lunedì 20 maggio 2019

D.lgs. n. 14/2019 attuativo della Legge n. 155/2017 del Testo Unico della crisi d’impresa e dell’insolvenza


OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO PER LE SRLNOVITA’ E NUOVE RESPONSABILITA’

Le finalità principale della riforma è quella di rilevare tempestivamente lo stato di crisi delle imprese prima che arrivi lo stadio di “insolvenza irreversibile” nella prospettiva del risanamento e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori (Sistema di allerta).
Tale prospettiva verte principalmente sul novellato art. 2086 c.c. che stabilisce, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’ impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’ impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’ adozione e l’ attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Principio analogo è espresso anche per l’imprenditore individuale dai relativi richiami normativi.
Il sistema di allerta è rafforzato dall’obbligo della nomina dell’organo di controllo (Collegio Sindacale – Sindaco Unico – Revisore contabile) per le SRL che superino per due anni consecutivi uno dei seguenti parametri:
·         Ricavi € 2.000.000
·         Attivo patrimoniale € 2.000.000
·         Dipendenti 10


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