normativa sblocca-cantieri zona sismica
Con una serie di modifiche al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) saranno definiti gli interventi rilevanti per la pubblica incolumità, di minore rilevanza o privi di rilevanza. Secondo la bozza, sono rilevanti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico svolti nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico.
Appartengono agli interventi di minore rilevanza gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e le nuove costruzioni non complesse.
La bozza considera invece privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
In generale, poi, saranno snellite le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti.
/m.edilportale.com/news
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