Lussemburgo Contributi previdenziali riunione
LE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE Premessa I lavoratori italiani che, durante la loro vita lavorativa, hanno maturato posizioni assicurative presso Enti pubblici gestori dell’assicurazione indennità vecchiaia superstiti in Paesi stranieri, hanno la possibilità, a determinate condizioni, di conseguire il diritto ad una pensione unica utilizzando i contributi versati nei diversi Stati. Questa possibilità è garantita dai Regolamenti Comunitari per quanto riguarda l’ambito degli Stati europei contraenti.
Gli accordi internazionali mirano, infatti, a garantire ai lavoratori migranti la stessa tutela prevista dalle singole legislazioni nazionali per i soggetti che hanno sempre lavorato nello stesso Stato.
Tale risultato si realizza, soprattutto, mediante la cosiddetta “totalizzazione dei periodi assicurativi”. Di norma, infatti, in ambito internazionale non esiste la possibilità del trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro né la ricongiunzione delle varie posizioni assicurative (salvo pochi accordi particolari).
Totalizzazione La totalizzazione consente all’assicurato di ottenere il diritto alla pensione a carico di ciascuno Stato ove ha lavorato, utilizzando i periodi di lavoro compiuti negli altri Stati con i quali esistono convenzioni al riguardo. Essa consiste in una somma fittizia dei periodi assicurativi italiani ed esteri (all’interno dei quali è da calcolare la contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, tranne le eccezioni previste negli accordi) al fine del raggiungimento dei requisiti necessari ad ottenere la prestazione previdenziale. Caratteristica della totalizzazione sta nel fatto che non vi è un trasferimento dei contributi da un Paese all’altro, dato che questi restano accreditati nei rispettivi regimi previdenziali. I singoli Stati saranno quindi debitori solo della prestazione relativa ai contributi versati nei propri sistemi previdenziali.Le prestazioni pensionistiche: modalità di calcolo
Ai fini della totalizzazione dei contributi versati in regimi previdenziali relativi a diversi Paesi, i
periodi temporalmente coincidenti in più Stati vengono considerati una sola volta; tuttavia, se non
vi è certezza sul periodo in cui è stata garantita la copertura previdenziale in uno Stato, c’è
presunzione di “non coincidenza”.
Infine, l’importo della prestazione è individuato in relazione ai periodi previdenziali coperti e alle
retribuzioni percepite nei relativi Stati contraenti.
Tutto ciò premesso, l’importo della prestazione pensionistica viene calcolato da ogni singolo Paese
in relazione ai periodi di assicurazione in esso maturati (c.d. sistema del “pro rata temporis”).
Tale sistema opera così:
in un primo momento – verificato che l’assicurato abbia perfezionato i requisiti anagrafici necessari
e, mediante la somma dei periodi assicurativi, il requisito assicurativo richiesto dalle diverse
legislazioni - l’Ente previdenziale di ciascuno Stato calcola l’ammontare della pensione spettante
all’assicurato come se tutti i periodi totalizzati fossero stati maturati nell’ambito della propria
gestione assicurativa; in un secondo momento, ciascuno di essi provvede, in proporzione ai periodi
contributivi maturati dal lavoratore interessato nel rispettivo Paese, a liquidare la quota di
trattamento pensionistico a proprio carico.
In questo modo si evita che rimangano senza pensione quei lavoratori che non hanno raggiunto, nei
singoli Stati, i periodi minimi di contribuzione previsti da ciascuna legislazione nazionale.
La domanda di pensione va presentata all’Istituzione competente (per l’Italia, l’INPS) dello Stato in
cui il richiedente risiede.
La domanda di pensione è valida, a tutti gli effetti, anche per gli altri Stati in cui l’interessato ha
lavorato. E’ compito dell’Ente del Paese di residenza segnalare agli Enti previdenziali competenti
degli altri Paesi membri, in cui l'interessato ha lavorato, la richiesta presentata dal lavoratore.
La domanda di pensione è comunque valida anche se il lavoratore non la presenta nello Stato di
residenza; ciò può causare, peraltro, un allungamento dei tempi nella trattazione della pratica.
Sui moduli di domanda, da ritirare presso l’INPS se si tratta di residenti in Italia o presso
l’Istituzione competente del Paese estero di residenza, occorre indicare le informazioni anagrafiche,
quelle relative all'attività lavorativa svolta nei diversi Stati e tutti gli altri dati necessari al calcolo
della pensione.
Pagamenti all’estero
L’INPS paga le pensioni internaziona li all’estero ogni mese, con le stesse modalità delle pensioni
nazionali. Cadenze semestrali o annuali possono essere previste per importi modesti.
Le prestazioni pensionistiche vengono erogate in differenti monete in relazione agli Stati:
· in euro negli Stati europei che hanno aderito alla moneta unica ed in altri Stati dell’area
europea,
assolombarda.it
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