venerdì 21 febbraio 2020

Regolamento edilizio Venezia art. 75 L’installazione di apparecchiature tecniche (evaporatori degli impianti di condizionamento e altre)


ART. 75: COPERTURE DEGLI EDIFICI Per gli edifici esistenti in Città Antica e Isole, le trasformazioni delle coperture devono rispettare le prescrizioni del presente articolo. Le trasformazioni fisiche consentite o prescritte nelle unità edilizie devono assicurare l’unitarietà delle unità edilizie, escludendo l’accorpamento di più unità edilizie e in ogni caso assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi architettonici esterni, con particolare riguardo alle coperture, per le quali essendo prescritta la conservazione e/o il ripristino, salvo i casi in cui un altro tipo di copertura sia riconoscibile come proprio e caratterizzante l'unità edilizia interessata nella situazione originaria o come effetto della sua crescita organica nel tempo, devono mantenere la tradizionale copertura a falde con manto in “coppi” con recupero dei coppi integri limitando l’uso di quelli nuovi, per quanto possibile, alle parti non visibili (“a canale”); in particolare, non sono ammessi l'uso di tegole alla marsigliese o di altro tipo e la realizzazione anche parziale di coperture a terrazzo; è altresì ammessa la posa sopra il tavolato o tavellonato originario di materiali di recente concezione con funzioni isolanti o impermeabilizzanti, ferme restando le valutazioni dell’autorità preposta nei casi previsti. Le cornici di gronda in pietra devono sempre essere mantenute; i pluviali esterni devono essere in rame e possono essere esterni alla muratura fino a terra con eventuale terminale in ghisa, e devono raccordarsi tramite pozzetto alla rete di raccolta delle acque meteoriche. In generale, negli ambiti vincolati paesaggisticamente dalla Parte Terza del D. Lgs. 42/2004, con riferimento agli interventi di riparazione e/o sostituzione per i quali non si prevede autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, è fatto obbligo del mantenimento delle medesime caratteristiche costruttive, materiali, dimensionali e cromatiche degli elementi esistenti sostituiti o riparati.

Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie:

Gli eventuali elementi emergenti oltre la copertura (comignoli, canali di gronda, pluviali, antenne televisive, parabole, elementi di condizionamento esterni, pannelli solari e fotovoltaici, impianti eolici per la produzione energetica, lampade a sbraccio, insegne o altro infisso), devono essere risolti architettonicamente nel contesto dell’edificio non alterando la conformazione visiva dei tetti ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Tali apparecchiature tecnologiche non devono essere visibili da un più ampio contesto e devono essere opportunamente occultate alla vista sfruttando gli elementi strutturali dell’edificio (logge, terrazze, poggioli, nicchie). L’installazione di apparecchiature tecniche (evaporatori degli impianti di condizionamento, filtri abbattitori di fumi, macchine di refrigerazione dell’aria e altre) deve essere prevista preferibilmente sulla copertura ed è iniziativa soggetta a comunicazione di inizio attività od altro titolo abilitativo tacito previsto dalla disciplina edilizia, dovrà tuttavia essere acquisito, se necessario, il nulla osta dell’autorità competente qualora l’installazione avvenga su immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 Parte Seconda e Terza oltre che altri diritti di terzi ,se dovuto in relazione all'intervento, ai sensi degli artt. 1135 e 1136 del C.C. Le apparecchiature suindicate dovranno preferibilmente comunque non essere visibili da un più ampio contesto e dalla pubblica via, ne essere poste isolate sulle falde delle coperture inclinate, devono essere addossate a murature emergenti, mitigate alla vista per colore e finiture garantendo il miglior inserimento nell’ambiente circostante. L’insediamento di nuove apparecchiature deve aver luogo secondo il principio della massima concentrazione fisica e tecnologica e deve garantire il rispetto dei limiti di rumorosità fissati dalla normativa vigente. Le canne fumarie a servizio di forni, focolari, caminetti, impianti termici e altro, fatte salve distanze di rispetto ed altre prescrizioni indicate dalle norme tecniche applicabili, devono esser realizzate preferibilmente all’interno dell’edificio od eventualmente sulle pareti non visibili da pubblica via, raggruppando i comignoli, in materiali coerenti con l’architettura dell’edificio.




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