SANZIONI IMPIANTI TERMICI
La normativa vigente prevede l’elevazione delle seguenti sanzioni:
a) l’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale e
l’invio della scheda identificativa degli impianti termici e della comunicazione ai sensi
dell’ articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993,
n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia,in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.), così
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551,
previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, lettera b), Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;
b) l’inosservanza dell’obbligo inerente l’invio della dichiarazione di avvenuta
manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, lettera b), Legge Regionale n. 24 del 12 dicembre 2006,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a
Euro 300,00;
c) l’inosservanza dell’obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti
dall’art. 9, comma 3, Legge Regionale n. 24 del 12 dicembre 2006, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1000,00 a Euro
10.000,00;
d) l’inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di
impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all’art. 11, comma 1, lettera b), Legge
Regionale n. 24 del 12 dicembre 2006, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00;
e) l’inosservanza delle misure di limitazione di cui all’art. 24, comma 1, Legge Regionale
n. 24 del 12 dicembre 2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00;
f) l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 24, comma 2, Legge Regionale n. 24 del
12 dicembre 2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00;
g) l’inosservanza delle limitazioni di cui all’art. 30, comma 5, Legge Regionale n. 24 del 12
dicembre 2006, disposte dalla Giunta Regionale in attuazione della normativa
comunitaria e statale relativamente all’utilizzo di combustibili negli impianti di
combustione, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 500,00 a Euro 10.000,00;
h) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00
l’installatore che, in occasione dell’installazione o della modifica di un impianto
termico del settore civile, non redige la denuncia di cui all’art. 284, comma 1 del D.
Lgs. 152/06, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di
tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all’autorità competente nei
termini prescritti.
PROVINCIA DI MANTOVA Settore Ambiente Pianificazione Territoriale Autorità Portuale
ServizioInquinamento, Piano Rifiuti, Energia
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i) Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del
condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1 del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a
3.000,00 euro;
j) L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto
stabilito all’articolo 7, comma 2 del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro.
L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere 1 a), b), c), d), e), f) f),
g), h), i) e j) commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è
soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.
Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), è il responsabile dell’Ente da cui dipende l’organo accertatore.
I proventi spettano all’Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione
della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
Infrazioni/violazioni
Importo Sanzione
(euro)
Mancata tenuta libretto impianto da 100,00 a 600,00
Mancata tenuta libretto centrale da 100,00 a 600,00
Mancato invio scheda identificativa da 100,00 a 600,00
Mancato invio dichiarazione di avvenuta manutenzione da 50,00 a 300,00
Utilizzo di olio combustibile e carbone da 5.000,00 a 10.000,00
Mancata effettuazione operazioni di manutenzione e controllo da 500,00 a 3.000,00
Mancata effettuazione di una manutenzione periodica e rendimento
combustione fuori limiti di legge da 500,00 a 3.000,00
Mancato rilascio del manutentore del rapporto tecnico e
dell'effettuazione dell'intervento non a regola d'arte da 1.000,00 a 6.000,00
Non conformità impiantistiche non risanate dopo il controllo da 500,00 a 3.000,00
Mancato invio dalle ditte distributrici dei dati relativi alle forniture
entro il 31 marzo di ogni anno da 1.000,00 a 10.000,00
Inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le
tipologie di impianto e le biomasse utilizzate da 500,00 a 5.000,00
Inosservanza limitazioni di utilizzo combustibili (vedi olio
combustibile) da 5.000,00 a 10.000,00
Le disposizioni approvate con DGR IX/2601 del 30.11.2011 hanno individuato e precisato
nuove trasgressioni, determinandone le relative sanzioni, che vengono, con la presente,
recepite:
• mancata comunicazione nomina e revoca di incarico di Terzo responsabile – sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00;
• mancata comunicazione di collaudo o mancata comunicazione di scheda identificativa
per impianto collaudato - sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro
600,00;
• mancato invio della documentazione prevista dal D.Lgs. 152/06 - sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 516,00 ad euro 2.582,00;
• mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori di rendimento di
combustione) e conduzione errata degli impianti - sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 516,00 ad euro 2.582,00;
• stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti termici -
sanzione amministrativa pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la
nullità dello stesso qualora venga sottoscritto un contratto nullo;
• mancata comunicazione della nomina o revoca di incarico di amministratore di
condominio - sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00;
• mancato rispetto dell’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione e
termoregolazione - sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per
ogni unità immobiliare dell’edificio servita dall’impianto;
• mancato rispetto dell’obbligo di registrazione delle sonde geotermiche - sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00;
• mancato rispetto dell’obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche -
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00;
• mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati - sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00, oltre ad ulteriori euro 10,00 per
ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato;
• rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione di avvenuta manutenzione –
sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00;
• mancato rispetto delle norme di conduzione degli impianti termici con potenza nominale
superiore a 232 kW per la quale è necessario essere in possesso di apposito patentino –
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 a euro 46,00.provincia.mantova.it
La bufala
vado subito a comperare un appartamento da affittare
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