ART. 75: COPERTURE DEGLI EDIFICI Per gli edifici esistenti
in Città Antica e Isole, le trasformazioni delle coperture devono rispettare le
prescrizioni del presente articolo. Le trasformazioni fisiche consentite o
prescritte nelle unità edilizie devono assicurare l’unitarietà delle unità
edilizie, escludendo l’accorpamento di più unità edilizie e in ogni caso
assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi architettonici
esterni, con particolare riguardo alle coperture, per le quali essendo
prescritta la conservazione e/o il ripristino, salvo i casi in cui un altro
tipo di copertura sia riconoscibile come proprio e caratterizzante l'unità
edilizia interessata nella situazione originaria o come effetto della sua
crescita organica nel tempo, devono mantenere la tradizionale copertura a falde
con manto in “coppi” con recupero dei coppi integri limitando l’uso di quelli
nuovi, per quanto possibile, alle parti non visibili (“a canale”); in
particolare, non sono ammessi l'uso di tegole alla marsigliese o di altro tipo
e la realizzazione anche parziale di coperture a terrazzo; è altresì ammessa la
posa sopra il tavolato o tavellonato originario di materiali di recente
concezione con funzioni isolanti o impermeabilizzanti, ferme restando le
valutazioni dell’autorità preposta nei casi previsti. Le cornici di gronda in
pietra devono sempre essere mantenute; i pluviali esterni devono essere in rame
e possono essere esterni alla muratura fino a terra con eventuale terminale in
ghisa, e devono raccordarsi tramite pozzetto alla rete di raccolta delle acque
meteoriche. In generale, negli ambiti vincolati paesaggisticamente dalla Parte
Terza del D. Lgs. 42/2004, con riferimento agli interventi di riparazione e/o
sostituzione per i quali non si prevede autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art. 146, è fatto obbligo del mantenimento delle medesime caratteristiche
costruttive, materiali, dimensionali e cromatiche degli elementi esistenti
sostituiti o riparati.
Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie:
Gli eventuali elementi emergenti oltre la copertura
(comignoli, canali di gronda, pluviali, antenne televisive, parabole, elementi
di condizionamento esterni, pannelli solari e fotovoltaici, impianti eolici per
la produzione energetica, lampade a sbraccio, insegne o altro infisso), devono
essere risolti architettonicamente nel contesto dell’edificio non alterando la
conformazione visiva dei tetti ed eseguiti con materiali di provata solidità,
sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Tali apparecchiature
tecnologiche non devono essere visibili da un più ampio contesto e devono
essere opportunamente occultate alla vista sfruttando gli elementi strutturali
dell’edificio (logge, terrazze, poggioli, nicchie). L’installazione
di apparecchiature tecniche (evaporatori degli impianti di condizionamento,
filtri abbattitori di fumi, macchine di refrigerazione dell’aria e altre) deve
essere prevista preferibilmente sulla copertura ed è iniziativa soggetta a
comunicazione di inizio attività od altro titolo abilitativo tacito previsto
dalla disciplina edilizia, dovrà tuttavia essere acquisito, se necessario, il
nulla osta dell’autorità competente qualora l’installazione avvenga su immobili
vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 Parte Seconda e Terza oltre che altri
diritti di terzi ,se dovuto in relazione
all'intervento, ai sensi degli artt. 1135 e 1136 del C.C. Le apparecchiature
suindicate dovranno preferibilmente comunque non essere visibili da un più
ampio contesto e dalla pubblica via, ne essere poste isolate sulle falde delle
coperture inclinate, devono essere addossate a murature emergenti, mitigate
alla vista per colore e finiture garantendo il miglior inserimento
nell’ambiente circostante. L’insediamento di nuove apparecchiature deve aver
luogo secondo il principio della massima concentrazione fisica e tecnologica e
deve garantire il rispetto dei limiti di rumorosità fissati dalla normativa
vigente. Le canne fumarie a servizio di forni, focolari, caminetti, impianti
termici e altro, fatte salve distanze di rispetto ed altre prescrizioni
indicate dalle norme tecniche applicabili, devono esser realizzate
preferibilmente all’interno dell’edificio od eventualmente sulle pareti non
visibili da pubblica via, raggruppando i comignoli, in materiali coerenti con
l’architettura dell’edificio.
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