lunedì 21 gennaio 2019

Morosità nelle case popolari, Art. 32. T.U 1938, n. 1165

Morosità nelle case popolari, Art. 32. T.U 1938, n. 1165

Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto.

Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilità attesti la morosità dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perché sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33.

Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore di pagare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, trascorso il quale, in caso di inadempienza, si procede allo sfratto.

Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto.

L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi, e, successivamente, alla vendita, osservando le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

Copia del ricorso e del decreto deve essere notificato al debitore. Non è necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili od allo sfratto, purché l'uno e l'altro avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto.

Contro il decreto il debitore può, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione, porre opposizione davanti allo stesso conciliatore o pretore o avanti al tribunale il cui presidente ha pronunciato il decreto.

L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore od il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione può, in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito, con nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione.

La bufala
Tempi che cambiano
una volta se non rispettavi la legge interveniva la corte dei conti ora interviene il piano di proroga dei pagamenti.
A che serva il fondo sociale?
Resta sempre la stessa regola di tenere i conti in ordine.

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