Sfratto convalida di sfratto per finita locazione
Il procedimento speciale per convalida di sfratto è
disciplinato dal codice di procedura civile agli articoli 657 e seguenti.
lo sfratto rappresenta il provvedimento con
cui il giudice impone all’inquilino di lasciare l’appartamento per
finita locazione
Lo sfratto per finita locazione è intimato dopo la
scadenza del contratto.
la procedura inizia con l'intimazione da parte del
locatore di lasciare libero l'immobile, con contestuale citazione del
conduttore per ottenerne la convalida.
Nella citazione (da farsi dinanzi al tribunale del luogo in
cui si trova la cosa locata) deve essere inserito necessariamente l'avvertimento
al convenuto che in caso di mancata comparizione o mancata opposizione il
giudice provvederà a convalidare lo sfratto.
Il codice prevede, poi, che tra il giorno della
notifica dell'intimazione e quello dell'udienza devono intercorrere non
meno di venti giorni liberi (salvo per le cause che richiedono
pronta spedizione, per le quali il giudice, su istanza dell'intimante e
con decreto motivato, può dimezzare i termini) e che le parti devono costituirsi
in giudizio mediante deposito dell'intimazione e della relata di notifica
o della comparsa di risposta in cancelleria o presentando questi documenti
direttamente dinanzi al giudice in udienza.
Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato
Se all'udienza l'intimato non compare o non si oppone,
il giudice convalida lo sfratto e dispone l'apposizione della formula
esecutiva in calce alla citazione, con effetto trenta giorni dopo.
Può accadere, invece, che l'intimato, comparendo
all'udienza, proponga opposizione.
In tal caso, se le eccezioni sono fondate su prova
scritta o se esistono gravi motivi si apre un ordinario
procedimento di cognizione.
Nel caso, invece, in cui le eccezioni non siano fondate
su prova scritta e non sussistono gravi motivi, il giudice pronuncia
il rilascio con ordinanza non impugnabile, con riserva delle
eccezioni del convenuto.
Tale ordinanza è immediatamente esecutiva, ma
il giudice può subordinarla a una cauzione per danni e spese.
Anche nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata
convalidata in assenza dell'intimato, quest'ultimo può farvi opposizione.
Perché essa sia legittima, tuttavia, egli deve provare di non aver avuto
tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità della
notificazione o forza maggiore.
L'opposizione non sospende il processo esecutivo e,
soprattutto, non è più ammessa se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione.
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