Revoca della donazione: le due ipotesi
Le due ipotesi sono del tutto eterogenee, infatti la
prima è volta a sanzionare, sia pure indirettamente, il comportamento
"irriconoscente" del donatario: si parla, tecnicamente,
di "ingratitudine" del donatario (cfr. art. 801 cc).
La seconda ipotesi, invece, tende a tutelare anche a
posteriori la piena libertà di scelta del donante, nel senso che il
legislatore presume (ma non in modo assoluto, dato che in mancanza di apposita
domanda giudiziale la presunzione de quo non ha luogo) che se il
disponente, al tempo della donazione, avesse saputo che sarebbero
sopravvenuti dei figli, non avrebbe deciso di compiere il negozio di cui
trattasi (cfr. art. 803 c.c.).
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