mercoledì 11 settembre 2019

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART.41

ART. 41 1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano. (*) 2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera, al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni. (*) Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche. ART. 42 1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano. 2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione. ART. 43 1. Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa. ART. 44 1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. (*) 2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta. 3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 50. 4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24. (**) (*) Comma modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche. (**) Comma modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999 per coordinamento con la nuova formulazione dell’articolo 119. ART. 45 (*) 1. Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire, e di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi. (*) Articolo modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.

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