OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO PER LE SRLNOVITA’
E NUOVE RESPONSABILITA’
Le finalità principale della riforma è quella di rilevare
tempestivamente lo stato di crisi delle imprese prima che arrivi lo stadio di
“insolvenza irreversibile” nella prospettiva del risanamento e comunque del più
elevato soddisfacimento dei creditori (Sistema di allerta).
Tale prospettiva verte principalmente sul novellato
art. 2086 c.c. che stabilisce, per l’imprenditore
che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di «istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell’ impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva
della crisi dell’ impresa e della perdita della continuità aziendale,
nonché di attivarsi senza indugio per l’ adozione e l’ attuazione di uno degli
strumenti previsti dall’ ordinamento per il superamento della crisi e il
recupero della continuità aziendale».
Principio analogo è espresso anche per l’imprenditore
individuale dai relativi richiami normativi.
Il sistema di allerta è rafforzato dall’obbligo
della nomina dell’organo di controllo (Collegio Sindacale –
Sindaco Unico – Revisore contabile) per le SRL che superino
per due anni consecutivi uno dei seguenti parametri:
·
Ricavi € 2.000.000
·
Attivo patrimoniale € 2.000.000
·
Dipendenti 10
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