venerdì 5 aprile 2019

canna fumaria COmune Cremona Regolamento d'Igiene art. 2.5.9


https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2016/02/reg-locale-igiene-tipo.pdf
art. 2.5.9. Camini - sistemi di evacuazione prodotti della combustione – scarico diretto 

1. Gli apparecchi degli impianti termici di cui al punto 2.5.2 devono essere collegati ad appositi sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio, oltre la quota minima di riflusso determinata in base alla regolamentazione tecnica vigente; in ogni caso dovranno essere rispettati tutti gli eventuali ulteriori disposti delle leggi vigenti in merito alla posizione dello sbocco dei prodotti della combustione 
2. Per gli impianti termici alimentati a gas di potenza termica inferiore a 35 kW le modalità di scarico dei fumi devono corrispondere - in base alla loro destinazione e caratteristiche - alle indicazioni delle norme tecniche UNI 7129 , UNI 7131 , UNI 8723 come disposto dalla Legge n° 1083 del 6/12/1971, ( dalla Legge 5 marzo 1990 n°46 ) e dal sopraggiunto DM 22 gennaio 2008 n°37. 
3. Ai sensi delle stesse leggi e dello stesso decreto per gli impianti termici alimentati a gas aventi potenza termica superiore a 35 kW le modalità di scarico fumi - in base alle loro destinazioni e caratteristiche - devono corrispondere alle indicazioni delle norme tecniche UNI 8723 – UNI 11528 – DM 12/04/96 oltre che soddisfare, dove pertinente, il D.lgs. 152/06 e s.m.i. 
4. Per i restanti combustibili ammessi le modalità di scarico dei fumi devono corrispondere alle specifiche leggi e norme tecniche di riferimento come già disposto dalla Legge 5 marzo 1990 n°46 e dal sopraggiunto DM 22 gennaio 2008 n°37. 
5. Per gli impianti di potenza termica superiore a 35 kW – indipendentemente dal tipo di combustibile – è comunque necessario il rispetto delle modalità di realizzazione dei sistemi fumari disposte dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
6. La possibilità di scarico direttamente in parete ( cioè senza sistema fumario con scarico oltre la quota di reflusso sopra tetto) per impianti a gas è soggetta all’obbligo d’istanza in deroga ; non è  possibile accogliere istanze per apparecchi di qualsiasi tipo e/o potenza termica alimentati da combustibile liquido, solido e/o a biomassa. Ai fini dell’ottenimento della deroga, per potenzialità inferiori a 35 Kw, fatto salvo l’ultimo caso elencato nella tabella successiva, il rispetto dei disposti di cui alle norme UNI 7129/08-3 p.to 4 , UNI 11528/14 p.to 7.1 e UNI 8723/10 p.to 7.1, comporta la presentazione, agli uffici competenti, di una relazione, corredata di tutti gli allegati necessari, asseverata e firmata da un Tecnico abilitato ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n°37 dell’impossibilità di scarico dei prodotti della combustione sopra tetto mediante nuovo sistema fumario o mediante utilizzo di un condotto preesistente funzionale ed idoneo o comunque adeguabile al nuovo utilizzo.
7. Fatto salvo il caso particolare elencato nella tabella successiva (comma 10), l’attestazione dell’impossibilità di scarico dei prodotti della combustione sopra tetto vale comunque per qualsiasi tipo di apparecchio a combustione indipendentemente dall’uso e/o dalla potenza termica. 
8. Ai fini dell’ottenimento della deroga riguardante lo scarico di apparecchi per riscaldamento alimentati a gas installati dopo il 31 agosto 2013 si valuteranno il rispetto delle regole tecniche pertinenti e le casistiche ammesse dalle leggi vigenti ; si farà quindi riferimento alle norme tecniche UNI 7129/08-3 e UNI 11528/14 oltre che ai disposti del Dlgs.152/06 e smi DPR 412/93 , DPR 551/99 e s.m.i. e D.Lgs. 102/14. 
9. In caso di contrasto fra disposizioni delle norme tecniche e altri disposti normativi/legislativi si farà riferimento – di volta in volta - alle indicazioni più appropriate in base alle condizioni di utilizzo degli apparecchi e alle ubicazioni degli impianti . 
