CAPO IX
DEL NUMERO LEGALE E DELLE DELIBERAZIONI
ART. 46
1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le
deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente
la presenza di un quarto dei loro componenti.
2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua
sede, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati come
presenti per fissare il numero legale.
3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero
legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano
dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale.
4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione
sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto
rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia
per procedere ad una votazione per alzata di mano. (*)
5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione
del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata
di mano per espressa disposizione del Regolamento.
6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la
verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del
numero legale.
(*) Comma modificato il 29 settembre 1983. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
ART. 47
1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone
l'appello.
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare
la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la
Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per
il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è
stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la
Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.
3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna
presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la
ripresa della seduta a norma del comma 2.
ART. 48
1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali è stabilita una maggioranza
speciale.
2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto
favorevole o contrario.
3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di
astenersi nel caso del comma 3 dell'articolo 46.
ART. 48-bis (*)
1. È dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera.
2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri
per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle
Giunte e delle Commissioni.
3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le
ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di
soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e
delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresì le cause ammesse di
assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta.
(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.
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