Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 29
CAPO VII
DELLE SEDUTE DELL’ASSEMBLEA, DELLE COMMISSIONI E DEL PARLAMENTO A
CAMERE RIUNITE
ART. 29
1. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
E' convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.
2. Nel caso previsto nel terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il
Presidente stabilisce, d'intesa con il Presidente del Senato, la data di
convocazione della Camera.
ART. 30
1. Le Commissioni sono convocate per mezzo del Segretario generale della
Camera.
2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno quarantotto ore
prima delle riunioni.
3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una
delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere
determinati argomenti, il presidente della Commissione provvede che essa si
riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta,
comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di
convocazione e il giorno della seduta decorrano almeno cinque giorni.
4. Il Governo può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro
comunicazioni.
5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni
non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In
relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può
sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.
ART. 31
1. Nell'aula sono riservati posti ai rappresentanti del Governo e ai componenti la
Commissione.
2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è riservato un
seggio al Presidente del Senato.
ART. 32
1. Il Presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione apre la seduta
e la chiude.
2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo
verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una
votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi
una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta
precedente, oppure per fatto personale.
ART. 33
1. Il Presidente o, per suo incarico, un Segretario, comunica all'Assemblea i
messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.
2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi
trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può
prenderne cognizione.
ART. 34
1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo
verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale
e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.
2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da
uno dei Segretari, raccolti e conservati negli archivi della Camera.
3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta
segreta.
ART. 35
1. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
2. Il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
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