Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 36
CAPO VIII
DELLA DISCUSSIONE
ART. 36
1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il
giorno in cui questa ha inizio e hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione,
alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a
norma dell'articolo 24, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali
di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire non meno di
un'ora prima dell'inizio della discussione. (*)
2. E' consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal
Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunziato a parlare.
3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.
(*) Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
ART. 37
1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno
diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle
Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.
2. Alle sedute delle Commissioni in sede legislativa deve partecipare un
rappresentante del Governo.
ART. 38
1. Ogni deputato può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di
Commissione diversa da quella alla quale appartiene previa comunicazione al
presidente della Commissione stessa da parte del Gruppo di appartenenza. Se
però la Commissione sia riunita in seduta segreta, deve ottenere espressa
autorizzazione dal suo presidente.
ART. 39 (*)
1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in
una discussione non può eccedere i trenta minuti.
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere,
gli toglie la parola.
3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore
che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.
4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione
da una seduta all'altra.
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di
fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione
sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa,
in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in
ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più
oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la
particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
ART. 40 (*)
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba
discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba
rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un
singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però,
questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in
Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.
2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione
prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella
Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del
relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della
suddetta discussione.
3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci
minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli
altri Gruppi, per non più di cinque minuti.
4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei
casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti
presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un
proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la
Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate
per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni
pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
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