a) Numero dei presentatori
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al
consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di
sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta, a norma dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive
modificazioni:
– da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori,
nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
– da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori, nei
comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di
abitanti;
– da non meno di 350 e da non più di 700 elettori, nei
comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000
abitanti;
– da non meno di 200 e da non più di 400 elettori, nei
comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000
abitanti.interno.gov.it
Egr. Direttore
poiché la presentazione delle liste dei candidati al
consiglio comunale deve essere sottoscritta da non meno di 200 e da non più di
400 elettori, nei comuni con popolazione compresa di 80.000 abitanti si
verifica che il quorum per eleggere un consigliere comunale è intorno ai
1200 voti pertanto molte liste che raggiungono a mala pena il numero dei presentatori
sanno in partenza di non avere neppure un consigliere.
LA domanda è semplice: perché uno affronta questo impegno se
non ha possibilità di essere eletto?
Distinti saluti
CF
LA bufala
forse perché essendoci può dichiarare di sostenere qualcuno
e forse chiedere qualcosa.
Nessun commento:
Posta un commento