Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART.41
ART. 41
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per
la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza
sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente,
soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la
votazione ha luogo per alzata di mano. (*)
2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge
nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della
Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera, al quale spetta
in via esclusiva di adottare le relative decisioni.
(*) Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
ART. 42
1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire
opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve
indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato
insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di
mano.
2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti
Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto
di ottenere la parola al termine della discussione.
ART. 43
1. Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne
che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento,
per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione,
per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su
questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione
stessa.
ART. 44
1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti
deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o
congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione
da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o
congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima
Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa
disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un
oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. (*)
2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un
deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.
3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a
nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad
una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si
applica l'articolo 50.
4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo
disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei
presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12
dell'articolo 24. (**)
(*) Comma modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle
modifiche.
(**) Comma modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999 per coordinamento con la
nuova formulazione dell’articolo 119.
ART. 45 (*)
1. Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è
in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la
parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente
stesso può eccezionalmente consentire, e di aumentare i termini previsti per la
durata degli interventi.
(*) Articolo modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
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