Quando non c’è l’indennità di avviamento commerciale?
L’indennità non è dovuta se:
la locazione cessa per morosità dell’inquilino che non ha
pagato il canone;
la locazione cessa per decisione del conduttore (ad esempio
per disdetta o recesso del conduttore; per trasferimento, ecc.);
il conduttore non restituisce l’immobile e vi rimane dopo la
scadenza del contratto, pur rispettando la data fissata nel provvedimento di
rilascio ;
il conduttore è privo delle autorizzazioni amministrative
necessarie per l’esercizio delle attività commerciali effettivamente
svolte.
La presenza di una clausola, nel contratto di locazione, in
cui il conduttore dichiara di rinunciare all’indennità di avviamento non ha
alcun valore, per cui a questi è dovuta comunque la somma in questione.
Non rileva il fatto che il conduttore non abbia subito un
danno dalla perdita della clientela (come nel caso in cui non si sia trasferito
molto distante): l’indennità è sempre dovuta. Dunque, il locatore non
può sottrarsi al pagamento provando l’assenza del danno. laleggepertutti.it/
la bufala
se non si può proseguire l'attività precedente c'è evidentemente rimborso dell'indennità e pagamento dei danni. Occorre fare una lettera diffida in cui ci si dice disposti a versare l'indennità sempre che il conduttore dimostri che l'attività possa essere continuata.
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