qualora un evento di default, come tale previsto in relazione ai Titoli si
verifichi e stia perdurando, i possessori di non meno del 25% dell’ammontare nominale
aggregato dei Titoli in circolazione possono, dietro comunicazione scritta all’Emittente,
dichiarare che i Titoli sono immediatamente esigibili e pagabili. Per effetto di ogni
dichiarazione di anticipazione debitamente data in ottemperanza alle previsioni di questa
Sezione, tutti gli ammontari pagabili sui Titoli diverranno esigibili e pagabili
immediatamente alla data in cui quella comunicazione scritta di anticipazione è ricevuta
dall’Emittente, a meno che non si sia posto rimedio all’inadempimento o si sia rinunciato ad
avvalersene prima della ricezione della comunicazione da parte dell’Emittente.
2.2. Revoca dell’anticipazione. I possessori di più del 50% dell’ammontare nominale
aggregato dei Titoli in circolazione possono, per conto di tutti i possessori dei titoli, revocare
o annullare qualsiasi avviso di anticipazione dato ai sensi della precedente sezione 2.1.

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