ART. 1
1. Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non
esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela,
canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa,
escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike,
automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite
nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi,
subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del
presente articolo.
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono
accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la
fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di
socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto
riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi
igienici.
3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e
igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono
assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi
idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento
sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione
online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito
sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in
particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre
protezioni individuali.
ART. 2
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data
dell’8 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
misure di contenimento [...] e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e
non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo
650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3,
comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene
mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a
un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),
v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30
giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento
in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui
all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle
autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica
l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2,
ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura
provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non
superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e'
scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la
sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e'
applicata nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi
dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo
unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono
sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con
l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate
nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle
Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate
impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per
assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli
articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza).
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