venerdì 16 agosto 2019

Quando non c’è l’indennità di avviamento commerciale?


Quando non c’è l’indennità di avviamento commerciale?

L’indennità non è dovuta se:
la locazione cessa per morosità dell’inquilino che non ha pagato il canone;
la locazione cessa per decisione del conduttore (ad esempio per disdetta o recesso del conduttore; per trasferimento, ecc.);
il conduttore non restituisce l’immobile e vi rimane dopo la scadenza del contratto, pur rispettando la data fissata nel provvedimento di rilascio ;
il conduttore è privo delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio delle attività commerciali effettivamente svolte.
La presenza di una clausola, nel contratto di locazione, in cui il conduttore dichiara di rinunciare all’indennità di avviamento non ha alcun valore, per cui a questi è dovuta comunque la somma in questione.
Non rileva il fatto che il conduttore non abbia subito un danno dalla perdita della clientela (come nel caso in cui non si sia trasferito molto distante): l’indennità è sempre dovuta. Dunque, il locatore non può sottrarsi al pagamento provando l’assenza del danno. laleggepertutti.it/

la bufala
se non si può proseguire l'attività precedente c'è evidentemente rimborso dell'indennità e pagamento dei danni. Occorre fare una lettera diffida in cui ci si dice  disposti a versare l'indennità sempre che il conduttore dimostri che l'attività possa essere continuata.



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