venerdì 21 febbraio 2020

Autorizzazione paesaggistica postuma


E” sempre possibile l’Autorizzazione paesaggistica postuma. Incrementi volumetrici. Ammissibilità quando si tratti di volumi tecnici.
In tema di incrementi volumetrici, la connotazione tecnica dei volumi ne consente la sottoposizione al vaglio di compatibilità paesaggistica postuma, onde apprezzarne in concreto l’incidenza sul paesaggio e l’eventuale sanabilità ex art. 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), sulla base dei seguenti rilievi:
- l'art. 167 d. lgs. 42/2004 non esclude affatto che il volume tecnico, rispetto alla nozione di volume edilizio, possa ricevere, in considerazione della peculiare destinazione funzionale, una valutazione differenziata, caso per caso, suscettibile di concludersi con l'autorizzazione paesaggistica postuma, qualora in concreto il manufatto non presenti elementi incompatibili o comunque di estraneità con il paesaggio nel quale è destinato a collocarsi;
- al riguardo, la circolare del Segretario generale MBAC n. 33 del 26 giugno 2009, nel dettare talune linee interpretative ed operative ai fini dell'autorizzazione paesaggistica postuma, ai sensi del menzionato art. 167 d. lgs. 42/2004, chiarisce che "per volumi s'intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto", per poi precisare: "ad esclusione dei volumi tecnici". Benché la circolare sia espressione di un potere ministeriale di mero indirizzo interno, privo di efficacia precettiva autonoma e non vincolante per i giudici, essa è tuttavia un chiaro indizio di come la stessa amministrazione competente abbia sposato una soluzione interpretativa della norma in esame che ragionevolmente tiene conto delle peculiari caratteristiche dei volumi tecnici.

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