mercoledì 11 settembre 2019

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 36

CAPO VIII DELLA DISCUSSIONE ART. 36 1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in cui questa ha inizio e hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione, alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a norma dell'articolo 24, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione. (*) 2. E' consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunziato a parlare. 3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente. 4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente. (*) Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche. ART. 37 1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono. 2. Alle sedute delle Commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo. ART. 38 1. Ogni deputato può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissione diversa da quella alla quale appartiene previa comunicazione al presidente della Commissione stessa da parte del Gruppo di appartenenza. Se però la Commissione sia riunita in seduta segreta, deve ottenere espressa autorizzazione dal suo presidente. ART. 39 (*) 1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti. 2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola. 3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene. 4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra. 5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda. (*) Articolo modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche. ART. 40 (*) 1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa. 2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione. 3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti. 4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

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