10. Elenco delle casistiche nelle quali è possibile valutare la deroga inerente alla proibizione di scarico diretto: 
CASO: TIPOLOGIA CALDAIA: NOTE Sostituzione di generatori di calore individuali che già scaricavano a parete Sostituzione di generatori di calore individuali che scaricavano in canna collettiva ramificata CALDAIE A GAS A CAMERA STAGNA aventi rendimento maggiore di 90 + 2 log Pnutile (rif. art. 4, c. 6, lett. a) del D.P.R. 59/09) 
Caldaie NON NECESSARIAMENTE ECOLOGICHE e/o a CONDENSAZIONE Incompatibilità con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale Ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari 
CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE i cui prodotti della combustione hanno emissioni di NOx non superiori a 70 mg/kWh (classe 5a ) Installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una “GENERATORI IBRIDI COMPATTI” costituiti da una CALDAIA a GAS a CONDENSAZIONE i cui prodotti della combustione I “generatori ibridi compatti” sono ammessi allo scarico a parete senza necessità di dover verificare se i sistemi 27 pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto hanno emissioni di NOx non superiori a 70 mg/kWh (classe 5 a ) e da UNA POMPA di CALORE avente un rendimento rispondente ai limiti minimi di legge (rif.art.4,c.6, lett.b) del D.P.R.59/09) verificare se i sistemi fumari sono idonei o adeguabili o di dimostrare l’impossibilità tecnica di scaricare a tetto. 
NOTA BENE: in tutti i casi precedenti i terminali di scarico vanno posizionati in conformità alla norma UNI 7129 vigente I “generatori ibridi compatti” sono ammessi allo scarico a parete senza necessità di dover verificare se i sistemi fumari sono idonei o adeguabili o di dimostrare l’impossibilità tecnica di scaricare a tetto. 
11. Nel caso di apparecchi a gas di genere differente rispetto a quelli elencati nella tabella di cui sopra – indipendentemente dalla potenza termica - è vincolante la necessità della deroga nel rispetto delle norme tecniche di riferimento Nel caso di eventuali valutazioni inerenti meramente i requisiti minimi di sicurezza di scarichi a parete di apparecchi di impianti a gas in essere – aventi comunque potenza termica inferiore a 35 kW – si applicheranno i criteri di cui alla norma UNI 10738/12; in occasione della sostituzione di tali apparecchi si dovranno in ogni caso rivedere le rispettive modalità dello scarico in termini di adeguamento alle norme e leggi vigenti. 
12. Il competente Sportello Unico per l’Edilizia sottopone la segnalazione certificata di inizio attività alla struttura Regionale o Provinciale preposta, corredata del parere dell’ASL.
13. Le caratteristiche costruttive dei condotti fumari di apparecchi per il riscaldamento alimentati a biomassa, di potenza termica inferiore a 35 kW, devono rispondere ai requisiti previsti dalla norma UNI 10683; per apparecchi di potenze superiori si farà riferimento alle specifiche norme e leggi vigenti. 
14. In ogni caso, per gli apparecchi a biomassa, non sono ammesse istanze in deroga all’obbligo dello scarico oltre la quota di riflusso sopra tetto e all’osservanza delle distanze stabilite dalle norme tecniche pertinenti 

La bufala

L'art. 2.5.9 riporta le integrazioni del dl 102/ 2014 . Regolamento in aggiornamento voluto dall'Assessore Bordi e suggerito da un esperto amministrativista (avv. N.C.).
Purtroppo gli uffici comunali non lo adottano ma preferiscono costringere gli utenti a procedimenti contrari allo spirito di semplificazione imposto dalla normativa. Così compiono un palese illecito amministrativo che dovrebbe portare al loro licenziamento, poiché non rispettano le leggi dello Stato, ma che forse qui invece è titolo per ottenere la nomina?

Ma si sa: il dirigente se non complica i procedimenti che dirigente è?

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